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Occupazioni abusive di immobili: guida legale per i proprietari veronesi e non - Studio Legale MP - Verona

Come difendere la propria casa – Dalla spiegazione del fenomeno alle strategie legali per riottenere un immobile occupato. Un approfondimento con casi reali, procedure di sfratto, consigli pratici e novità normative, a cura dell’Avv. Marco Panato.

Introduzione: quando la casa diventa un incubo

Trovarsi la casa occupata da estranei è uno scenario che ogni proprietario teme. In Italia, le occupazioni abusive di immobili – talvolta denominate dalla cronaca “ladri di case” – sono un fenomeno purtroppo reale e in crescita. Basta aprire un giornale o accendere la TV per imbattersi in storie di proprietari espropriati di fatto della propria abitazione, costretti a lunghe battaglie legali per rientrarne in possesso. La questione tocca anche da vicino Verona e il Veneto: nessuna zona è davvero immune da episodi del genere, e molti proprietari veronesi si chiedono quali siano gli strumenti per tutelarsi. In questo articolo, scritto con linguaggio chiaro ma giuridicamente accurato, faremo luce su:

  • Cosa sono e come avvengono le occupazioni abusive di case e appartamenti.
  • Alcuni casi di cronaca significativi, dalle trasmissioni TV nazionali alle vicende locali veronesi.
  • Il procedimento di sfratto e gli aspetti legali per liberare un immobile occupato: dalla intimazione all’intervento dell’ufficiale giudiziario, con tempi medi e ostacoli pratici.
  • Consigli pratici per i proprietari su come prevenire occupazioni e gestire immobili a rischio (contratti “blindati”, sorveglianza, assicurazioni, assistenza legale di fiducia).
  • Le novità normative e il dibattito politico: proposte di legge recenti, inasprimento delle pene e procedure di sgombero più rapide.

Alla fine troverete un invito all’azione: difendere la propria casa è possibile, soprattutto affidandosi a professionisti esperti. Se siete proprietari a Verona o provincia e avete bisogno di assistenza nella gestione di immobili o in situazioni di occupazione abusiva, lo Studio Legale Panato è pronto ad aiutarvi. Vediamo dunque nel dettaglio questo delicato tema.

Cosa si intende per occupazione abusiva di un immobile?

Con “occupazione abusiva” si indica la situazione in cui una o più persone prendono possesso di un immobile senza averne titolo legale, ossia senza il consenso del proprietario o un contratto valido. In pratica, l’occupante entra in casa d’altri (spesso forzando una porta o una finestra, oppure approfittando dell’assenza temporanea del proprietario) e vi si stabilisce arbitrariamente, impedendo al legittimo proprietario di rientrare. Si tratta di un comportamento illecito sotto molteplici profili: non solo viola il diritto di proprietà, ma lede anche l’inviolabilità del domicilio, tutelata dalla Costituzione Italiana (art. 14) come spazio sacro e intimo di ogni individuo. Come recita la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 1789, uno dei testi fondativi del nostro ordinamento liberale, «la proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato se non per necessità pubblica e con giusta indennità». L’occupazione abusiva, dunque, rappresenta una grave ingiustizia: un attacco alla proprietà privata e alla serenità domestica di una persona.

Non bisogna pensare che queste situazioni riguardino solo grandi città o immobili di lusso lasciati incustoditi. Chiunque può ritrovarsi vittima di un’occupazione abusiva, ad esempio:

  • Case lasciate vuote per le vacanze o per lavori: bastano pochi giorni di assenza perché malintenzionati approfittino della situazione. È celebre il caso di una ragazza siciliana, Valeria, che tornando a casa dopo essere stata via qualche giorno trovò l’abitazione occupata da estranei.
  • Appartamenti ereditati o seconde case disabitate: immobili non abitati di frequente possono attirare occupanti abusivi, che vi si insediano sfruttando il fatto che nessuno controlla regolarmente.
  • Inquilini che smettono di pagare e non se ne vanno: talvolta la distinzione tra morosità e occupazione abusiva diventa sottile. Un conduttore con regolare contratto di affitto può trasformarsi in “abusivo” se continua a occupare l’immobile dopo la scadenza del contratto o dopo una intimazione di sfratto, rifiutandosi di lasciarlo. In questi casi il proprietario, pur avendo un titolo legale (il contratto e poi la convalida di sfratto), di fatto subisce un’occupazione illegittima fino all’intervento forzoso delle autorità.

Una caratteristica dell’occupazione abusiva è spesso la lunga durata: gli occupanti tendono a rimanere il più possibile, sfruttando la lentezza delle procedure di rilascio e i garantismi dell’ordinamento. È bene chiarire che in Italia l’occupazione senza titolo è un reato – lo vedremo più avanti nel dettaglio – ma ciò non significa che la rimozione dell’occupante sia immediata. Anzi, proprio questo divario tra illegalità dell’atto e difficoltà pratiche nel porvi fine è al centro delle polemiche e dell’esperienza drammatica di tanti proprietari.

L’occupazione abusiva di un immobile viene vissuta dal proprietario come un vero e proprio “furto di casa”. Trovarsi estranei in casa propria mina la sicurezza e la serenità della vita domestica, trasformando l’ambiente più caro (la propria abitazione) in fonte di stress e paura.

Il fenomeno nelle cronache: dai “ladri di case” in TV ai casi veronesi

Negli ultimi anni, l’attenzione mediatica sulle occupazioni abusive è cresciuta esponenzialmente. Programmi televisivi di cronaca e attualità come “Quarto Grado” e “Fuori dal Coro” (entrambi in onda su Rete 4) hanno dedicato intere campagne al tema, portando all’attenzione nazionale storie di comuni cittadini alle prese con occupanti difficili da allontanare. Il conduttore di Fuori dal Coro, ad esempio, ha spesso parlato di “ladri di case”, dando voce a proprietari esasperati e documentando casi limite. Alcuni esempi emersi da queste trasmissioni:

  • Occupanti senza scrupoli: in Puglia, una famiglia di abusivi non solo occupa da anni un appartamento altrui, ma arriva perfino a vendere i mobili dei proprietari per guadagno personale.
  • Sfratti impossibili: in Toscana, è emerso il caso paradossale di un ufficiale giudiziario (colui che dovrebbe eseguire gli sfratti) che nella vita privata si era rivelato un occupatore seriale di appartamenti, avendo occupato per anni case in tutta la città di Firenze. Un altro servizio ha raccontato di uno sfratto tentato invano dieci volte, con l’inquilina abusiva asserragliata dentro casa nonostante ripetuti accessi delle forze dell’ordine. Situazioni al limite, che mostrano quanto possa essere difficoltoso liberare un alloggio occupato contro la volontà del proprietario.
  • Vip e casi eclatanti: non sono mancate storie curiose, come quella di un membro di un noto gruppo musicale (I Cugini di Campagna) la cui abitazione è stata occupata da una persona poi definita dai media “l’abusiva che tiene in ostaggio i proprietari”. Questi racconti, portati all’attenzione nazionale, hanno contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema.

Anche Verona e il Veneto hanno avuto episodi di occupazioni abusive finiti sulle pagine della cronaca locale. Pur non raggiungendo forse la frequenza di realtà metropolitane come Roma o Milano, casi di case occupate ingiustamente da terzi si registrano anche nella nostra città e provincia. Ad esempio:

  • Verona, zona ZAI (2019): una palazzina disabitata nella zona industriale veronese è stata occupata abusivamente da sette persone senza fissa dimora, che l’avevano trasformata in rifugio. È stato necessario l’intervento della Polizia municipale per sgomberare l’edificio occupato, con alcuni occupanti identificati e denunciati. Il Comune, dopo lo sgombero, sottolineò come alcuni degli occupanti avessero rifiutato sistemazioni alternative nei dormitori pubblici, preferendo restare nell’immobile altrui.
  • Verona, edilizia popolare (2016): controlli della Polizia municipale hanno scoperto un appartamento dell’Agec (l’ente che gestisce le case popolari veronesi) occupato abusivamente da una persona non avente diritto, che vi si era insediata senza autorizzazione. In questo caso l’alloggio popolare – teoricamente destinato a chi è in graduatoria – era stato di fatto “scippato” da un estraneo.
  • Villa occupata a Poiano (Verona, 2019): in località Poiano due uomini (un 56enne e un 58enne, entrambi stranieri) sono stati sorpresi dalla Polizia Locale mentre vivevano clandestinamente all’interno di una villa abbandonata, ridotta in pessime condizioni igieniche. I due, con precedenti penali, sono stati denunciati a piede libero per invasione di edificio. Le autorità hanno poi sollecitato i proprietari dell’immobile a mettere in sicurezza lo stabile per evitare nuove intrusioni.

Questi fatti di cronaca mostrano due facce del fenomeno: da un lato occupazioni “di necessità”, spesso compiute da persone in difficoltà (senzatetto, migranti, famiglie indigenti) che cercano riparo in stabili altrui; dall’altro occupazioni opportunistiche o criminali, dove l’abusivo approfitta delle lentezze burocratiche per vivere gratis, o addirittura per lucrare sull’immobile (affittandolo a terzi, come talvolta accade). In ogni caso, per il proprietario la sostanza non cambia: la propria casa viene sottratta e riaverla indietro può diventare un incubo lungo mesi o anni. La frustrazione e il senso di impotenza alimentano il clamore mediatico attorno ai ladri di case, e spiegano perché l’opinione pubblica chieda soluzioni più efficaci.

Cosa dice la legge: profili penali e civili dell’occupazione abusiva

Dal punto di vista giuridico, l’ordinamento italiano mette a disposizione dei proprietari sia strumenti penali che civili per reagire a un’occupazione senza titolo. È importante capire in quali casi si può procedere penalmente (denunciando un reato) e in quali occorre invece attivare un’azione civile (es. sfratto o azione di reintegra del possesso). Vediamo i principali riferimenti normativi:

  • Invasione di terreni o edifici (reato penale): l’occupazione abusiva di un immobile configura generalmente il reato previsto dall’art. 633 del Codice Penale, rubricato “Invasione di terreni o edifici”. La norma stabilisce che «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro». Si tratta di un reato comune (può commetterlo chiunque) e a querela di parte – significa che la vittima (il proprietario) deve sporgere querela affinché si proceda, a meno che ricorrano circostanze aggravanti che rendono il reato procedibile d’ufficio. Tra queste aggravanti vi sono l’aver commesso il fatto in più di cinque persone o da persona armata (in tali casi la pena sale: reclusione 2-4 anni e multa 206-2.064 €). Inoltre l’art. 639-bis c.p. prevede la procedibilità d’ufficio (cioè senza necessità di querela) se l’immobile occupato ha destinazione pubblica – questo per permettere sgomberi più rapidi di edifici pubblici o case popolari occupate senza titolo.
  • Violazione di domicilio (reato penale): se l’immobile occupato è anche domicilio altrui (ad esempio la prima casa dove il proprietario risiede abitualmente, o comunque un luogo di privata dimora), può configurarsi anche il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Questo reato punisce chi si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui contro la volontà del titolare, con pena fino a 3 anni di reclusione, che aumentano da 1 a 5 anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone (es. scasso, minacce) o da persona palesemente armata. La violazione di domicilio è un delitto che tutela specificamente la sfera privata (infatti è inserito tra i reati contro la persona, non contro il patrimonio), a conferma di quanto l’ordinamento consideri grave l’intromissione nell’altrui abitazione. In caso di occupazione abusiva, spesso i due reati (invasione di edifici e violazione di domicilio) possono concorrere. In pratica, un proprietario potrà denunciare gli occupanti sia per l’art. 633 c.p. sia per l’art. 614 c.p. se ne ricorrono i presupposti.
  • Azione civile di reintegra del possesso: al di là dell’aspetto penale, esiste un importante rimedio civilistico: se un proprietario viene spogliato del possesso del proprio bene (cioè qualcuno glielo sottrae con violenza o clandestinamente), può esperire un’azione possessorio di urgenza detta “reintegrazione” (art. 1168 del Codice Civile). È un procedimento civile rapido che serve a ottenere dal giudice un ordine immediato di restituzione del possesso. Questa azione va intrapresa entro un anno dallo spoglio e prescinde dalla legittimità del titolo di proprietà (basta dimostrare che si aveva il possesso e lo si è perso a causa dell’altrui azione violenta o clandestina). Nel contesto delle occupazioni abusive, la reintegra può essere molto utile quando ad esempio si sorprende subito l’occupante e si vuole un provvedimento urgente di rilascio senza attendere l’esito del processo penale. Tuttavia, non sempre l’occupazione integra gli estremi dello spoglio clandestino/violento in modo evidente, e i tempi anche di questo rimedio d’urgenza non sono istantanei (servono comunque un ricorso e un provvedimento del giudice).
  • Sfratto (procedura civile esecutiva): se l’occupante abusivo inizialmente aveva un titolo legittimo poi scaduto o venuto meno (tipicamente, un contratto di affitto), il percorso da seguire è quello dello sfratto in sede civile. Lo sfratto è il procedimento con cui il proprietario (locatore) ottiene la liberazione dell’immobile da parte dell’inquilino che non paga l’affitto (sfratto per morosità) o che trattiene la casa oltre la scadenza del contratto (sfratto per finita locazione). Anche se l’inquilino moroso/abusivo in un certo senso “occupa senza titolo” (perché non paga più o il contratto è finito), giuridicamente si deve procedere con lo sfratto giudiziario e poi con l’esecuzione forzata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Come si nota, la legge offre più strumenti. Nella pratica, in caso di casa occupata, spesso si percorrono entrambe le vie: si sporge querela penale (per invasione di edificio e/o violazione di domicilio) e contemporaneamente si agisce in sede civile (azione di reintegra o intimazione di sfratto a seconda dei casi). La querela penale comporta l’avvio di indagini e potenzialmente di un processo penale a carico degli occupanti, ma non garantisce di per sé uno sgombero rapido: in teoria le forze dell’ordine potrebbero intervenire anche subito, specialmente se colti in flagranza, ma in molti casi, quando gli occupanti oppongono resistenza o presentano documenti (talvolta falsi o contratti simulati), si preferisce attendere un provvedimento del giudice. D’altro canto, l’azione civile (reintegra o sfratto) è quella che conduce materialmente a un titolo esecutivo per liberare l’immobile, attuabile tramite l’ufficiale giudiziario. Purtroppo, come vedremo, tempistiche e procedure dello sfratto non sono affatto brevi: ecco perché molti proprietari, pur avendo pienamente ragione, patiscono a lungo la presenza degli occupanti abusivi.

Da notare inoltre che alcuni occupanti, una volta denunciati, tentano di giustificare il proprio operato invocando lo “stato di necessità” (art. 54 Codice Penale). È il caso, ad esempio, di famiglie senza casa che occupano alloggi vuoti e poi, davanti al giudice, sostengono di averlo fatto per non dormire in strada, quindi per necessità improrogabile. Lo stato di necessità è una causa di non punibilità prevista dalla legge: se una persona commette un reato per salvare sé o altri da un pericolo grave e imminente, non è punibile. Tuttavia, la giurisprudenza è molto rigorosa nel valutare questa difesa: la Corte di Cassazione ha più volte escluso lo stato di necessità nei casi di occupazione prolungata di un alloggio per fini abitativi. In particolare, i giudici supremi hanno chiarito che «lo stato di necessità non può ricorrere allorché l’abusiva occupazione venga realizzata per risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa», poiché in tal caso manca il requisito dell’immediatezza e transitorietà del pericolo. In altre parole, occupare una casa perché si è in difficoltà economica o non si ha un alloggio non scrimina il reato, a meno che non vi fosse un pericolo imminente di danno grave (si pensi a chi si rifugia per una notte in un casolare per non morire assiderato: ecco, circostanze così estreme sono ben diverse dall’occupare a tempo indefinito un appartamento). Questa precisazione è importante per i proprietari: le ragioni addotte dagli occupanti raramente li rendono “innocenti” agli occhi della legge, e anzi spesso la linea difensiva dello stato di necessità viene respinta dai tribunali. Ciò non toglie, comunque, che la presenza di minori o soggetti fragili tra gli occupanti possa indurre le autorità a muoversi con particolare cautela (ad esempio coinvolgendo i servizi sociali per trovare soluzioni alternative), rallentando di fatto lo sgombero immediato.

Il procedimento di sfratto: come liberare legalmente un immobile occupato

Affrontiamo ora il cuore pratico della questione: come si svolge uno sfratto in Italia e quali passi deve compiere il proprietario per rientrare in possesso del proprio immobile. Questo procedimento riguarda in primis i casi in cui c’è (o c’era) un rapporto di locazione con l’occupante. Tuttavia, nella pratica, anche contro un occupante abusivo puro (senza alcun contratto) spesso si finisce per utilizzare la procedura di sfratto o analoghi strumenti esecutivi, perché è il modo più ordinato e “forzoso” per ottenere lo sgombero. Ecco dunque, fase per fase, come funziona:

1. Intimazione di sfratto e citazione in tribunale. Il proprietario (assistito da un avvocato) notifica all’inquilino/occupante un atto formale, detto intimazione di sfratto. Questo atto ha una duplice funzione: da un lato intima al conduttore di lasciare libero l’immobile entro una certa data a causa dell’inadempimento (di solito morosità, cioè mancato pagamento dei canoni, oppure fine della locazione); dall’altro cita l’inquilino a comparire davanti al giudice in una determinata udienza per la convalida dello sfratto. La citazione per la convalida è importante perché attiva il tribunale: viene fissata un’udienza (spesso relativamente ravvicinata, nell’ordine di qualche settimana o pochi mesi a seconda del carico di lavoro del tribunale) in cui il giudice esaminerà la richiesta del proprietario. Nel caso di morosità, la legge consente di intimare lo sfratto anche con soli 20 giorni di preavviso per l’udienza; in pratica, quindi, se tutto va bene, entro un mese dalla notifica si può già andare davanti al giudice.

2. Udienza di convalida davanti al giudice. All’udienza fissata, possono presentarsi il proprietario (col suo avvocato) e l’inquilino (se vuole difendersi, di solito con un avvocato anche lui, oppure da solo). A questo punto, si aprono vari scenari:

  • Se l’inquilino non si presenta o si presenta ma non si oppone, il giudice procede alla convalida dello sfratto. Ciò significa che emette un’ordinanza in cui accerta la legittimità della richiesta del locatore e dichiara risolto il contratto, ordinando al conduttore di lasciare l’immobile entro una certa data. Spesso il giudice concede un termine di grazia all’inquilino per lasciare spontaneamente la casa (ad esempio 30 giorni); scaduto tale termine, l’ordinanza diventa esecutiva.
  • Se l’inquilino si presenta e contesta le ragioni dello sfratto (es.: contesta l’importo dovuto, afferma di aver pagato, eccepisce vizi nell’immobile, ecc.), allora lo sfratto non viene convalidato e il procedimento si trasforma in una normale causa civile di risoluzione del contratto. In questo caso i tempi si allungano parecchio, perché bisognerà istruire la causa, con fasi di merito, testimoni, ecc. (può durare molti mesi o anni). Tuttavia, nella maggior parte dei casi di morosità conclamata, l’inquilino non ha molto da opporre se effettivamente non ha pagato; spesso anzi preferisce non comparire affatto all’udienza.
  • In caso di morosità sanabile, la legge offre all’inquilino una chance: può chiedere al giudice un termine di grazia fino a 90 giorni per pagare tutti i canoni arretrati e le spese legali, evitando così lo sfratto. Questo “periodo di sospensione” (concesso ex art. 55 L. 392/78) è ammesso una sola volta, e solo per lo sfratto per morosità in abitazioni principali. Se l’inquilino effettivamente paga entro il termine concesso, lo sfratto viene dichiarato estinto; se non paga, alla scadenza dei 90 giorni il giudice convalida lo sfratto.
  • In caso di fine locazione, l’inquilino può chiedere al giudice un piccolo prorogamento (in passato c’erano proroghe legali più lunghe per determinate categorie protette, ma attualmente in sede giudiziaria si possono ottenere al massimo alcune settimane/mese extra, salvo diversi accordi).

Quando il giudice convalida lo sfratto, l’effetto è che il proprietario ottiene un titolo esecutivo, ossia un provvedimento che attesta il suo diritto a riavere l’immobile. Nell’ordinanza di convalida viene indicata una data di rilascio (es: “convalida dello sfratto e ordina il rilascio dell’immobile entro il tal giorno”). Tale data in realtà è spesso indicativa: se l’inquilino non ottempera spontaneamente, si potrà procedere coattivamente subito dopo.

3. Notifica del titolo ed esecuzione forzata con l’ufficiale giudiziario. Ottenuta la convalida (titolo esecutivo), il legale del proprietario predispone l’atto di precetto e fissa un appuntamento con l’ufficiale giudiziario per l’esecuzione dello sfratto. L’ufficiale giudiziario è il pubblico ufficiale preposto alle esecuzioni forzate (sfratti, pignoramenti, etc.): in sostanza, è colui che si reca fisicamente presso l’immobile occupato e intima agli occupanti di andarsene, potendo all’occorrenza richiedere l’assistenza della forza pubblica. Nella pratica, la procedura di sfratto prevede spesso più accessi dell’ufficiale giudiziario:

  • Il primo accesso viene fissato in genere dopo alcune settimane dalla notifica dell’atto di precetto (i tempi variano da tribunale a tribunale; a Verona di solito il primo tentativo avviene entro 1-2 mesi dalla richiesta). L’ufficiale giudiziario arriva all’indirizzo con il proprietario (o suo rappresentante – qui è preferibile vada l’avvocato) e verifica se l’immobile è stato liberato. Se trova ancora l’inquilino/occupante, di solito concede un breve rinvio (poche settimane) invitando l’occupante a prepararsi a lasciare l’immobile entro la data del prossimo accesso. Spesso il primo accesso ha quindi solo un effetto sollecitatorio.
  • Al secondo accesso (e a eventuali successivi), se l’occupante è ancora dentro e rifiuta di andarsene, l’ufficiale può decidere di rinviare ulteriormente (magari perché l’occupante promette di andarsene a breve, oppure per difficoltà nel reperire la forza pubblica) oppure fissare un accesso con l’assistenza della forza pubblica (accesso con la forza). In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario coordina con la Questura un intervento in cui saranno presenti agenti di polizia/carabinieri per superare eventuali resistenze. L’accesso con la forza viene disposto soprattutto quando si teme che l’occupante possa reagire in modo violento o barricarsi; a volte si chiama in ausilio anche un fabbro per cambiare la serratura sul momento dopo aver fatto uscire gli occupanti.

4. Riconsegna dell’immobile al proprietario. Quando finalmente, in uno di questi accessi, l’ufficiale giudiziario riesce a liberare l’immobile (spesso appunto con l’intervento della forza pubblica), si procede a redigere il verbale di rilascio e il bene viene restituito nelle mani legittime del proprietario. Purtroppo può accadere che l’immobile venga riconsegnato in condizioni pessime: occupanti esasperati possono danneggiare locali e impianti, asportare oggetti o lasciare sporcizia (abbiamo visto il caso di Verona, Villa Policanta, ridotta a discarica). In tali frangenti, il proprietario può richiedere il risarcimento danni in separata sede (causa civile o quantomeno attingendo alla cauzione se era un ex-inquilino).

Quanto tempo ci vuole in totale? È la domanda che tutti i proprietari fanno. La risposta, purtroppo, è che lo sfratto non è mai immediato: anche nei casi più rapidi possono volerci diversi mesi, e in quelli complicati più di un anno. Se l’inquilino non si oppone e tutto fila liscio, un sfratto per morosità può concludersi indicativamente in 5-6 mesi dal momento in cui si avvia (tra notifiche, udienza, termini e primo accesso); ma basta qualche intoppo – opposizioni legali, richieste di proroga, ritardi nell’agenda dell’ufficiale giudiziario, difficoltà nell’avere la forza pubblica disponibile – per allungare i tempi. In certe grandi città italiane si registrano sfratti esecutivi che richiedono 12-18 mesi per essere completati. Ci sono stati addirittura episodi estremi, messi in luce dalla TV, di sfratti “impossibili” dove dieci tentativi non sono bastati e il proprietario è rimasto fuori casa per anni. Fortunatamente non è la norma, ma rende l’idea delle potenziali difficoltà. In aggiunta, va ricordato che in passato le autorità pubbliche hanno talvolta sospeso o bloccato le esecuzioni: per esempio durante l’emergenza Covid-19, con provvedimenti d’urgenza, tutti gli sfratti sono stati sospesi per molti mesi, accumulando ulteriori ritardi a danno dei proprietari. Anche in tempi normali, spesso nel periodo invernale vi sono appelli a sospendere gli sgomberi di famiglie in difficoltà (la cosiddetta moratoria degli sfratti nei mesi più freddi, sebbene non sempre applicata).

In sintesi, riottenere il possesso di un immobile occupato richiede pazienza e determinazione, oltre che un’assistenza legale esperta. È fondamentale agire tempestivamente (non appena si configura la morosità o l’occupazione abusiva) e seguire tutte le tappe giudiziarie, senza tentare scorciatoie illegali: mai farsi giustizia da soli, ad esempio cambiando serratura con gli occupanti dentro o minacciandoli, perché si rischierebbe di commettere reati a propria volta. Solo l’autorità giudiziaria può ordinare ed eseguire uno sfratto – ed è compito dell’avvocato muovere la macchina della giustizia il più velocemente possibile a tutela del cliente proprietario.

Come prevenire e gestire le occupazioni: consigli pratici per i proprietari

Visti i rischi e le difficoltà nel liberare una casa occupata, per i proprietari diventa essenziale giocare d’anticipo. Prevenire è meglio che curare, recita il detto, e ciò vale anche nella gestione degli immobili. Ecco alcuni suggerimenti pratici per tutelarsi legalmente e diminuire le probabilità di incappare in occupazioni abusive o comunque per gestirle al meglio se dovessero accadere:

  • Scegliere con cura gli inquilini e usare “contratti blindati”: se decidete di affittare un appartamento, fate una rigorosa selezione dell’inquilino. Meglio perdere qualche mese di canone che ritrovarsi un moroso cronico difficile da sfrattare. Chiedete referenze, buste paga, garanzie aggiuntive. Inserite nel contratto clausole a tutela del proprietario, come la clausola risolutiva espressa per morosità (che rende più immediata la risoluzione del contratto al mancato pagamento) e una dettagliata disciplina di cosa costituisce inadempimento. Pretendete un deposito cauzionale congruo (il massimo legale è 3 mensilità) e valutate di affiancarlo con una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta: oggi esistono prodotti assicurativi che garantiscono al proprietario il pagamento dei canoni e coprono le spese legali in caso di sfratto. Un contratto “blindato” in questo senso, unito a verifiche sulla solvibilità dell’inquilino, riduce la probabilità di situazioni ingestibili.
  • Non lasciare l’immobile incustodito a lungo: se avete una seconda casa a Verona o altrove e non potete abitarla né affittarla subito, cercate di controllarla con regolarità. Fate visite periodiche, chiedete a un vicino di dare un’occhiata, mantenete un aspetto “vissuto” (es. ritirare la posta, arieggiare ogni tanto) per non dare l’impressione di abbandono. Valutate di installare sistemi di allarme e videosorveglianza: oggi esistono telecamere connesse allo smartphone a costi contenuti, che vi avvisano in caso di intrusioni. Un sistema d’allarme può anche dissuadere gli intrusi o quantomeno far intervenire subito le forze dell’ordine in caso di effrazione.
  • Mettere in sicurezza porte e accessi: sembra banale, ma molte occupazioni avvengono perché è relativamente facile entrare. Porte blindate di qualità, finestre con serrature adeguate, grate o sistemi anti-scasso ai piani bassi possono fare la differenza. Un fabbro esperto può consigliarvi su come rendere la casa più sicura (doppi vetri anti-sfondamento, serrature europee, defender, ecc.). Se un edificio è temporaneamente disabitato, considerate di murare accessi secondari o bocche di lupo da cui malintenzionati potrebbero passare. Questo è cruciale specialmente per villette isolate o case di campagna.
  • Attenzione a chi fate entrare in casa: alcune occupazioni “abusivo-surreali” nascono da eccessiva fiducia: il caso tipico è dell’amico o conoscente a cui prestate le chiavi per qualche giorno e poi non va più via, oppure del finto tecnico/operatore che con una scusa si introduce e si stabilisce. Non lasciate mai chiavi in giro, non permettete a sconosciuti di accedere senza controllo. Se date l’incarico a qualcuno di custodire la casa, fatelo con un minimo di formalità (una scrittura privata che precisi che la persona è ospite temporaneo e dovrà andarsene a semplice richiesta). Così, se servirà, avrete un documento in mano per mostrare che non c’era alcun diritto a rimanere.
  • Reagire subito ai segnali sospetti: se notate che un inquilino inizia a non pagare regolarmente o avvertite movimenti strani intorno a un vostro immobile vuoto (ad esempio luci accese quando non dovrebbe esserci nessuno, segni di effrazione, voci all’interno di una casa chiusa), attivatevi immediatamente. Per un inquilino moroso, non aspettate 6 mesi di canoni non pagati: alla seconda mensilità saltata, consultate un legale e avviate la procedura di sfratto. Più si accumula ritardo, più sarà lungo il recupero. Se invece sospettate che estranei siano entrati in un immobile vostro, chiamate subito le forze dell’ordine: Carabinieri o Polizia possono intervenire in flagranza di reato se colgono qualcuno ad occupare la vostra proprietà. Se l’intervento immediato riesce, si può evitare tutto l’iter giudiziario dopo. Certo, non sempre le autorità riescono ad agire in tempo (spesso quando l’occupazione è già stabilizzata rimandano al giudice), ma tentare subito è fondamentale.
  • Assicurazione e tutela legale: esistono polizze assicurative specifiche per i proprietari di casa, che coprono rischi legati agli affitti e alle occupazioni. Ad esempio, alcune compagnie offrono polizze che rimborsano i canoni non percepiti in caso di morosità e addirittura coprono le spese legali per lo sfratto forzoso. Valutate con il vostro assicuratore queste opzioni, specialmente se il vostro immobile è una fonte di reddito importante. Inoltre, dotatevi sempre di una tutela legale di fiducia: sapere di poter chiamare immediatamente il vostro avvocato di riferimento non appena sorge un problema vi darà più tranquillità e vi permetterà di muovervi correttamente sin dal primo momento (sporgere le querele giuste, notificare diffide immediate, ecc.).

In generale, un proprietario informato e preparato è un proprietario più al sicuro. La gestione di immobili, soprattutto in una città come Verona dove molti investono nel mattone per affittare a studenti, turisti o famiglie, non va mai presa alla leggera: occorre un approccio professionale anche per prevenire situazioni spiacevoli. Molti problemi si possono evitare con un po’ di diligenza e con i consigli giusti da parte di esperti (legali, agenti immobiliari, amministratori condominiali, ecc.).

  • 26 maggio 2025
  • Marco Panato

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.