Nel 2025 il Garante per la protezione dei dati personali ha introdotto nuove regole operative per le assemblee condominiali. L'obiettivo? Evitare la diffusione indebita di dati sensibili durante le riunioni. È quindi essenziale che ogni condomino, ma anche gli amministratori ei professionisti esterni, conoscono le modalità corrette per gestire la partecipazione dei soggetti terzi. Di seguito una guida chiara e concreta per muoversi correttamente, tutelando la propria privacy e quella altrui.
Il Provvedimento del Garante del 10 aprile 2025, in coordinamento con quanto previsto dall'art. 1136 del Codice Civile e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), disciplina la presenza di terzi in assemblea. La normativa prescrive che l'accesso alla riunione sia limitato ai soli aventi diritto, salvo eccezioni puntualmente motivate e documentate.
Chi può partecipare all'assemblea? Possono partecipare esclusivamente:
Soggetti esterni, come tecnici, consulenti o imprese, possono accedere solo se:
Esempio operativo
Se viene convocato un ingegnere per illustrare un preventivo sul rifacimento del tetto, la convocazione dovrà specificare: "Intervento dell'ing. Rossi per illustrazione punto 4 ODG" . Terminata la sua esposizione, dovrà lasciare l'assemblea.
Nel corso delle assemblee vengono spesso trattate informazioni personali tutelate dal GDPR, quali:
Attenzione: qualsiasi soggetto estraneo che venga a conoscenza di tali dati in assenza di un'idonea autorizzazione determina una potenziale violazione della normativa sulla privacy.
Esempio concreto
Se durante la riunione si discute della morosità di un condominio, e in sala è presente un tecnico che nulla ha a che vedere con quel punto, si rischia un trattamento illecito dei dati personali.
Le assemblee condominiali non sono contesti informali dove "chiunque può partecipare". Sono vere e proprie sedi di trattamento di dati personali. Con l'entrata in vigore delle nuove Linee Guida, il controllo dei soggetti presenti, la gestione delle informazioni e la tutela della riservatezza diventano obblighi giuridici, non più semplici prassi di buon senso.
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Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.