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"La forma serve alla sostanza, non la sostanza alla forma" — con questa sintesi Piero Calamandrei descriveva il rischio di un formalismo che divora i diritti invece di tutelarli. Nella stagione della digitalizzazione obbligatoria degli appalti pubblici, quella sintesi è più attuale che mai: ogni giorno imprese tecnicamente qualificate e finanziariamente solide rischiano l'esclusione dalla gara non per carenze nella proposta, ma per un file che non sale, un certificato digitale che scade senza preavviso, un timeout della piattaforma a pochi minuti dalla scadenza. Il costo, spesso, è l'intera commessa.
Il quadro si è complicato ulteriormente a partire dal 30 gennaio 2026, data di entrata in vigore delle nuove Regole Tecniche per le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale — le cosiddette PAD v. 2.0 — approvate da AgID con Determinazione Direttoriale n. 267 del 31 dicembre 2025. I gestori delle piattaforme hanno 180 giorni per adeguarsi: nuova certificazione obbligatoria di terza parte, standard di sicurezza e interoperabilità più elevati, primi criteri guida sull'uso dell'intelligenza artificiale nei processi di gara. Nel mezzo di questa transizione, il rischio di incongruenze tecniche tra sistemi non ancora allineati è tutt'altro che teorico. E le imprese, che restano comunque soggette alle scadenze di gara, subiscono le conseguenze di un aggiornamento che non hanno scelto e non controllano.
Se la piattaforma di e-procurement non funziona e perdo la scadenza della gara, vengo escluso?
La risposta breve è: dipende, e la prova è tutto. La risposta giuridicamente corretta impone di distinguere due scenari nettamente diversi. Nel primo, il malfunzionamento è conclamato, documentato e riconducibile alla piattaforma: in questo caso la giurisprudenza amministrativa, applicando il principio del favor partecipationis codificato nell'art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023, tende a escludere che l'esclusione possa reggersi su una causa tecnica non imputabile all'operatore economico. Nel secondo scenario, il problema riguarda la singola postazione, la connessione dell'impresa o la sua dotazione informatica: qui la responsabilità dell'operatore è difficilmente contestabile, poiché l'art. 88 del Codice dei contratti impone all'offerente di garantire la propria capacità tecnica di trasmissione digitale con congruo anticipo rispetto alla scadenza.
Il punto di svolta giurisprudenziale su questo riparto di responsabilità è rappresentato da TAR Umbria, sentenza n. 854/2025, che ha affermato un principio di notevole portata pratica: quando la causa del malfunzionamento rimane ignota — cioè non è attribuibile con certezza né all'operatore né alla piattaforma — l'onere della prova si sposta sulla stazione appaltante. L'amministrazione, in quanto gestore o comunque responsabile dell'infrastruttura tecnologica messa a disposizione dei concorrenti, non può giovarsi del dubbio: se non dimostra che il problema era nella sfera dell'impresa, l'esclusione non regge. È un'applicazione rigorosa del principio vigilantibus iura subveniunt, letto però in senso bidirezionale: l'impresa deve vigilare, ma anche la PA che sceglie e gestisce la piattaforma ha obblighi di presidio tecnico che non può riversare sul concorrente.
Come si prova che la mancata trasmissione dell'offerta dipende da un errore tecnico della piattaforma?
Questa è la questione pratica più delicata, e quella su cui le imprese commettono gli errori più costosi. La prova del malfunzionamento della piattaforma e-procurement non è automatica: va costruita con tempestività e metodo, idealmente nel momento stesso in cui il problema si manifesta.
Gli strumenti probatori che i giudici amministrativi considerano rilevanti sono sostanzialmente tre. Il primo è lo screenshot con timestamp: una cattura dello schermo che mostri il messaggio di errore, l'ora del sistema e l'url della piattaforma, effettuata nel momento del tentativo fallito. Il secondo è il log di sistema del proprio dispositivo o del browser, che attesta i pacchetti inviati e l'assenza di risposta del server: un dato tecnico che può essere acquisito e depositato come prova documentale. Il terzo, e spesso il più efficace, è la segnalazione tempestiva alla stazione appaltante via PEC, prima della scadenza o immediatamente dopo, con descrizione dell'anomalia: questo atto interrompe ogni contestazione sulla negligenza dell'impresa e radica la responsabilità nel sistema istituzionale.
È qui che entra in gioco la questione della BDNCP — la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC — e dei sistemi di interoperabilità che le PAD devono interrogare in tempo reale per verificare i requisiti dei concorrenti. Agenda Digitale e gli operatori del settore segnalano sistematicamente malfunzionamenti e latenze in questi flussi di dati, con episodi in cui la piattaforma rifiuta un'offerta perché il modulo di verifica automatica dei requisiti risulta irraggiungibile. In questi casi l'impresa è doppiamente vittima: del malfunzionamento tecnico e di un'architettura di sistema che non prevede meccanismi di fallback documentati e comunicati ai concorrenti.
Chi risponde dei malfunzionamenti della piattaforma digitale negli appalti pubblici?
La risposta del sistema positivo è articolata e — questo è il punto critico — non del tutto coerente. Le nuove Regole Tecniche PAD v. 2.0 (AgID, Determ. n. 267/2025) introducono l'obbligo di certificazione di terza parte per i gestori delle piattaforme: un passo significativo verso una responsabilizzazione formale dei soggetti privati o pubblici che eroga il servizio tecnologico. Ma la certificazione attesta la conformità agli standard al momento della verifica, non garantisce l'assenza di malfunzionamenti in esercizio.
Il D.Lgs. 36/2023, all'art. 22, disciplina le piattaforme di approvvigionamento digitale prevedendo che la stazione appaltante risponda del corretto funzionamento del sistema messo a disposizione dei concorrenti. La norma non specifica però i rimedi operativi in caso di guasto: non esiste un obbligo generalizzato di proroga automatica della scadenza in caso di malfunzionamento accertato, e la discrezionalità della stazione appaltante in questo frangente resta ampia, spesso esercitata in modo restrittivo per evitare contestazioni da parte di altri concorrenti.
L'ulteriore aggiornamento del Codice introdotto dalla L. 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026, non risolve questa lacuna strutturale: l'intervento normativo incide su altri profili del sistema (semplificazione delle soglie, revisione del sottosoglia) senza toccare il regime di responsabilità per errori tecnici nelle gare telematiche. Il legislatore, in sostanza, ha digitalizzato l'appalto senza disciplinare cosa accade quando il digitale non funziona.
Questo vuoto produce una tensione con il principio comunitario del favor partecipationis: se l'esclusione dalla gara è la conseguenza di un malfunzionamento tecnico ascrivibile all'infrastruttura pubblica, essa non tutela l'interesse alla par condicio tra concorrenti — che era già compromessa dal guasto — ma introduce un'ulteriore asimmetria a danno dell'impresa diligente. Il giudice amministrativo, chiamato a riequilibrare questa distorsione, dispone dello strumento cautelare del riesame dell'ammissione: ma i tempi del giudizio rischiano di superare i tempi della gara, rendendo la tutela spesso tardiva rispetto all'interesse protetto.
Va segnalato un aspetto sistematicamente trascurato nella letteratura sul tema: l'obbligo BIM introdotto dall'art. 43 del D.Lgs. 36/2023 per i lavori sopra i due milioni di euro dal 1° gennaio 2025 ha aggiunto un ulteriore strato di complessità tecnica alla trasmissione digitale delle offerte. I modelli informativi tridimensionali imposti dalla norma hanno dimensioni ben superiori ai documenti tradizionali: un'offerta completa per un'opera sopra soglia può pesare centinaia di megabyte. Su piattaforme non ancora adeguate agli standard PAD v. 2.0, questo carico di dati moltiplica il rischio di timeout, errori di caricamento e interruzioni di sessione nelle ore di punta precedenti la scadenza. Nessuno ha ancora misurato sistematicamente l'impatto di questo combinato normativo sul contenzioso da esclusione per errore informatico: è ragionevole attendersi un aumento significativo nei prossimi mesi.
Per l'impresa che si trova ad affrontare una procedura di esclusione per mancata trasmissione dell'offerta imputata a errore tecnico, il perimetro d'azione è preciso. Prima dell'esclusione formale, è necessario documentare ogni anomalia in tempo reale e attivare una comunicazione immediata alla stazione appaltante via PEC, specificando l'ora del tentativo, il messaggio di errore ricevuto e i log disponibili. Dopo l'esclusione, il ricorso al TAR deve essere proposto entro 30 giorni con richiesta di misura cautelare urgente, depositando la documentazione tecnica raccolta come prova del malfunzionamento. La perizia tecnica di parte — affidata a un esperto informatico — che ricostruisca il tentativo di trasmissione e l'assenza di risposta del server può risultare decisiva, specie nei casi in cui la causa del guasto rimane non determinata e il TAR Umbria n. 854/2025 impone alla stazione appaltante di escludere la responsabilità dell'operatore prima di procedere all'esclusione.
La transizione digitale degli appalti pubblici è irreversibile e, nella sua direzione di marcia, condivisibile. Ma affidare conseguenze così severe — la perdita definitiva di una gara — a sistemi non ancora certificati, in una fase di adeguamento normativo in corso, senza presidi procedurali di fallback, significa scaricare il costo della transizione sugli operatori economici anziché sulle infrastrutture pubbliche che la rendono obbligatoria. Un sistema maturo dovrebbe prevedere che il malfunzionamento tecnologico, quando non imputabile al concorrente, non produca mai effetti irreversibili sulla partecipazione alla gara. Fino a quel momento, l'unica tutela reale resta la documentazione immediata, il ricorso tempestivo e la conoscenza precisa di chi porta il peso della prova.
Redazione - Staff Studio Legale MP