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Advisor e liquidazione controllata: ruolo e compensi - Studio Legale MP - Verona

Il professionista che assiste il debitore sovraindebitato: funzioni strategiche, regime del compenso, criticità operative e orientamenti giurisprudenziali recenti

«Fac quod debes, fiat quod fieri potest»: fa' ciò che devi, accada ciò che può accadere. Il brocardo medievale coglie con precisione la condizione di chi affianca un debitore sovraindebitato nella liquidazione controllata: un impegno professionale che precede, accompagna e talvolta sopravvive alla procedura stessa, ma la cui remunerazione rimane, ancora oggi, uno dei terreni più incerti dell'intero sistema concorsuale minore.

La liquidazione controllata, disciplinata dagli artt. 268 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal c.d. Correttivo-ter, D.Lgs. 136/2024), ha sostituito la liquidazione del patrimonio della Legge n. 3/2012, acquisendo una centralità che la prassi dei tribunali ha confermato. Tra le procedure di sovraindebitamento, la liquidazione controllata è quella con il più elevato numero di iscrizioni. Essendo stata configurata l'esdebitazione come una sorta di appendice naturale di questa procedura, essa concede enormi possibilità agli operatori della crisi da sovraindebitamento che ne abbiano piena consapevolezza.

Il debitore che vi accede - consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa - può contare, a procedura conclusa o al decorso di tre anni dall'apertura, sull'esdebitazione: la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti, che consente il fresh start economico e sociale. Ma il percorso che conduce a questo esito è tutt'altro che automatico, e richiede una guida professionale competente sin dalle prime mosse.

Il ruolo dell'advisor: dalla fase preprocedurale alla gestione del contraddittorio

L'advisor - termine con cui si indica comunemente l'avvocato o il consulente che assiste il debitore nella predisposizione della domanda e nella conduzione della procedura - svolge una funzione che il Codice della Crisi non disciplina in modo organico, ma che emerge, con tutta la sua rilevanza, dalla lettura sistematica delle norme e dalla giurisprudenza. Va sin da subito precisato che gli artt. 67 e ss. CCII in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore non prevedono l'obbligo di assistenza legale; parimenti dicasi per la liquidazione controllata. L'assenza di un obbligo formale non diminuisce, anzi amplifica, il valore strategico dell'assistenza professionale qualificata.

Il primo compito dell'advisor è di tipo diagnostico: verificare la qualità soggettiva del debitore, cioè la sua effettiva appartenenza alla categoria dei soggetti non fallibili ex art. 65 CCII, e accertare la sussistenza dello stato di sovraindebitamento. Su questo secondo profilo la giurisprudenza è ferma nel richiedere un'attestazione piena da parte dell'OCC. Il Tribunale di Milano, in un provvedimento del 2026 (R.G. n. 70-1/2026), ha dichiarato aperta una procedura di liquidazione controllata evidenziando che la situazione di sovraindebitamento è desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso. La relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi non è quindi un mero adempimento formale: è il fulcro dell'accertamento giudiziale, e la qualità del materiale documentale predisposto dall'advisor - bilanci, estratti conto, inventari del patrimonio, elenco creditori - determina in misura determinante la solidità di quella relazione.

Il secondo compito dell'advisor è di tipo strategico: scegliere tra le procedure disponibili. La liquidazione controllata si distingue dalle procedure negoziali - ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore - perché non prevede una proposta ai creditori, ma solo la liquidazione forzata del patrimonio, e costituisce, al pari della liquidazione giudiziale, lo strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento, aperto anche all'iniziativa dei creditori. È dunque lo strumento da privilegiare quando il debitore non dispone di reddito prospettico sufficiente a sostenere un piano, o quando il patrimonio da liquidare è tale da consentire un soddisfacimento decoroso dei creditori.

Il terzo compito è di tipo difensivo: gestire il procedimento innanzi al tribunale, curare il rispetto dei termini, contrastare le eventuali impugnazioni dei creditori. Su quest'ultimo profilo è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, Sez. I civ., ord. 22 gennaio 2026 n. 1473, Pres. Ferro, Rel. D'Aquino, che ha stabilito come al procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, quanto al rigetto dell'impugnazione avverso l'avvenuta apertura di quella procedura, si applichi il termine di trenta giorni previsto dall'art. 15, comma 13, C.C.I. per il ricorso in Cassazione, termine da ritenersi perentorio. Un errore nella gestione dei termini processuali può quindi compromettere irreversibilmente la posizione del debitore: ed è qui che la presenza di un advisor con esperienza consolidata in materia concorsuale minore fa la differenza.

Un ulteriore scenario che l'advisor deve saper affrontare è quello della liquidazione controllata richiesta dal creditore. Il Tribunale di Venezia, con provvedimento del 1 aprile 2026, ha dichiarato aperta la liquidazione controllata nei confronti di un debitore pensionato in stato di sovraindebitamento, stabilendo che la pendenza di opposizioni a precetto non impedisce l'apertura della procedura, poiché spetta al liquidatore valutare l'incapienza patrimoniale e la gestione dei debiti. In questo contesto, la difesa attiva del debitore - attraverso la dimostrazione della meritevolezza e dell'assenza di colpa grave o frode - diventa essenziale per il successivo accesso all'esdebitazione.

Il compenso dell'advisor: prededuzione, privilegio e zona grigia normativa

Il nodo più controverso riguarda il trattamento del compenso dell'advisor nel contesto della liquidazione controllata. Come ricordava Kafka nel suo celebre romanzo Il Processo, "qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché senza che avesse fatto nulla di male, una mattina fu arrestato": la similitudine è calzante per l'advisor che, dopo aver lavorato intensamente per aprire la procedura, si trova poi a dover rivendicare il proprio compenso in un sistema normativo che non lo tutela in modo esplicito.

Il quadro normativo, per quanto riguarda il sovraindebitamento, è stato a lungo squilibrato. L'art. 6, co. 1, lett. a) CCII contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore. Ne deriva che, almeno secondo l'impostazione originaria, i compensi degli advisor (avvocati, consulenti) non sono prededucibili nel corso della liquidazione controllata, e dunque non vengono detratti dalle somme da ripartire tra i creditori prima del riparto. Tuttavia, ciò non significa che il credito dell'advisor sia chirografario: il compenso dell'avvocato o advisor gode del privilegio professionale previsto dall'art. 2751 bis n. 2 del codice civile, il che significa che ha diritto ad essere soddisfatto preferenzialmente rispetto ad altri creditori.

Il Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha tuttavia aperto una breccia significativa in questo sistema. La novità di maggiore interesse, in tema di prededuzione, è l'introduzione dell'inciso finale dell'art. 6, comma 1, lett. d), CCII, in base al quale sono prededucibili non solo i compensi dell'OCC e degli organi della procedura, ma anche quelli per "le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento". Alcune voci hanno osservato come il legislatore, così statuendo, abbia accolto le numerose istanze provenienti dagli operatori, aprendo la via alla prededuzione per i compensi dei legali che assistono i debitori ai fini dell'accesso ad una procedura di sovraindebitamento.

L'interpretazione di questo inciso è ancora in evoluzione, ma le modifiche introdotte dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) e l'evoluzione della giurisprudenza della Cassazione hanno rafforzato la tutela del debitore meritevole, consentendo anche una maggiore prededuzione dei compensi professionali.

Sul fronte della liquidazione controllata, rimane aperta anche la questione del compenso unitario quando il gestore OCC e il liquidatore coincidono. Ai sensi del D.Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta in entrambe le fasi, liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi tener conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che tale accordo sia vincolante per il giudice.

Un orientamento di merito particolarmente significativo emerge dal Tribunale di Trieste, che con provvedimento del 17 febbraio 2026 ha accolto la domanda di liquidazione controllata presentata da una consumatrice in stato di grave sovraindebitamento, rilevando che la debitrice non aveva agito con colpa grave o frode - il sovraindebitamento era derivato da fattori esterni imprevisti quali la malattia e la rottura del nucleo familiare - e che la relazione dell'OCC aveva confermato la completezza della documentazione e l'attendibilità della situazione patrimoniale esposta. Questo provvedimento è esemplare anche per l'advisor, in quanto mostra come la qualità dell'istruttoria preprocedurale - che è compito del professionista curare con il massimo rigore - sia direttamente determinante ai fini dell'accesso alla tutela e, a valle, dell'esdebitazione.

Un ulteriore principio di rilievo è stato affermato dalla Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026 n. 880, Pres. Terrusi, Rel. Crolla, che ha ribadito l'inammissibilità dell'accesso alle procedure di sovraindebitamento da parte dei soggetti assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa, distinguendo tra l'imprenditore agricolo organizzato in forma cooperativa - assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa e quindi escluso - e l'imprenditore agricolo individuale o collettivo in stato di sovraindebitamento, che invece può accedere alle procedure. Per l'advisor, questa distinzione è cruciale già in sede di prima consultazione: proporre una procedura a un soggetto non legittimato può determinare l'inammissibilità del ricorso e la conseguente perdita di tempo prezioso per il debitore, con possibile aggravamento della situazione debitoria.

In prospettiva sistematica, il rapporto tra advisor e OCC va pensato non in termini di sovrapposizione o concorrenza, ma di complementarietà funzionale. L'OCC garantisce l'attestazione pubblica e la terzietà che il sistema richiede; l'advisor presidia il diritto di difesa del debitore, gestisce il contraddittorio con i creditori, controlla la legittimità degli atti del liquidatore e tutela gli interessi del proprio assistito anche nelle fasi successive all'apertura, fino alla richiesta di esdebitazione. Nella liquidazione controllata l'esdebitazione può essere richiesta dal debitore anche se le operazioni di liquidazione non sono ancora terminate, qualora siano decorsi tre anni dalla sua apertura; allo scadere dei tre anni non è più dovuto l'eventuale versamento mensile delle somme eccedenti le spese di sostentamento familiare, né possono essere inglobati nella procedura altri beni sopravvenuti.

L'esperienza maturata nell'accompagnamento di debitori in procedura insegna che le criticità più frequenti non riguardano la normativa in astratto, bensì la gestione concreta: la tempestività della documentazione, la correttezza della rappresentazione patrimoniale, la scelta del momento giusto per attivare la procedura piuttosto che tentare soluzioni stragiudiziali, la capacità di dialogare con l'OCC sin dalla fase iniziale. Come scriveva Dostoevskij ne L'idiota, "la bellezza salverà il mondo": e in questo contesto, la "bellezza" è la precisione e la completezza dell'istruttoria, che salva la procedura dall'inammissibilità e il debitore dalla disperazione.

Chi si trova in una situazione di sovraindebitamento - con pignoramenti in corso, debiti fiscali o bancari insostenibili, patrimonio a rischio - ha il diritto e l'interesse a essere assistito da un professionista con esperienza consolidata in materia di crisi da sovraindebitamento, capace di orientarsi in un sistema normativo in rapida evoluzione e di sfruttarne al meglio le opportunità. Lo Studio Legale MP di Verona, guidato dall'Avv. Marco Panato, assiste privati, professionisti e piccoli imprenditori in tutte le fasi della procedura di liquidazione controllata e nelle altre procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi.

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  • 06 maggio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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