Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.

Procedura familiare sovraindebitamento: guida pratica - Studio Legale MP - Verona

Il mutuo cointestato che non si riesce più a pagare. I finanziamenti personali contratti da entrambi i componenti della coppia per far fronte alle stesse spese familiari. Le cartelle esattoriali che arrivano a nome di entrambi. Quando il sovraindebitamento colpisce un nucleo familiare, trattare le posizioni separatamente significa spesso moltiplicare i costi, frammentare la difesa e allungare inutilmente i tempi. Esiste una soluzione diversa, prevista direttamente dal Codice della Crisi: la procedura familiare nel sovraindebitamento per coniugi e conviventi, disciplinata dall'art. 66 del D.Lgs. 14/2019 (CCII), aggiornato dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024.

Le ultime settimane hanno portato novità importanti: il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 51 del 18 giugno 2026 (Giud. Claudia Frosini), ha omologato un piano di ristrutturazione familiare presentato da coniugi conviventi, riconoscendo espressamente la sussistenza del «presupposto della procedura familiare ex art. 66 CCII, essendo i ricorrenti coniugi conviventi con sovraindebitamento avente origine comune». In aprile, il Tribunale di Roma (Sez. XIV, sent. 31 marzo 2026, presidiumdebitores.it) aveva aperto una procedura di liquidazione controllata familiare ex artt. 66 e 268 CCII. E il Tribunale di Viterbo (sent. 27 aprile 2026, presidiumdebitores.it), omologando un piano del consumatore con attestazione OCC della situazione unitaria del nucleo, ha confermato che la valutazione familiare complessiva è ormai prassi consolidata nei tribunali italiani.

Marito e moglie sovraindebitati possono fare un'unica procedura?

Sì. L'art. 66, comma 1, CCII prevede espressamente che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando ricorre almeno uno di due presupposti alternativi: la convivenza tra i soggetti interessati, oppure l'origine comune del sovraindebitamento. Non è necessario che entrambe le condizioni coesistano. Questo significa che coniugi che vivono sotto lo stesso tetto possono accedere alla procedura unitaria anche se parte dei debiti è esclusivamente personale; al contrario, anche soggetti non conviventi possono presentare domanda congiunta se il sovraindebitamento origina dalla medesima radice (ad esempio, un mutuo cointestato per la casa familiare, o finanziamenti contratti per un'attività condotta insieme).

La norma si applica a tutti gli strumenti del sovraindebitamento: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII), il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). Il Tribunale di Spoleto, con una pronuncia del gennaio 2025, ha chiarito in modo sistematico che l'art. 66 CCII è collocato tra le «disposizioni di carattere generale» del Titolo IV del Codice della Crisi, il che ne rende l'applicazione trasversale a tutte le procedure di sovraindebitamento previste dall'art. 65 CCII.

Come funziona la procedura familiare nel sovraindebitamento?

La struttura è quella di una procedura unica per i profili organizzativi, pur mantenendo la separazione contabile tra le posizioni dei singoli familiari. In concreto:

Primo, viene nominato un solo Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che gestisce la pratica per tutti i ricorrenti. La relazione dell'OCC è unitaria ma deve attestare separatamente la situazione patrimoniale, reddituale e debitoria di ciascun componente, nonché la sussistenza dei presupposti di accesso per ognuno. Il Tribunale di Viterbo (27 aprile 2026) ha valorizzato proprio la qualità dell'attestazione OCC che aveva ricostruito la situazione unitaria del nucleo familiare come elemento decisivo per l'omologa.

Secondo, il piano presentato è un piano unitario, che tiene conto delle risorse complessive del nucleo — redditi di entrambi i coniugi, beni in comunione o in cointestazione — e propone una soluzione complessiva ai creditori. Il Tribunale di Busto Arsizio (Sez. II civ., 7 marzo 2022) aveva già chiarito che nella procedura familiare di liquidazione gli stipendi di entrambi i coniugi possono essere messi a disposizione dei creditori.

Terzo, ciascun familiare mantiene la propria posizione giuridica autonoma: se uno dei componenti del nucleo non è consumatore (ad esempio è titolare di partita IVA), la procedura familiare si regolerà, per la sua posizione, secondo le norme del concordato minore. L'art. 66, comma 3, CCII prevede espressamente che «quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo».

Quarto, occorre che tutti i familiari ricorrenti propongano il medesimo tipo di procedura. Il Tribunale di Bari (Sez. IV civ., 8 ottobre 2023, Giud. Michele De Palma) ha chiarito che la procedura familiare ex art. 66 CCII «può operare solo laddove i familiari propongano una stessa procedura di sovraindebitamento»: non è ammissibile, ad esempio, che uno chieda la ristrutturazione dei debiti e l'altro chieda contemporaneamente l'esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII. In quel caso, i fascicoli devono essere separati.

Conviventi con debiti comuni possono accedere insieme al sovraindebitamento?

Sì, a precise condizioni. L'art. 66 CCII usa il termine generico «famiglia» senza richiedere il vincolo matrimoniale: vi rientrano quindi i conviventi di fatto, le coppie unite civilmente e i coniugi, anche se separati legalmente (purché non divorziati). La giurisprudenza di merito ha adottato, sul punto, un'interpretazione tendenzialmente restrittiva per il confine opposto: la domanda congiunta proposta da debitori già divorziati è stata ritenuta inammissibile per difetto del presupposto soggettivo, anche quando il sovraindebitamento aveva origine comune (ilcaso.it, art. nov. 2025). Il correttivo-ter del 2024 non ha esteso il perimetro ai divorziati, lasciando un vuoto di tutela che la dottrina segnala come irrisolto.

Per i conviventi, il presupposto rilevante è la stabile convivenza o la comune origine del debito: due conviventi non registrati che hanno contratto insieme un prestito o che condividono l'onere di un mutuo possono presentare domanda unitaria. Ciò che non è ammesso è la domanda congiunta di soggetti tra i quali non sussista né la convivenza né alcun legame genetico tra le rispettive posizioni debitorie.

I 4 vantaggi concreti della procedura familiare

1. Costi ridotti. Un solo OCC significa un solo compenso del gestore della crisi, calcolato in base alla massa debitoria complessiva ma non raddoppiato per ciascun ricorrente. In famiglie con debiti nell'ordine di 80.000-120.000 euro — la fascia più comune tra le coppie che accedono alle procedure — il risparmio può essere significativo rispetto all'apertura di due fascicoli paralleli.

2. Tempi accorciati. Un unico procedimento, un unico giudice, un unico calendario di udienze. La frammentazione in due procedure distinte avanti lo stesso tribunale moltiplicherebbe i passaggi senza vantaggi per i creditori.

3. Visione complessiva del nucleo. L'OCC e il giudice possono valutare l'effettiva capacità di rimborso del nucleo familiare nella sua interezza, tenendo conto dei redditi di entrambi i coniugi e del reale fabbisogno della famiglia (incluso il mantenimento dei figli). Il caso omologato dal Tribunale di Cagliari (n. 51/2026) è emblematico: la proposta dei coniugi prevedeva una rata mensile di 760 euro per 46 mesi, costruita sui redditi congiunti, con soddisfazione dei creditori chirografari al 23%.

4. Protezione unitaria del patrimonio familiare. Le misure protettive e cautelari (sospensione delle esecuzioni, divieto di azioni individuali) si estendono a entrambi i ricorrenti contestualmente, evitando che un creditore agisca sul patrimonio di uno dei coniugi nelle more della procedura dell'altro.

Un rischio che pochi segnalano: la contaminazione delle posizioni

C'è un profilo che la letteratura pratica sottovaluta. Quando uno dei coniugi ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1, CCII), la sua posizione è inammissibile alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Ma questo non travolge automaticamente la posizione dell'altro coniuge, che rimane separata. La procedura familiare non crea una responsabilità solidale tra i ricorrenti: ognuno risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio, e i presupposti di accesso vanno verificati individualmente. Il rischio concreto è che il difetto soggettivo di un componente del nucleo, se non tempestivamente rilevato dall'OCC in sede di attestazione, porti il tribunale a dichiarare inammissibile l'intera domanda unitaria oppure a scindere la procedura, con perdita dei vantaggi dell'art. 66 CCII e allungamento dei tempi. La qualità della relazione OCC è, anche per questa ragione, il vero discrimine tra una procedura familiare che funziona e una che si arena.

Come osservava Rudolf von Jhering ne Lo scopo nel diritto, «il diritto non è un fine in sé stesso, ma uno strumento al servizio degli interessi della vita»: ed è esattamente questo spirito che ha ispirato il legislatore del CCII nel costruire la procedura familiare — uno strumento al servizio della realtà concreta del sovraindebitamento, che nella grande maggioranza dei casi non è individuale ma familiare.

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto aiuta chi si attiva in tempo. La procedura familiare ex art. 66 CCII offre una via di uscita concreta e strutturata per il nucleo familiare sovraindebitato, ma richiede una valutazione preventiva attenta — dei presupposti soggettivi di ciascun componente, della natura dei debiti, della composizione del patrimonio — prima ancora di presentare il ricorso. Ogni elemento che sfugge in ingresso può diventare un ostacolo difficile da rimuovere in corso di procedura.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP