Incidente stradale e richiesta danni: quando e come il danneggiato può ottenere il risarcimento. Tutto sull’onere della prova e gli errori da evitare per non perdere la causa.
Chi ha subito un danno a seguito di un incidente stradale spesso ritiene che il risarcimento sia automatico. In realtà, nel giudizio civile, ottenere un indennizzo richiede di soddisfare requisiti precisi, tra cui uno fondamentale: l’onere della prova. Un concetto che può fare la differenza tra accoglimento e rigetto della domanda di risarcimento.
Ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile, in caso di collisione tra veicoli, si presume che entrambi i conducenti abbiano concorso a causare il sinistro, salvo che uno di essi fornisca elementi di prova idonei ad escludere la propria responsabilità. Tale norma ha valore sussidiario: si applica solo quando manchino prove chiare o una ricostruzione univoca dei fatti.
Come ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 21072/2024, chi agisce in giudizio per chiedere un risarcimento deve comprovare sia il danno subito che il nesso causale con la condotta altrui. Nel caso esaminato, i familiari della vittima di un incidente motociclistico avevano promosso un’azione risarcitoria sostenendo che il loro congiunto fosse trasportato e non alla guida. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto insufficienti le prove addotte e hanno respinto la domanda.
Cosa significa, in concreto, “onere della prova”? Significa che chi si ritiene danneggiato deve documentare i fatti: non basta affermarli. Nel contenzioso esaminato, la mancanza di testimonianze attendibili e l’assenza di riscontri oggettivi (come fotografie, verbali o dichiarazioni acquisite tempestivamente) ha determinato l’esito negativo del giudizio per gli attori.
Un altro elemento decisivo è stato il principio di non contestazione: la Corte ha ritenuto che l’attore non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la tesi secondo cui il defunto fosse passeggero. In assenza di una ricostruzione coerente, il giudice ha valutato le risultanze disponibili e ha escluso responsabilità dei convenuti.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che il giudice civile può valutare con piena autonomia anche prove acquisite in sede penale, purché le consideri in modo critico e motivato. In altre parole, perizie tecniche e verbali degli inquirenti possono essere utilizzati, ma non sono automaticamente vincolanti: il giudice deve verificarne la coerenza, la logicità e la fondatezza.
Nel caso trattato, l’accertamento tecnico aveva attribuito la responsabilità esclusiva dell’incidente al defunto, facendo così venir meno la presunzione di colpa concorrente ex art. 2054 c.c.
La sentenza n. 21072/2024 conferma un principio essenziale: nel processo civile, il danneggiato deve dimostrare ogni elemento della sua domanda. Non è sufficiente aver subito un danno: è necessario comprovare chi lo ha causato, come e in quali circostanze. Solo in presenza di incertezze subentra la presunzione ex art. 2054, e non viceversa.
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Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.