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Vince la gara, supera la fase amministrativa, presenta un'offerta economica competitiva. Poi arriva la comunicazione: esclusione per anomalia. Non per una scelta irragionevole della stazione appaltante, ma per un errore procedurale commesso dall'impresa stessa in sede di giustificazione. Questo scenario si ripete con una frequenza che la giurisprudenza amministrativa del primo semestre del 2026 ha reso impossibile ignorare. Gli errori sull'offerta anomala negli appalti pubblici e l'esclusione che ne consegue non dipendono quasi mai dalla bontà dell'offerta in sé, ma dalla gestione di una fase processuale che molti operatori economici ancora sottovalutano.
Il punto di partenza è il D.Lgs. 36/2023, il Codice dei contratti pubblici in vigore, che agli articoli 54 e 110 ha ridisegnato la disciplina della verifica di anomalia con un equilibrio tra automatismo ed esame in contraddittorio che la prassi applicativa sta ancora metabolizzando.
Quando l'esclusione è automatica e quando no
Il TAR Lazio, sede di Latina, con la sentenza n. 712 del giugno 2026, ha affrontato un caso emblematico: una gara PNRR aggiudicata con il criterio del minor prezzo, con 88 offerte ammesse. In quel contesto, il collegio ha confermato che l'esclusione automatica prevista dall'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 per le gare sottosoglia a minor prezzo non viene sospesa dalla richiesta di giustificazioni. La stazione appaltante non è tenuta ad attendere i chiarimenti dell'impresa prima di procedere all'esclusione: il meccanismo automatico si attiva al superamento della soglia di anomalia calcolata secondo le modalità previste dalla norma, indipendentemente dalla volontà o dalla capacità dell'operatore di fornire spiegazioni.
Questo chiarimento ha un'implicazione pratica diretta: nelle gare sottosoglia con criterio del minor prezzo, la verifica anomalia non è un'ulteriore chance per difendere l'offerta già presentata. È troppo tardi. La difesa dell'offerta deve avvenire prima, in sede di formulazione dell'offerta economica stessa, attraverso una costruzione dei prezzi che tenga conto delle soglie di anomalia calcolabili a priori sulla base del numero di offerte previsto e della distribuzione statistica ragionevole dei ribassi.
La soglia di anomalia nelle gare a minor prezzo si calcola in modo matematico, con esclusione delle ali (il 10% delle offerte con il maggiore e il minore ribasso), e il risultato dipende dai valori effettivamente presentati. Nessuna impresa può sapere con certezza dove cadrà la soglia, ma può applicare un criterio di prudenza: evitare ribassi estremi che, in un mercato competitivo affollato, rischiano di risultare anomali anche senza che vi sia alcun difetto sostanziale nell'offerta.
Il divieto assoluto di ristrutturare l'offerta in sede di verifica
Il secondo nodo critico riguarda la fase di verifica in contraddittorio, che si svolge nelle gare soprasoglia o quando la stazione appaltante decide di avviarla anche in gare sottosoglia. Qui il rischio più grave è la cosiddetta ristrutturazione dell'offerta: modificare, in sede di giustificativi, la composizione dei costi dichiarati al momento della presentazione dell'offerta.
Il TAR Catania, con la sentenza n. 1468/2026, ha affrontato proprio questo profilo, consolidando un orientamento che la giurisprudenza amministrativa va costruendo con coerenza. Il collegio ha stabilito che uno scostamento superiore al 25% su voci strutturali dell'offerta — con riferimento specifico al costo della manodopera — determina l'esclusione, perché configura una ristrutturazione dell'offerta vietata. Non si tratta di un chiarimento, ma di una modifica sostanziale che altera la composizione economica originaria. Il principio è quello espresso dal brocardo latino venire contra factum proprium: chi ha presentato un'offerta strutturata in un certo modo non può, in sede di giustificazione, affermare che quella struttura era in realtà diversa.
La questione del costo della manodopera merita un'attenzione specifica. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3008/2026, ha vietato la pratica di occultare i costi della manodopera all'interno delle spese generali. Questa tecnica, diffusa nella prassi, consiste nel presentare un costo della manodopera apparentemente basso in offerta, salvo poi giustificare in sede di verifica che parte di quei costi erano "assorbiti" nelle spese generali. Il Consiglio di Stato ha chiarito che questa impostazione non è ammissibile: i costi della manodopera devono essere indicati in modo trasparente e autonomo già nell'offerta, e la loro indicazione deve corrispondere ai valori reali dei contratti collettivi applicabili. La trasparenza della voce non è un formalismo: è la condizione che consente alla stazione appaltante di verificare il rispetto delle tutele salariali dei lavoratori, che il Codice del 2023 ha elevato a parametro di valutazione dell'anomalia.
Il quadro delineato da queste pronunce suggerisce una riflessione che gli altri commentatori raramente esplicitano con chiarezza: la fase di verifica dell'anomalia non è uno strumento di recupero dell'offerta mal costruita, ma uno spazio di verifica di un'offerta già costruita bene. Chi affronta la verifica con l'idea di correggere in corsa ciò che non tornava al momento della presentazione ha già perso. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è stato diligente, non chi spera di rimediare a valle.
Un ulteriore profilo procedurale rilevante emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1460/2026, che ha risolto un dubbio applicativo frequente: è legittimo condurre in parallelo la verifica dell'anomalia dell'offerta e il controllo delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara? La risposta è affermativa. Le due procedure non sono incompatibili e possono svolgersi simultaneamente, senza che la pendenza dell'una sospenda l'altra. Questo orientamento ha ricadute pratiche per le imprese: anche durante la fase di verifica dell'anomalia, la stazione appaltante può acquisire e valutare elementi relativi ai requisiti generali o speciali del concorrente, e l'eventuale esclusione per difetto di requisiti può sopravvenire indipendentemente dall'esito della verifica sull'offerta. Chi partecipa a una gara non può considerarsi al sicuro su tutti i fronti per il solo fatto di essere entrato nella fase di verifica dell'anomalia.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4890 del 18 giugno 2026, ha ulteriormente contribuito a definire i contorni del sistema, confermando l'impostazione rigorosa che caratterizza la giurisprudenza amministrativa più recente in materia di verifica di anomalia. L'orientamento che si sta consolidando è chiaro: la disciplina del D.Lgs. 36/2023 non lascia spazio a interpretazioni permissive sul piano procedurale, anche quando l'offerta sia sostanzialmente sostenibile sul piano economico.
Luigi Einaudi osservava che conoscere le regole del gioco è la condizione preliminare per parteciparvi con dignità. Nelle gare pubbliche, le regole del gioco sulla verifica dell'anomalia sono ormai tracciate con sufficiente precisione dalla giurisprudenza: la sfida per le imprese è interiorizzarle prima di presentare l'offerta, non dopo aver ricevuto la comunicazione di esclusione.
Ciò che emerge dalla lettura complessiva di questi provvedimenti è una contraddizione strutturale che il sistema non ha ancora risolto: il Codice del 2023 intende favorire la partecipazione e la concorrenza, ma la rigidità della fase di verifica dell'anomalia — soprattutto nelle gare sottosoglia a minor prezzo — produce effetti escludenti su operatori che avrebbero potuto dimostrare la sostenibilità della propria offerta se solo avessero avuto uno spazio di interlocuzione reale. Il TAR Latina n. 712/2026 ne è la dimostrazione più nitida: 88 offerte ammesse, esclusione automatica senza possibilità di giustificarsi. La norma è chiara, la giurisprudenza la applica correttamente, ma il risultato pratico è che il meccanismo penalizza l'impresa che ha offerto il prezzo più basso senza necessariamente dimostrare che quel prezzo fosse insostenibile. È una tensione che il legislatore o la giurisprudenza del Consiglio di Stato dovranno prima o poi affrontare in modo sistematico.
Redazione - Staff Studio Legale MP