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5 errori sulla polizza erariale obbligatoria - Studio Legale MP - Verona

"La legge non protegge chi dorme sui propri diritti, ma nemmeno chi ignora i propri doveri." Questa massima, cara alla tradizione romanistica sintetizzata nel brocardo vigilantibus iura subveniunt, fotografa con precisione la condizione in cui si trovano oggi migliaia di funzionari pubblici italiani. La polizza assicurativa obbligatoria per danno erariale, introdotta dall'art. 1, comma 4-bis della legge 1/2026, non è una formalità burocratica da sbrigare a posteriori: è un adempimento che deve precedere l'assunzione dell'incarico. Eppure, nella prassi quotidiana degli enti locali, delle stazioni appaltanti e degli uffici amministrativi, si moltiplicano i passi falsi — alcuni per ignoranza della norma, altri per una lettura frettolosa del testo, altri ancora per un'erronea fiducia nelle coperture assicurative già esistenti.

Vale la pena ricordarlo in apertura: la legge 1/2026 — cosiddetta "riforma della responsabilità erariale" — ha riscritto in parte le regole del giudizio contabile, ponendo al centro la figura dell'assicuratore come litisconsorte necessario nel processo davanti alla Corte dei conti. Questo significa che la polizza non è un accessorio privato del funzionario: è un elemento strutturale del processo erariale, la cui assenza può avere conseguenze sia processuali che disciplinari.

Un elemento di contesto non secondario: al momento della stesura di questo articolo, risulta che il decreto Milleproroghe avrebbe slittato l'operatività piena dell'obbligo al 1° gennaio 2027 — ma questo dato è da verificare sul testo ufficiale in Gazzetta Ufficiale, poiché la norma primaria resta già in vigore e le interpretazioni sulla decorrenza dell'obbligo sono controverse. Non è prudente attendere l'ultimo giorno utile per attrezzarsi.

Chi deve stipulare la polizza erariale e perché la RC professionale generica non basta

Il primo e più diffuso errore è credere che una polizza di responsabilità civile professionale già in essere — magari sottoscritta anni fa per altra ragione — sia sufficiente a coprire il rischio erariale. Non lo è, e la distinzione è rilevante.

La copertura richiesta dalla legge 1/2026 è specifica: deve riguardare la colpa grave nell'esercizio di funzioni pubbliche comportanti gestione di risorse pubbliche. Non è una RC generica per "errori professionali": è una garanzia assicurativa calibrata sul perimetro della responsabilità erariale come ridisegnata dalla legge Vassallo-Finocchiaro del 2020 e poi dalla stessa legge 1/2026. Le compagnie assicurative, del resto, stanno progressivamente adeguando i propri prodotti — ma il mercato non è ancora uniforme, e alcune polizze "erariali" in commercio escludono dalla copertura fattispecie che la Corte dei conti considera tipiche.

I soggetti obbligati sono individuati con una certa ampiezza: RUP (responsabili unici del procedimento nelle gare d'appalto), direttori dei lavori, direttori dell'esecuzione del contratto, dirigenti con potere di spesa, sindaci e assessori con deleghe operative, segretari comunali e, più in generale, chiunque gestisca risorse pubbliche in posizione di responsabilità. L'elenco non è tassativo: la formula "chiunque gestisca risorse pubbliche" apre a interpretazioni estensive che la giurisprudenza contabile dovrà perimetrare nel tempo.

Il secondo errore frequente è ritenere che il costo della polizza possa essere addossato all'ente. La legge è chiara: il premio è a carico del dipendente o del titolare dell'incarico. Alcune amministrazioni hanno tentato di prevedere rimborsi o contribuzioni a carico dell'ente, ma questa strada è giuridicamente incerta e potrebbe a sua volta generare profili di danno erariale — un paradosso non privo di ironia. AssoRUP ha sollevato il problema in termini più generali, segnalando il rischio che l'obbligo assicurativo, scaricato sul singolo funzionario, diventi un disincentivo all'assunzione di incarichi tecnici nelle stazioni appaltanti più esposte.

Gli errori sul timing: stipulare dopo l'incarico è già troppo tardi

Il terzo errore — forse il più grave sul piano delle conseguenze — riguarda il momento in cui la polizza deve essere stipulata. La norma è inequivoca: la copertura deve essere attiva prima dell'assunzione dell'incarico, non contestualmente, non "entro i primi trenta giorni", non alla prima riunione di insediamento. Prima.

Questo significa, concretamente, che un RUP nominato con decreto dirigenziale in data X deve già avere la polizza attiva al momento della firma del decreto di nomina, o quantomeno — secondo un'interpretazione sistematica più ragionevole — prima del compimento del primo atto gestorio rilevante. La logica è quella dell'assicurazione preventiva: la copertura deve esistere nel momento in cui inizia il rischio, non quando il danno si è già prodotto o quando il giudizio è già avviato.

Il quarto errore, strettamente connesso, riguarda i procedimenti pendenti. La legge 1/2026 prevede l'applicazione dell'obbligo anche ai procedimenti già in corso: chi è già titolare di un incarico al momento dell'entrata in vigore della norma deve adeguarsi nei termini previsti. Non adeguarsi equivale a trovarsi, in caso di citazione davanti alla Corte dei conti, in una posizione processuale deteriore — con l'assicuratore che non può essere chiamato in causa per la semplice ragione che non esiste una polizza valida.

Il quinto errore, infine, è di natura processuale ed è forse il meno intuitivo per chi non frequenta le aule della Corte dei conti: ignorare che l'assicuratore è litisconsorte necessario nel giudizio contabile. Questo istituto — mutuato dal processo civile — comporta che il contraddittorio non è validamente costituito senza la presenza della compagnia assicuratrice. L'assenza dell'assicuratore non è una mera irregolarità sanabile: può determinare la nullità del giudizio. Di converso, la presenza di una polizza valida consente all'assicuratore di partecipare attivamente alla difesa, con effetti significativi sull'esito del processo.

Rodolfo Sacco, commentando la complessità dei rapporti tra norma scritta e prassi applicativa, osservava che "il diritto vive nell'interpretazione, non nel testo". È un avvertimento particolarmente calzante in questa stagione: la legge 1/2026 è entrata nell'ordinamento con un testo che lascia aperti numerosi profili interpretativi — dal perimetro dei soggetti obbligati alla natura delle polizze ammissibili, dalla decorrenza dell'obbligo per gli incarichi già in corso al regime transitorio in caso di proroga normativa. Attribuire senso operativo a queste disposizioni, prima che intervenga la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, richiede un approccio prudente e un'analisi caso per caso.

Per RUP, dirigenti e sindaci, il consiglio pratico è triplice: verificare il testo aggiornato della norma e dell'eventuale proroga in Gazzetta Ufficiale; non affidarsi a polizze preesistenti senza averne controllato il perimetro di copertura con il proprio assicuratore; e, prima di assumere qualsiasi nuovo incarico che comporti gestione di risorse pubbliche, assicurarsi — letteralmente — di essere coperti.

La stagione della responsabilità erariale "senza rete" è finita. Ma la rete va tessuta prima di salire sul trapezio.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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