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La prescrizione del danno erariale e la legge 1/2026: quattro errori che azzerano la difesa.
Quando un funzionario pubblico riceve l'invito a dedurre della Procura contabile, la prima domanda che si pone il difensore non riguarda il merito del fatto contestato, ma i termini: il diritto di agire è ancora vivo? Con la legge 1/2026, il legislatore ha riformato in profondità le regole sulla prescrizione del danno erariale, introducendo un criterio di decorrenza che in apparenza avvantaggia il convenuto, ma che apre nuove e sottili trappole procedurali. Chi le ignora perde la difesa prima ancora di entrare nel merito.
Il cuore della riforma sta nel dies a quo: la prescrizione quinquennale dell'azione contabile decorre ora dal momento in cui il danno si è verificato, non da quello in cui è stato scoperto dalla Procura o dall'ente. Regola che sembra chiara. In realtà, quattro errori procedurali trasformano questa apparente certezza in un terreno instabile.
1. Sbagliare il calcolo del dies a quo: danno verificato o danno scoperto?
Il primo e più frequente errore è confondere il momento della verificazione del danno con quello della sua scoperta o della sua certezza giuridica. Sono concetti diversi, con conseguenze radicalmente opposte sul piano della prescrizione.
Prima della riforma, la giurisprudenza contabile aveva consolidato — non senza contrasti — l'orientamento secondo cui il termine decorresse dalla scoperta del danno da parte della Procura, con evidenti rischi per il convenuto perché allungava indefinitamente l'esposizione temporale. La legge 1/2026 torna a un criterio oggettivo: il danno si considera verificato quando produce i suoi effetti patrimoniali lesivi nella sfera dell'ente pubblico, non quando emerge dalla rendicontazione, dall'ispezione o dall'indagine interna.
Questo significa che un danno
Redazione - Staff Studio Legale MP