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Reati societari e D.Lgs. 231: i nuovi fronti - Studio Legale MP - Verona

Falso in bilancio, aggiotaggio e corruzione tra privati nell'art. 25-ter: orientamenti giurisprudenziali emergenti e criticità operative per le imprese

«Societas delinquere non potest» recitava il vecchio brocardo latino. Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha capovolto quella certezza, introducendo nel nostro ordinamento una responsabilità diretta degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti apicali o da dipendenti. Tra i reati presupposto, quelli societari — raccolti nell'art. 25-ter — occupano un posto di rilievo crescente, tanto sul piano delle contestazioni giudiziarie quanto su quello della prevenzione aziendale. Comprenderne i contorni operativi, alla luce delle ultime pronunce di legittimità, è oggi indispensabile per chiunque assuma responsabilità all'interno di una persona giuridica.

Il catalogo dell'art. 25-ter e le sue ultime modifiche

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dalla riforma del diritto penale societario operata con il D.Lgs. n. 61/2002, ha subìto nel tempo numerosi interventi legislativi che ne hanno progressivamente allargato il perimetro applicativo. L'ultima modifica rilevante è stata operata dal D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023, che ha inserito la fattispecie delle false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare nelle operazioni transfrontaliere, e dalla Legge n. 132/2025, che ha interessato la disciplina dell'aggiotaggio ex art. 2637 c.c. Il catalogo contempla oggi le false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 c.c. — nelle forme ordinaria e aggravata per le società quotate —, l'impedito controllo, l'indebita restituzione di conferimenti, l'illegale ripartizione di utili e riserve, le illecite operazioni su azioni proprie, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi, la formazione fittizia del capitale, l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, la corruzione tra privati e l'istigazione alla corruzione tra privati ex artt. 2635 e 2635-bis c.c., l'illecita influenza sull'assemblea, l'aggiotaggio e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il dato che più rileva per l'operatore pratico è quello relativo ai criteri di imputazione dell'illecito all'ente. La formulazione originaria del 2002 richiamava esclusivamente il requisito dell'interesse, generando un acceso dibattito interpretativo su un'asserita deroga al sistema generale dell'art. 5. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito — in modo ormai consolidato — come tale formulazione operasse «più apparentemente che sostanzialmente» un allontanamento dai criteri generali, sicché anche il vantaggio ricevuto dall'ente dalla commissione di un reato societario integra presupposto dell'illecito amministrativo. La riforma del 2015 ha poi allineato definitivamente l'art. 25-ter alla parte generale del decreto, eliminando ogni ambiguità testuale. Per l'amministratore che falsifica le comunicazioni sociali sottostimando le poste attive — ottenendo così per la società dilazioni vantaggiose dai creditori — l'ente risponde: il vantaggio, anche indiretto, è sufficiente.

La colpa di organizzazione — cuore del sistema 231 — è l'elemento che distingue la responsabilità dell'ente da una forma di responsabilità oggettiva. Come ha ribadito la Cassazione nel corso di quest'anno, la commissione del reato da parte di un soggetto apicale non equivale ad automatica responsabilità dell'ente: quest'ultimo risponde se non si è dotato di un'organizzazione adeguata, e quindi se ha colpevolmente omesso di adottare le misure necessarie a prevenire la commissione del reato.

I nuovi orientamenti della Cassazione: tre pronunce decisive

Il panorama giurisprudenziale dei primi mesi del corrente anno offre almeno tre pronunce di legittimità di significativo impatto applicativo per le imprese esposte al rischio di reati societari.

La prima è la Cass. pen., Sez. VI, n. 143/2026, che ha segnato un punto di svolta nella prassi processuale. La Corte ha affermato con chiarezza che il pubblico ministero il quale proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti — e disponga di elementi idonei ad avviare le indagini nei confronti dell'ente — è obbligato a procedere al relativo accertamento. Si tratta di un arresto destinato ad avere ricadute profonde: per anni si era diffusa, nelle procure italiane, la prassi di ignorare la dimensione societaria degli illeciti, non procedendo neppure all'annotazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. 231/2001. La Cassazione ha sbarrato questa via, affermando l'obbligatorietà del procedimento anche nei confronti dell'ente. La pronuncia ha inoltre precisato che, quando il rischio di reiterazione del reato è aziendale, la risposta cautelare deve essere aziendale: le misure cautelari personali a carico del singolo amministratore non possono sostituire le misure interdittive a carico dell'ente, che restano la risposta proporzionata e adeguata quando l'illecito discende dall'operatività complessiva della persona giuridica.

La seconda pronuncia rilevante è la Cass. pen., Sez. III, n. 8397/2026, che ha chiarito le modalità di applicazione della riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12 D.Lgs. 231/2001. Quando concorrono sia il risarcimento integrale del danno sia l'adozione di un modello organizzativo idoneo prima dell'apertura del dibattimento, la riduzione deve essere applicata nella misura da metà a due terzi — e non nella misura inferiore — in quanto ricorrono entrambe le condizioni previste dall'art. 12, comma 2. Di grande rilevanza pratica è anche la statuizione sul concetto di vantaggio: la Corte ha ribadito che il vantaggio dell'ente può consistere anche nel mero risparmio di costi e di tempi, senza necessità di una sua precisa quantificazione economica. Per i reati societari, questo significa che operazioni contabili o comunicazioni distorte che abbiano consentito alla società di risparmiare oneri finanziari, di evitare svalutazioni, o di ottenere condizioni di mercato più favorevoli, integrano il requisito del vantaggio anche in assenza di un profitto monetizzabile con certezza.

La terza pronuncia merita attenzione per la sua rilevanza in tema di misure cautelari interdittive: si tratta di Cass. pen., Sez. VI, 25 marzo 2026 (ud. 10 marzo 2026), n. 11236, Pres. Aprile, Rel. Di Giovine. La Corte è tornata a pronunciarsi sul tema dell'interesse ad impugnare le misure cautelari interdittive anche dopo la loro cessazione, ponendo in rilievo come la dimensione collettiva dell'ente faccia sì che tali misure producano riflessi negativi su soggetti terzi — dipendenti, stakeholder, finanziatori — estranei alla commissione del reato presupposto. Questo dato impone all'interprete, secondo la Cassazione, massima cautela sia nella lettura delle condizioni applicative della misura sia nell'individuazione delle condizioni per la relativa impugnazione, anche in un contesto in cui la compliance aziendale assume sempre maggiore rilievo sistematico.

Le tre pronunce convergono su un messaggio univoco per le imprese: il sistema 231 applicato ai reati societari non è più un rischio astratto o una materia di esclusivo interesse delle grandi quotate. È una realtà processuale concreta che richiede presidi organizzativi adeguati, aggiornati e — soprattutto — effettivamente applicati nella vita quotidiana dell'azienda.

Il tema della fraudolenta elusione del modello organizzativo da parte dei vertici aziendali merita un cenno separato. La Cassazione ha già chiarito in precedenti pronunce che, nell'ambito dei reati societari come l'aggiotaggio, un modello che affidi ai soli organi di vertice — presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato — la fase finale di approvazione e diffusione delle comunicazioni sociali non può essere considerato inadeguato per il solo fatto che il vertice abbia poi agito in modo fraudolento. L'organismo di vigilanza non può, per sua natura, avere connotazioni gestorie: ad esso spettano compiti di controllo sistemico sulle regole cautelari, non la supervisione nel merito delle scelte operative degli amministratori. Tuttavia, quando il modello è costruito in modo da lasciare spazi di rischio non presidiati — ad esempio, omettendo protocolli specifici sulle comunicazioni al mercato o sui flussi informativi verso l'OdV — la responsabilità dell'ente non può essere esclusa per il solo fatto che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale.

Come scriveva Kafka ne Il processo: «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché senza che avesse fatto nulla di male, una mattina fu arrestato». La metafora, pur forzata, descrive la sensazione di molti amministratori di fronte alle contestazioni ex 231: l'improvvisa apertura di un procedimento che coinvolge l'intera organizzazione aziendale per fatti che parevano confinati alla sfera individuale del singolo. La prevenzione — attraverso un modello organizzativo costruito con rigore e non adottato meramente pro forma — è l'unica risposta strutturale a questa incertezza.

Sul piano pratico, le aree di rischio più frequenti per i reati societari ex art. 25-ter riguardano: la gestione delle informazioni price-sensitive e delle comunicazioni al mercato nelle società con ampia base societaria; la redazione del bilancio e delle relazioni degli organi di controllo in contesti di tensione finanziaria; le operazioni straordinarie — fusioni, scissioni, aumenti di capitale — in cui la pressione sui tempi e sulle valutazioni può favorire condotte di falsificazione o omissione; e i rapporti tra società correlate, nei quali i conflitti di interesse degli amministratori raramente emergono in modo trasparente. Per ciascuna di queste aree, il modello organizzativo deve prevedere protocolli specifici, flussi informativi verso l'OdV, e meccanismi di whistleblowing efficaci e autonomi dalla linea gerarchica.

Chi opera nella governance di una società di capitali — amministratore, sindaco, revisore, direttore generale — deve prendere atto che il sistema 231 applicato ai reati societari è oggi un presidio che le procure italiane non possono più ignorare. E che, per l'ente, la differenza tra una responsabilità accertata e un'esclusione della stessa dipende in larga misura dalla qualità, dalla tempestività e dall'effettività del modello organizzativo adottato.

Lo Studio Legale MP dell'Avv. Marco Panato, con sede a Verona, opera con esperienza consolidata in materia di D.Lgs. 231/2001, con particolare attenzione ai reati societari, alla redazione e all'aggiornamento dei modelli organizzativi, all'assistenza nelle procedure di accertamento e nei procedimenti cautelari. 

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  • 06 maggio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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