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Perdita di chance lavorativa: come cambia il risarcimento - Studio Legale MP - Verona

Gravi lesioni da incidente e ripercussioni sulla carriera: le ultime sentenze chiariscono quando il danneggiato ha diritto a un indennizzo economico per i mancati guadagni futuri.
Un grave incidente può compromettere la carriera e i guadagni futuri della vittima. Ecco come la legge italiana valuta oggi la perdita di chance lavorativa e quali prove occorrono per ottenere il giusto risarcimento del danno economico.

Chi subisce lesioni personali in un sinistro non affronta solo dolore fisico e conseguenze sul piano della salute, ma spesso vede stravolte le proprie prospettive professionali. Una frattura grave, un trauma cranico o altre invalidità permanenti possono impedire il ritorno al precedente lavoro o limitare le opportunità di avanzamento di carriera. In termini giuridici, parliamo della “perdita di chance lavorativa”: il venir meno, a causa dell’incidente, di una seria possibilità di ottenere benefici economici futuri (come un impiego stabile, promozioni o maggiori guadagni). È un danno patrimoniale da lucro cessante, distinto dal danno biologico, perché attiene alle conseguenze economiche sul reddito del danneggiato. «Di tutte le parole scritte o pronunciate, le più tristi sono: “avrebbe potuto essere”.» – John Greenleaf Whittier. Questa citazione letteraria ben esprime l’amarezza delle occasioni perdute: nel nostro contesto, il mancato sviluppo professionale dovuto a un evento lesivo. Ma quando la legge riconosce un risarcimento per questa perdita?

Tradizionalmente, ottenere compensazione per le opportunità di lavoro sfumate non era affatto scontato. I tribunali richiedono al danneggiato di provare in modo rigoroso sia l’entità della menomazione subita, sia il nesso causale tra quest’ultima e il pregiudizio economico lamentato. Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat: l’onere della prova grava su chi afferma di aver patito la perdita di una chance, non su chi la nega. In concreto, non basta sostenere di aver “perso occasioni lavorative” a causa dell’incidente: occorrono elementi oggettivi e specifici che dimostrino come, in assenza di quel fatto lesivo, la vittima avrebbe probabilmente migliorato la propria situazione reddituale. La Cassazione civile, Sez. III, ord. 16 febbraio 2025, n. 3974 lo ha ribadito chiaramente: la chance è una possibilità concreta di ottenere un risultato favorevole, dotata di valore economico autonomo, e la sua perdita è risarcibile solo se se ne prova l’effettiva consistenza. In quella pronuncia, si sottolinea che non è sufficiente allegare una vaga aspettativa; è necessario fornire fatti e circostanze che rendano plausibile e significativa la prospettiva di guadagno sfumata.

In altre parole, la giurisprudenza recente è concorde nel tracciare una linea di demarcazione netta tra semplici ipotesi e opportunità concrete. Ad esempio, se un giovane professionista, prima dell’incidente, era in procinto di ottenere una promozione o aveva ricevuto offerte di lavoro migliori, questi elementi dovranno emergere in giudizio. Contratti promessi, colloqui avvenuti con esito positivo, trend di crescita del reddito negli anni precedenti: qualunque dato che possa suggerire quale sarebbe stato il probabile percorso di carriera senza l’evento dannoso diventa cruciale in sede di prova. Di converso, in assenza di riscontri concreti, il rischio è che la richiesta venga respinta. Emblematica in tal senso è la decisione della Cassazione civile, Sez. Lav., ord. 2 giugno 2025, n. 14774: in un caso di infortunio sul lavoro con invalidità elevata, la vittima reclamava un risarcimento per le chance di carriera compromesse. Tuttavia, la Suprema Corte ha confermato il rigetto di tale voce di danno, notando che la retribuzione del lavoratore era rimasta invariata dopo l’evento e mancavano indicazioni specifiche su opportunità sfumate. In altri termini, pur riconoscendo in astratto che la perdita di chance è risarcibile, i giudici hanno escluso che nel caso concreto vi fosse prova di un effettivo pregiudizio, sottolineando che senza un calo di stipendio o altri elementi oggettivi (ad esempio la mancata assunzione in un posto migliore), il danno rimane solo ipotetico. Questo principio vale sia nei contenziosi del lavoro sia, per analogia, nei sinistri stradali: se l’invalidità non incide sul lavoro svolto (perché, ad esempio, la persona continua a percepire lo stesso reddito e a svolgere le medesime mansioni), non si configura un danno patrimoniale risarcibile da perdita di capacità lavorativa specifica. Il disagio e la maggiore fatica che eventualmente il soggetto sopporta rientrano piuttosto nel danno biologico e morale, ma senza un riflesso economico tangibile non vi è ulteriore importo da liquidare a titolo di lucro cessante.

Di contro, quando l’incidente compromette realmente il reddito della vittima, la tutela risarcitoria scatta in pieno. Si pensi a un artigiano che, a causa di una lesione alla mano, non può più esercitare il proprio mestiere come prima, vedendo calare i guadagni; oppure a un impiegato che, dopo un grave trauma, è costretto a ridurre l’orario di lavoro o a rinunciare a turni straordinari retribuiti. In situazioni simili, il danno da incapacità lavorativa si concretizza in una perdita economica misurabile – che sia una minore entrata mensile, la perdita del posto di lavoro o il mancato conseguimento di un’opportunità di guadagno concreta – e come tale deve essere integralmente risarcito dal responsabile civile. La prova può essere data con documenti contabili, buste paga, perizie actuariali e anche tramite presunzioni, purché si dimostri con un sufficiente grado di probabilità qual era il percorso professionale interrotto. La Cassazione ha ammesso l’uso di criteri presuntivi e di calcoli probabilistici, ricordando però che la percentuale d’invalidità di per sé non basta a provare la perdita di chance economica. Ad esempio, avere un’invalidità del 30% non implica automaticamente una riduzione del 30% della capacità di guadagno: bisogna verificare caso per caso l’impatto sul lavoro specifico svolto dalla vittima. Se il danneggiato riesce a continuare la stessa attività senza perdite, quell’invalidità resta un danno biologico (dolore, fatica, limitazioni personali) ma non genera un danno patrimoniale ulteriore. Viceversa, se incide sul rendimento o sulle prospettive di carriera, allora la differenza si traduce in mancati redditi, che sono risarcibili.

Un aspetto fondamentale riguarda il calcolo di questo tipo di pregiudizio economico. Una volta accertato che l’incidente ha causato una perdita reddituale, come si determina l’ammontare dovuto? In passato, non tutti i giudici seguivano criteri uniformi: talvolta si procedeva in via equitativa, altre volte si usavano formule basate sulle percentuali di invalidità. Oggi la Cassazione indica una metodologia chiara e più oggettiva. Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. III, 5 settembre 2025, n. 24618, la Suprema Corte ha precisato che la liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa specifica va effettuata distinguendo il periodo già trascorso da quello futuro. In pratica:

Per il passato (dal giorno dell’evento fino alla decisione), vanno sommati e rivalutati tutti i redditi perduti dal danneggiato. Ciò significa calcolare quanto l’infortunato non ha potuto guadagnare, ad esempio perché nei mesi di convalescenza non ha percepito stipendio pieno, oppure perché dopo l’incidente il suo stipendio è diminuito. Ogni differenza remunerativa dev’essere considerata e attualizzata (aggiornata con l’inflazione) fino al momento della liquidazione.

Per il futuro, invece, occorre utilizzare il metodo della capitalizzazione: si prende il reddito annuo netto che la vittima presumibilmente perderà a causa della riduzione della sua capacità lavorativa e lo si moltiplica per un coefficiente attuariale adeguato, corrispondente all’età e all’aspettativa di vita al momento della liquidazione. Questo coefficiente tiene conto, in un unico valore, di quanti anni di lavoro restano (proiettando la perdita annuale su tutto il periodo futuro) e delle probabilità di sopravvivenza. In sostanza si calcola oggi, in forma di capitale, la somma che possa compensare tutte le perdite di reddito future prevedibili.

Seguendo questo approccio “duale”, si evita sia di lasciare scoperto il danno già subito, sia di sottostimare o sovrastimare quello futuro. La razionalità di tale criterio sta anche nel prevenire ingiustificati arricchimenti o carenze di tutela. Se ci si limitasse a un importo forfettario basato sull’invalidità, si rischierebbe di staccare la liquidazione dalla reale perdita economica patita. Invece, sommando i mancati guadagni effettivi e capitalizzando quelli futuri in base all’età, si ottiene un risarcimento personalizzato ma fondato su basi oggettive. Da notare che questa metodologia riprende quella utilizzata correntemente per il lucro cessante in ambito civilistico (ad esempio nei casi di invalidità professionale da sinistro o di danno da morte del capofamiglia, dove si calcola la perdita di contributo economico). La stessa Cass. n. 24618/2025 richiama infatti precedenti in linea e principi codificati agli artt. 1223 e 2056 c.c., sottolineando che il giudice deve procedere con criterio analitico: prima quantificare il danno già maturato, poi quello futuro, unendoli in un’unica somma. Qualora vi sia margine di incertezza sui dati (ad esempio sugli anni mancanti alla pensione o sull’andamento dei redditi futuri), il giudice potrà utilizzare il criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., ma sempre su una base logica e argomentata, esplicitando il perché della stima effettuata. L’importante, come evidenzia la Cassazione, è che il risarcimento copra il danno effettivo senza eccedere: “il risarcimento complessivo non deve eccedere il danno effettivamente patito” – un monito contro ogni automatismo che trasformi il ristoro in lucro indebito. Summum ius, summa iniuria: applicare in modo eccessivamente generoso o arbitrario le tabelle potrebbe portare a risultati distorti; per questo i giudici di legittimità invitano a bilanciare equità e rigore matematico.

Un ulteriore profilo da considerare sono le spese di assistenza future e la necessità di aiuti esterni o familiari a seguito delle lesioni. Questo tema, affine alla perdita di chance lavorativa, riguarda i costi che la vittima deve sostenere perché non è più autosufficiente come prima o perché necessita di terapie e cure protratte nel tempo. Anche qui, la Cassazione adotta un approccio prudente: tali esborsi futuri fanno parte del danno patrimoniale, ma vanno riconosciuti solo se fondati su elementi concreti. Nello stesso caso esaminato dalla Cass. 14774/2025, ad esempio, la richiesta di risarcire le spese di assistenza domiciliare per gli anni a venire è stata rigettata in mancanza di adeguata dimostrazione. I giudici hanno rilevato che non erano stati forniti parametri sufficienti per stimare questo costo (come un piano terapeutico, un budget di assistenza, preventivi per badanti o strutture riabilitative), e che parte delle necessità di aiuto erano già considerate nel danno non patrimoniale liquidato ai familiari conviventi. Questo non significa che le spese future non siano mai risarcibili – anzi, in principio lo sono, come ricordato dalla Cassazione stessa – ma che occorre provarne la necessità e l’entità, evitando duplicazioni. Ad esempio, se un medico legale attesta che la vittima avrà bisogno di un’assistenza continuativa per tot ore al giorno, e si quantifica il costo orario medio di tale assistenza, allora il giudice potrà liquidare una somma (magari capitalizzata in base alla durata prevista dell’assistenza). Ci troviamo dunque in un panorama in cui viene richiesta una correttezza formale e sostanziale: la prova deve essere solida, e la liquidazione calibrata sulle effettive ricadute economiche dell’incidente.

In conclusione, l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di danni patrimoniali da incapacità lavorativa è improntata a un equilibrio tra due esigenze. Da un lato, evitare che vittime di gravi lesioni rimangano senza pieno ristoro dei danni economici subiti: nessuno deve trovarsi impoverito o con la carriera distrutta per un fatto causato da terzi senza ricevere compensazione. Dall’altro lato, prevenire richieste speculative o priva di fondamento reale, che finirebbero per gravare ingiustamente sul sistema risarcitorio (e in ultima analisi sulle assicurazioni e sulla collettività). Le sentenze del 2025 evidenziano come la Cassazione chieda ai giudici di merito di svolgere analisi attente e personalizzate: ogni storia lavorativa interrotta va ricostruita in giudizio con dati e deduzioni logiche, verificando se davvero c’era una “probabilità seria” di maggiori guadagni (perdita di chance) o se c’è stata una concreta diminuzione del reddito (incapacità lavorativa specifica). Solo in presenza di tali presupposti si aprirà la strada al risarcimento, calcolato con metodi trasparenti. Per le vittime, questo significa che è essenziale documentare il più possibile le proprie condizioni lavorative pre e post incidente: documenti come contratti, lettere di impiego, dichiarazioni dei redditi, attestati medici sulle limitazioni funzionali, possono fare la differenza nel convincere il giudice. Allo stesso modo, l’ausilio di un consulente tecnico (CTU) specialista in medicina legale del lavoro è spesso decisivo per tradurre la menomazione fisica in termini di impatto sulla capacità di lavoro, quantificando la percentuale di riduzione dell’idoneità alle mansioni e le eventuali necessità future di sostegno.

Come emerge da questo quadro, il danneggiato oggi è tutelato in maniera più mirata ma anche più rigorosa: avrà diritto a vedersi riconosciuto ogni euro perso a causa dell’incidente, ma dovrà dimostrare concretamente il collegamento tra le proprie lesioni e i mancati guadagni. Non basta l’esistenza di un’invalidità; serve dimostrare che quell’invalidità ha tolto davvero qualcosa in termini di chances professionali. Quando ciò è provato, i recenti orientamenti garantiscono un risarcimento completo, commisurato sia al passato sia al futuro della vittima. Del resto, come ammoniva Calamandrei, il formalismo cieco va evitato per non sacrificare la giustizia sostanziale. Le nuove decisioni paiono accogliere questa lezione: niente automatismi né generosità indiscriminate, ma valutazioni caso per caso, così che chi ha subìto un torto abbia il suo, né più né meno, secondo il principio dell’integralità del risarcimento.

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  • 14 febbraio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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