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Pubblicità indiretta, gioco d’azzardo e sanzioni AGCOM: interviene il Consiglio di Stato - Studio Legale MP - Verona

Una decisione recente del Consiglio di Stato ha eliminato una sanzione imposta dall'AGCOM, fornendo una nuova interpretazione delle norme sulla pubblicità indiretta nel settore dei giochi d'azzardo - Il Consiglio di Stato ha annullato una delibera dell'AGCOM che sanzionava una società per la presunta pubblicità indiretta di giochi d’azzardo. La decisione arriva dopo che il TAR del Lazio aveva confermato la sanzione, interpretando un link ipertestuale contenuto in un articolo come forma di pubblicità. Il Consiglio di Stato, contrariamente, ha giudicato il contenuto come meramente informativo, stabilendo un importante precedente sulla distinzione tra informazione e promozione nel contesto del divieto di pubblicità di gioco d'azzardo introdotto dal "decreto dignità". 

 

Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha annullato la delibera AGCOM n. 22/21/Cons del 28 gennaio 2021, che imponeva una sanzione di € 50.000 a una società per una presunta violazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 87/2018, regolamentante la pubblicità del gioco d'azzardo.

In particolare, secondo l'AGCOM la società aveva violato il divieto di pubblicità, anche indiretta, del gioco d'azzardo, mediante la diffusione di un comunicato su internet che includeva un link ipertestuale ad un sito con informazioni su piattaforme di gioco. L'autorità regolatrice aveva interpretato questo elemento come una forma di pubblicità indiretta, in particolare per il "tono enfatico utilizzato per descrivere le piattaforme in questione", che avrebbe potuto stimolare indirettamente il gioco d'azzardo. Ciò in particolare partendo dalla definizione di pubblicità indiretta contenuta nelle Linee Guida e cioè «ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o

di servizi, a prescindere dall'esplicita induzione del destinatario ad acquistare il pro dotto o servizio offerto […]»

La decisione originale del TAR del Lazio, che confermava la sanzione, aveva sottolineato l'effetto sorpresa e la natura promozionale del link ipertestuale, affermando che «[…] la comunicazione era in grado di raggiungere in maniera improvvisa e inconsapevole il consumatore, con caratteri e colori che rafforzavano l'intento e la funzione pubblicitaria […]».

Tuttavia, la società aveva impugnato questa interpretazione, sostenendo che non esisteva una prova concreta che il link fosse stato pagato per promuovere il gioco, e che la loro comunicazione non configurava una pubblicità ma piuttosto una forma informativa.

Il Collegio sul punto ha ritenuto fondate le posizioni dell’appellante, statuendo che «[…] Il ricorso in appello è fondato, atteso che, in particolare, risultano fondate le doglianze attraverso le quali l'appellante ha sostenuto che i contenuti dell'articolo pubblicato sul sito del quotidiano on line .... e quelli della pagina informativa del sito ... non andrebbero oltre le finalità informative dichiarate e non concreterebbero una forma di pubblicità indiretta delle piattaforme di giochi passate in rassegna […]». Ciò interpretando e richiamando «[…] 

il punto 5, n. 6 delle Linee Guida, secondo cui "i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors non sono da considerarsi come forme di pubblicità, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza", nonch é il secondo "considerato" della delibera dell'AGCOM n. 132/19/Cons, di adozione delle Linee Guida, secondo cui "a differenza delle forme di pubblicità diretta e indiretta, le mere comunicazioni che mantengano un'esclusiva finalità descrittiva, informativa ed identificativa dell'offerta di gioco legale, funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole, e dunque in linea con l'obiettivo di tutela del consumatore enunciato nell'art. 9 del decreto n. 87/18 e con un'interpretazione sistematica della disciplina dell'offerta di gioco a pagamento che l'ordinamento fa oggetto di specifico regime concessorio ed assoggetta a precisi obblighi informativi, vanno considerate escluse dal divieto […]»

Pertanto il Consiglio di Stato ha annullato la delibera e le sanzioni disposte dall'AGCOM, condannando l'autorità a coprire le spese processuali. I motivi fondamentali sono per l’appunto «[…] che l'attività in questione aveva «un carattere prettamente informativo e non promozionale». Ciò chiarendo che «la pagina web contestata non conteneva inviti espliciti al gioco né elementi che potessero essere interpretati come sollecitazioni a partecipare al gioco con vincite in denaro».

Il Consiglio di Stato ha altresì enfatizzato la necessità di non estendere il divieto di pubblicità fino al punto di reprimere la libertà di iniziativa economica e il diritto all'informazione. La decisione ha infatti sottolineato che «non si possono sopprimere i diritti fondamentali di informazione solo per la menzione di servizi di gioco, dovendo invece operare un bilanciamento tra i diritti in conflitto, assicurando che prevale l'interesse preminente alla corretta informazione»

Questa sentenza stabilisce un importante precedente sul trattamento della pubblicità indiretta nel settore del gioco d'azzardo, sottolineando la distinzione critica tra contenuto informativo e promozionale. Mostra anche il ruolo del Giudice nel bilanciare le norme contro la pubblicità con la protezione della libertà di espressione commerciale e informativa.

 

 

Estremi del documento

Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza 14 maggio 2024 n. 4297 – Pres. Simonetti, Est. Caponigro

  • 17 luglio 2024
  • Marco Panato

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.