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Omissione DGUE: quando si rischia davvero l'esclusione? - Studio Legale MP - Verona

"La legge non deve essere uno strumento di potere arbitrario, ma la garanzia della libertà attraverso la ragione." Norberto Bobbio scriveva questo ragionando sull'interpretazione delle norme, e difficilmente una citazione si adatta meglio al tema dell'omissione dichiarativa nel DGUE: una delle aree in cui la rigidità applicativa ha spesso tradito la ratio della norma, generando esclusioni automatiche che il legislatore non aveva previsto e che la giurisprudenza più recente sta progressivamente smontando.

Il punto di partenza è semplice: un operatore economico che partecipa a una gara d'appalto è tenuto a compilare il Documento di Gara Unico Europeo dichiarando, tra l'altro, l'assenza di cause di esclusione previste dalla legge. Cosa succede quando quella dichiarazione è incompleta? Quando una misura cautelare penale a carico di un amministratore non viene comunicata, o quando un precedente illecito professionale viene omesso? La risposta che molte stazioni appaltanti hanno dato negli anni è stata secca: esclusione immediata. La risposta che il Consiglio di Stato sta elaborando nel corso del 2026 è radicalmente diversa, e merita di essere capita in profondità.

L'omissione dichiarativa DGUE non è automaticamente espulsiva: il quadro normativo e giurisprudenziale

L'articolo 96, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 — il Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore — stabilisce con chiarezza che la mancata comunicazione di una causa di esclusione non costituisce, di per sé, motivo automatico di esclusione dalla procedura. È una disposizione che riprende e codifica un orientamento già emerso nella giurisprudenza amministrativa, ma che ancora oggi viene ignorata da molte stazioni appaltanti, soprattutto di dimensioni medio-piccole.

La Sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 luglio 2026, n. 5818, ha chiarito in modo netto che l'omissione dichiarativa deve essere valutata non come fatto autonomamente espulsivo, ma come elemento da leggere insieme al fatto omesso, per verificare se quest'ultimo incida concretamente sull'affidabilità dell'operatore economico. Il ragionamento è lineare: ciò che rileva non è l'omissione in sé, ma il contenuto di ciò che è stato omesso. Se il fatto taciuto non integra una causa di esclusione, l'omissione non può produrre un effetto più grave di quanto avrebbe prodotto la dichiarazione completa. Vigilantibus iura subveniunt: la tutela giuridica spetta a chi esercita i propri diritti con consapevolezza, e questo vale per le stazioni appaltanti tanto quanto per i concorrenti — non si può usare l'omissione formale come scorciatoia per escludere un'impresa che, nel merito, avrebbe diritto a restare in gara.

Questa lettura era già implicita nella conforme pronuncia Cons. Stato, Sez. V, n. 4594 dell'8 giugno 2026, che aveva affrontato il tema del grave illecito professionale in ambito penale con una precisazione altrettanto significativa: il triennio entro il quale una condanna o una misura cautelare può rilevare ai fini dell'esclusione decorre dall'esercizio dell'azione penale, non dalla commissione del fatto. Si tratta di un dettaglio che nella pratica fa una differenza enorme. Molte imprese — e molte stazioni appaltanti — computano il triennio a partire dall'episodio materiale, con il risultato che vicende remote continuano a pesare su gare in cui, per legge, non dovrebbero più rilevare. Questa distorsione produce sia esclusioni illegittime sia una sottovalutazione, speculare, dei casi in cui il fatto è ancora dentro il periodo rilevante.

Nello stesso filone si inserisce la sentenza Cons. Stato, Sez. V, n. 3381 del 30 aprile 2026, che ha affermato un principio di grande importanza pratica: le misure di self-cleaning adottate dall'operatore economico devono essere valutate dalla stazione appaltante anche nella procedura in corso, senza che l'impresa debba necessariamente attendere una successiva gara per "riabilitarsi". Questo significa che un'impresa che ha commesso un illecito professionale, ma ha adottato misure concrete di rimedio e prevenzione, non può essere esclusa sulla base del solo precedente senza che la commissione esamini nel merito l'idoneità di quelle misure.

Il self-cleaning dopo l'esclusione: tempistiche, contenuto e limiti reali

Il tema del self-cleaning negli appalti pubblici è tra quelli più frequentemente fraintesi nella prassi. La domanda che gli operatori economici pongono più spesso è: posso presentare le misure di self-cleaning dopo che la stazione appaltante mi ha già escluso? La risposta, alla luce di Cons. Stato n. 3381/2026, è articolata.

In linea di principio, il self-cleaning deve essere dichiarato e documentato già in sede di partecipazione alla gara, idealmente all'interno del DGUE stesso o con documentazione allegata. Questo è il momento in cui l'operatore economico offre alla stazione appaltante il materiale per valutare la propria affidabilità complessiva. Rinviare questa dichiarazione a una fase successiva — ad esempio nel corso del procedimento di esclusione o in sede di ricorso — crea un problema sia processuale sia sostanziale: la stazione appaltante non ha avuto modo di valutare quei dati nel momento in cui ne aveva l'obbligo, e il giudice amministrativo non può sostituirsi a essa in un giudizio che per natura è discrezionale.

Detto ciò, Cons. Stato n. 3381/2026 apre uno spiraglio: quando la stazione appaltante ha avviato un procedimento di valutazione dell'affidabilità, deve considerare anche le misure di self-cleaning portate all'attenzione dell'ente nel corso di quel procedimento, non solo quelle previamente dichiarate. Il che non significa che il self-cleaning tardivo sani un'omissione dolosa, ma che la stazione appaltante non può chiudersi in una valutazione puramente formale ignorando elementi concreti che l'operatore ha prodotto.

Un ulteriore profilo sottolineato da Cons. Stato n. 4594/2026 riguarda la necessità che le misure di self-cleaning vengano dichiarate gara per gara. Non è sufficiente aver prodotto quella documentazione in una procedura precedente: ogni partecipazione richiede una dichiarazione aggiornata e contestuale. Questo impone agli operatori economici una disciplina documentale rigorosa e continua, che spesso viene trascurata, soprattutto nelle imprese di medie dimensioni che partecipano a molte gare contemporaneamente.

Il quadro che emerge da queste tre pronunce del 2026 consegna agli operatori del settore un messaggio preciso: l'omissione dichiarativa nel DGUE in ambito appalti non è mai irrilevante, ma non è nemmeno automaticamente fatale. Ciò che conta è la valutazione sostanziale dell'affidabilità dell'operatore economico, condotta dalla stazione appaltante con una istruttoria seria, motivata e proporzionata. Il rischio più sottovalutato non è l'esclusione immediata — che può essere impugnata con buone chances di successo — ma l'azzera­mento dell'affidabilità percepita: un'impresa che omette sistematicamente di dichiarare fatti rilevanti, anche se singolarmente non espulsivi, costruisce un profilo di inaffidabilità complessiva che nessun self-cleaning successivo riesce facilmente a ripristinare. La trasparenza dichiarativa, insomma, non è solo un obbligo formale: è la prima e più concreta forma di tutela della propria posizione nel mercato degli appalti.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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