Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Una persona con disabilità motoria grave, residente a Verona, completa la valutazione di base presso la commissione INPS. Al termine della visita riceve l'informativa sul diritto al progetto di vita individuale. Presenta l'istanza all'Ambito Territoriale Sociale. Passano i mesi. Nessuna convocazione, nessun piano. La famiglia non sa se si tratta di un ritardo tollerabile o di un inadempimento giuridicamente rilevante. È una situazione che, con l'avanzamento della riforma della disabilità, si sta moltiplicando.
La novità non è solo tecnica, ma rappresenta un cambio di paradigma radicale nel modo in cui lo Stato valuta la condizione di disabilità dei cittadini. Il decreto legislativo n. 62 del 2024 ha stravolto l'intera procedura, affidando all'INPS il ruolo di accertatore unico e introducendo una valutazione che non guarda più soltanto alla condizione sanitaria della persona, ma ne abbraccia l'intera esistenza. Verona fa parte delle province coinvolte dalla terza fase sperimentale, avviata il 1° marzo 2026, il che rende il tema di stretta attualità per migliaia di famiglie del Veronese.
Il progetto di vita individuale: un diritto soggettivo, non una concessione
Il Capo III del decreto legislativo n. 62/2024 disciplina il diritto della persona con disabilità al progetto di vita, ossia al suo progetto individuale, personalizzato e partecipato che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto a individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni utili a consentirle di migliorare la qualità della propria vita e di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare a essi in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.
Un aspetto spesso sottovalutato è l'ampiezza soggettiva del diritto: tale diritto al progetto di vita può essere esercitato dalla persona in ogni momento della sua vita e a qualsiasi età, sia se è in possesso del nuovo riconoscimento della condizione di disabilità, sia se è in possesso di un certificato rilasciato ai sensi della previgente disciplina della legge n. 104/1992. Ciò significa che chi già dispone di una certificazione preesistente non deve attendere la conclusione della sperimentazione per attivare il proprio progetto di vita: può farlo adesso.
L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal cosiddetto budget di progetto, costituito dall'insieme integrato di risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche nella comunità territoriale e nel sistema dei supporti informali. La caratteristica innovativa è la flessibilità: le risorse non sono vincolate all'offerta rigida dei singoli servizi, ma vengono, se necessario, riconvertite per garantire prestazioni integrate e trasversali agli ambiti sociali e sanitari.
La valutazione multidimensionale che porta alla definizione del progetto di vita spetta all'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), organo collegiale che include obbligatoriamente la persona con disabilità — o i suoi rappresentanti — insieme ad operatori sociali, professionisti sanitari e, ove pertinente, figure scolastiche. Il decreto sancisce il diritto delle persone con disabilità a richiedere l'attivazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, per favorire l'inclusione e la partecipazione nei diversi ambiti di vita. La parola "sancisce" non è casuale: il legislatore ha inteso costruire un diritto, non una mera facoltà dipendente dalla discrezionalità amministrativa.
Cosa accade, però, quando le istituzioni non attivano il progetto, lo predispongono in modo inadeguato o lo disattendono nella sua attuazione? Questo è il nodo pratico che il testo normativo lascia aperto e che la giurisprudenza — con esiti ancora parziali — sta cominciando ad affrontare.
L'accomodamento ragionevole: lo strumento di tutela immediata
In attesa che il progetto di vita individuale sia pienamente operativo su tutto il territorio nazionale — il completamento è fissato al 1° gennaio 2027 — lo strumento di tutela più incisivo e immediatamente azionabile resta l'accomodamento ragionevole, ora codificato nell'art. 5-bis della legge n. 104/1992, introdotto dal D.Lgs. 62/2024. Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisce alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, l'accomodamento ragionevole consiste nelle modifiche e negli adattamenti necessari e appropriati che non impongano alla pubblica amministrazione, al concessionario di pubblici servizi, al soggetto privato un onere sproporzionato o eccessivo.
La Cassazione ha negli ultimi mesi significativamente consolidato questo istituto, tracciando confini sempre più netti agli obblighi dei soggetti tenuti. Sul versante lavorativo, emblematica è la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 14 aprile 2026, n. 9104. La Corte si sofferma sulla necessità di soluzioni durature che devono venire in rilievo quando si tratta di disabilità permanenti: in questi casi, l'adeguamento dell'ambiente di lavoro alla disabilità deve egualmente proiettarsi nel futuro, escludendo che soluzioni provvisorie, precarie e meramente temporanee possano ritenersi idonee. Questo principio si traduce in un'estensione degli obblighi datoriali, non potendosi essi esaurire in interventi contingenti, ma avere carattere stabile, salvo comprovate esigenze contrarie.
La stessa pronuncia ha ampliato il campo di applicazione personale della tutela antidiscriminatoria: la Corte di giustizia dell'Unione europea aveva accertato la legittimazione della genitrice-caregiver ad attivare la tutela antidiscriminatoria prevista dalla direttiva 2000/78/CE e, di conseguenza, l'obbligo per il datore di lavoro di adottare, anche nei confronti del caregiver, soluzioni ragionevoli idonee a garantire il rispetto del principio di parità di trattamento. La mancata predisposizione di tali soluzioni ragionevoli a favore del genitore-caregiver costituisce dunque discriminazione indiretta. La sentenza della Cassazione recepisce integralmente l'impostazione adottata dalla Corte di giustizia.
Ulteriore tassello in questo quadro è offerto dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. 2 marzo 2026, n. 4623. La pronuncia afferma che il mancato riferimento, da parte di una lavoratrice, alla propria condizione di disabilità, non può essere considerato un elemento idoneo a ridurre l'entità del risarcimento in caso di licenziamento discriminatorio per superamento del periodo di comporto. La Cassazione ha bocciato l'impostazione della Corte d'Appello. I giudici avevano accertato che il datore di lavoro disponeva di elementi sufficienti per sospettare la condizione di disabilità della dipendente — tra cui l'inidoneità al lavoro notturno già certificata e ulteriori giudizi di inidoneità temporanea alle mansioni — e secondo la Corte tali segnali avrebbero dovuto spingere l'azienda ad approfondire la situazione, attivando un confronto con la lavoratrice e valutando possibili accomodamenti ragionevoli.
Il principio è ormai consolidato: il rifiuto di accomodamento ragionevole costituisce atto discriminatorio, come tale affetto da nullità, di cui certo il datore di lavoro non può trarre vantaggio in alcun modo.
A completare il quadro aggiornato interviene la Raccomandazione n. 4 del 29 maggio 2026 dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Con questo documento istituzionale si chiarisce in modo inequivocabile che il lavoro agile non è più da considerarsi una mera facoltà organizzativa o una concessione straordinaria, ma può costituire un vero e proprio accomodamento ragionevole.
Summum ius summa iniuria: il monito ciceroniano risuona con forza anche in questo contesto. Un sistema che riconosce formalmente il progetto di vita individuale ma non garantisce né tempi certi né strumenti di coercizione in caso di inerzia istituzionale rischia di trasformare il diritto scritto in un apparato vuoto, destinato — come insegnava Jhering — a cedere di fronte alla passività di chi dovrebbe attuarlo. Il paradosso è acuto: maggiore è l'ampiezza del diritto proclamato, maggiore è il danno derivante dalla sua inattuazione sistematica.
Cosa fare in concreto: errori da evitare e passi da compiere
Chi risiede in una delle province già incluse nella sperimentazione — tra cui Verona — e dispone di una certificazione di disabilità ha già oggi il diritto di richiedere l'avvio del procedimento di valutazione multidimensionale e di pretendere la predisposizione del proprio progetto di vita individuale. I passi fondamentali, nell'ordine, sono i seguenti.
Il primo errore frequente è attendere passivamente. L'unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona con disabilità e, se presente, l'esercente la responsabilità genitoriale, il tutore o l'amministratore di sostegno, che sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione. Il ricevere questa informazione durante la visita non attiva il procedimento: occorre presentare un'istanza formale all'Ambito Territoriale Sociale di riferimento. L'istanza deve essere formulata in modo chiaro, con indicazione delle aree di bisogno rilevanti per la persona.
Il secondo errore è rinunciare senza opporsi in caso di risposta inadeguata o inesistente. Se la normativa non garantisce in concreto il pieno ed effettivo esercizio dei diritti, si adottano misure e adattamenti necessari — non sproporzionati — su istanza della persona; è prevista una procedura partecipata; il diniego deve essere motivato e sono attivabili rimedi, tra cui il ricorso all'Autorità Garante. La motivazione scritta del diniego è, tra l'altro, condizione necessaria per poter impugnare il provvedimento in sede giurisdizionale.
Sul piano processuale, la tutela antidiscriminatoria consente al ricorrente di beneficiare di un'attenuazione del regime probatorio ordinario: nei giudizi antidiscriminatori opera un'attenuazione dell'onere della prova: al lavoratore — o, per estensione, alla persona con disabilità — spetta allegare elementi che rendano plausibile la discriminazione. Non è richiesta la prova piena del trattamento deteriore, ma una rappresentazione fattuale sufficientemente circostanziata.
Va infine tenuto presente il nodo del regime transitorio: per chi è in possesso di un verbale con rivedibilità prevista per settembre 2025, la valutazione avviene usando i precedenti criteri; se invece la revisione scade a gennaio 2027 o dopo, i criteri e le modalità sono quelli nuovi dettati dal decreto 62/2024. Il passaggio tra i due sistemi può determinare situazioni di incertezza che richiedono un'attenta analisi caso per caso, specie per quanto riguarda i diritti già maturati e il principio di non regressione sancito dalla legge n. 227/2021.
Guardando al quadro con uno sguardo critico, emerge una tensione strutturale che i commentatori più avveduti hanno già segnalato: la riforma ha prodotto una normativa ambiziosa sul piano dei diritti proclamati, ma i decreti ministeriali attuativi — tra cui quello chiamato a ridefinire i criteri di accertamento con l'ICF — sono attesi entro il 30 novembre 2026 e non sono ancora stati adottati. Il decreto legislativo n. 62/2024 prevede la revisione, con decreto del Ministero della salute da adottare entro il 30 novembre 2026, dei vecchi criteri di accertamento, con l'utilizzo dell'ICF e degli strumenti tecnici operativi a essa correlati, per porre maggiore attenzione al funzionamento della persona. Finché questa normativa secondaria non è adottata, il sistema opera in una fase di transizione che richiede vigilanza attiva da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
Il rischio concreto — e poco discusso — è che la sostituzione graduale del vecchio sistema classificatorio percentuale con il nuovo modello basato sui livelli di sostegno possa, in alcune situazioni, comportare una ridefinizione al ribasso dei sostegni precedentemente riconosciuti, non per via di un peggioramento delle condizioni della persona, ma per effetto di una diversa metodologia valutativa. Il principio di non regressione di cui al Capo IV del decreto intende scongiurare questo esito, ma la sua concreta operatività dipende dall'attivazione di strumenti di tutela che, oggi, restano in larga parte sulla carta.
Chi si trova in questa fase di transizione, con un progetto di vita da costruire o con un accomodamento ragionevole da far riconoscere, si trova di fronte a diritti reali ma la cui effettività dipende — ancora e come sempre — dalla capacità di farli valere.
Redazione - Staff Studio Legale MP