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Una coppia di Verona che oggi vuole separarsi si rivolge al Tribunale ordinario, sezione famiglia. Se ha figli minori e sorge un conflitto grave sull'affidamento, può trovarsi coinvolta anche in un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni di Venezia, con rito, giudici e persino cancellerie diverse. Un genitore che subisce una limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c. si trova davanti a un terzo interlocutore: il Tribunale per i minorenni, appunto, distante fisicamente e proceduralmente dall'ufficio dove pende la separazione. Questo scenario — frammentato, dispendioso, a volte paradossale — è destinato a finire. La scadenza è il 31 ottobre 2026.
Cosa cambia con il nuovo tribunale della famiglia dal 31 ottobre 2026
Il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha previsto l'istituzione di un Tribunale unico e specializzato per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF), articolato su base circondariale e distrettuale. La struttura è concepita su base circondariale — presso ogni sede di Tribunale ordinario — e distrettuale, presso ciascuna sede di Corte d'appello. Per Verona, questo significa che nascerà una sezione circondariale del TPMF presso il Tribunale ordinario scaligero, mentre la sezione distrettuale avrà sede a Venezia, dove oggi opera il Tribunale per i minorenni del Veneto, che cesserà di esistere come ufficio autonomo.
Il più importante cambiamento è di tipo ordinamentale: la sostituzione degli attuali Tribunali per i minorenni con il TPMF. Questa parte della riforma non ha finora avuto attuazione; per effetto di successive proroghe, l'avvio è atteso per ottobre 2026, al fine di consentire le misure preordinate di tipo organizzativo e logistico.
La proroga al 31 ottobre 2026 non è stata indolore sul piano politico. Il Decreto Giustizia del 5 agosto 2025 è stato approvato dal Senato: tra le varie misure urgenti in materia di giustizia, proroga a ottobre 2026 l'entrata in vigore del nuovo Tribunale unico per le persone e le famiglie. Il D.L. 117/2025 sostituisce il termine di tre anni decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. n. 149 del 2022 per l'entrata in vigore delle disposizioni relative al TPMF, con il nuovo termine di quattro anni.
La motivazione ufficiale è la priorità PNRR: le proroghe hanno una motivazione dichiarata, ovvero evitare che l'attuazione di riforme strutturali assorba risorse e personale necessario al raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entro il 30 giugno 2026. Ma non mancano letture più critiche: la proroga alimenta un doppio fronte di lettura — per alcuni rappresenta una misura tecnica necessaria per garantire una transizione ordinata; per altri, è il segnale di un possibile ripensamento della riforma, con l'ipotesi di sostituire il nuovo organismo con sezioni specializzate interne ai tribunali già esistenti.
Questo secondo scenario è tutt'altro che remoto. AIAF (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i minori) auspica che il Governo e il Parlamento istituiscano sezioni specializzate per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, presso i Tribunali e le Corti d'Appello, con l'introduzione di un giudice unico e specializzato chiamato a decidere di tutte le controversie familiari. In sostanza: stesso obiettivo di unificazione, ma senza creare un nuovo ufficio giudiziario separato. Il dibattito è aperto e il 31 ottobre 2026 è la data spartiacque: se il legislatore non interviene prima, la riforma scatta nella sua versione attuale.
Il tribunale dei minorenni viene soppresso? E dove si presentano i ricorsi per affidamento a Verona?
Il Tribunale per i minorenni non viene "soppresso" in senso tecnico: viene trasformato. L'attuale Tribunale per i minorenni si trasformerà, di fatto, in sezione distrettuale del nuovo TPMF. Questo significa che le sue competenze storicamente esclusive — procedimenti di adottabilità, interventi ex art. 330 e 333 c.c. per decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale — rimarranno in capo alla sezione distrettuale (Venezia per il Veneto), mentre le procedure più strettamente connesse alla crisi familiare passeranno alla sezione circondariale di Verona.
La sezione circondariale del TPMF è competente di fatto per tutte le procedure che oggi davano origine a litispendenza tra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario. In pratica: dal 31 ottobre 2026, una coppia veronese con figli minori che avvia una separazione presenterà il ricorso a Verona — e sarà il giudice della sezione circondariale a trattare contestualmente sia la crisi coniugale sia i profili di affidamento e mantenimento dei minori, senza doversi rivolgere a Venezia per i provvedimenti sui figli.
Rimane alla sezione distrettuale — dunque a Venezia — la competenza per i procedimenti di adozione e per i casi più gravi di pregiudizio per il minore (art. 330 c.c., dichiarazione di adottabilità). Tuttavia, solo le procedure di adottabilità restano al TPMF sezione distrettuale; eventuali domande di separazione o divorzio o di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli per gli aspetti economici potrebbero essere di competenza del TPMF sezione distrettuale per connessione. Su questo punto la dottrina segnala ancora zone grigie interpretative che solo la prassi applicativa — e verosimilmente i primi conflitti di competenza — risolverà nei mesi successivi all'avvio.
La costituzione del nuovo ufficio dovrà avvenire senza nuovi oneri per la finanza pubblica, e quindi senza alcun ampliamento delle dotazioni organiche di magistratura e di personale amministrativo. Il nuovo Tribunale sarà formato dagli attuali giudici del Tribunale per i Minorenni, dai giudici delle Sezioni Famiglia e Minori delle Corti d'Appello su loro domanda (per la sezione distrettuale), e dagli attuali giudici del Tribunale ordinario su loro domanda (per la sezione circondariale).
Qui risiede uno dei nodi critici più sottovalutati nel dibattito pubblico: il TPMF non nasce con nuove risorse, ma le ottiene per trasfusione interna. Il rischio è quello che i processualisti chiamano un effetto di "diluizione delle professionalità": giudici che oggi trattano prevalentemente famiglia civile si troveranno a gestire anche procedimenti minorili di alta complessità psicologica e viceversa. È stato osservato che i Tribunali per i minorenni si stanno occupando solo di procedimenti indifferibili e urgenti, senza riuscire a gestire un ruolo ordinario. Una sezione circondariale che eredita quel carico arretrato, senza organico aggiuntivo, rischia di replicare la stessa congestione in una sede nuova.
Come scriveva Norberto Bobbio in "L'età dei diritti": la riforma delle istituzioni vale quanto la capacità di chi le abita di darvi sostanza. Una norma che redistribuisce competenze senza redistribuire risorse sposta il problema, non lo risolve.
Sul piano processuale, un profilo di rilevanza pratica immediata per chi ha cause pendenti riguarda la regola del tempus regit actum: i procedimenti già iscritti prima del 31 ottobre 2026 continueranno a essere trattati dal giudice originariamente competente, secondo le norme anteriori. Le nuove disposizioni processuali della Riforma Cartabia si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. Con l'entrata in vigore del TPMF si aprirà un ulteriore strato transitorio: i procedimenti pendenti al Tribunale ordinario o al Tribunale per i minorenni alla data di avvio non migreranno automaticamente al nuovo ufficio, ma continueranno il loro corso davanti al giudice già investito della causa.
Questo doppio binario — vecchio ufficio per i procedimenti pendenti, nuovo TPMF per i nuovi — avrà durata significativa. Sino al 31 dicembre 2029, al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del TPMF potrà essere assicurato anche avvalendosi di risorse e strumenti di flessibilità organizzativa. Significa che per oltre tre anni dall'avvio coesisteranno regimi diversi: chi ha avviato la separazione nel 2025 sarà giudicato con regole e uffici diversi rispetto a chi la avvierà nel novembre 2026.
Per chi si trova oggi in una fase pre-crisi o sta valutando se avviare o definire prima della scadenza un procedimento familiare, la variabile temporale diventa dunque una scelta strategica reale, non un mero dato formale. Presentare un ricorso prima del 31 ottobre 2026 significa radicare la competenza nel Tribunale ordinario di Verona con il rito attuale; depositarlo dopo significa aprire un fascicolo davanti a un ufficio non ancora rodat, con prassi applicative ancora in formazione e possibili questioni di competenza irrisolte.
Vi è poi il profilo, spesso trascurato dagli operatori, relativo alla composizione del collegio. Il D.lgs. 149/2022 prevede che per alcune tipologie di procedimenti minorili il TPMF decida in composizione collegiale con presenza di giudici onorari. Sui giudici onorari di pace, i GOP, che in buona parte reggono gli uffici del Giudice tutelare, il Ministero si ripromette di lavorare per prevederne una dotazione adeguata anche presso i nuovi uffici. La questione della composizione del giudice nei procedimenti a cavallo tra competenza circondariale e distrettuale è ancora aperta e potrà dare origine a eccezioni processuali nei primi mesi di operatività del nuovo sistema.
Un aspetto di riflessione per gli avvocati che operano nel settore: la Riforma Cartabia ha già introdotto dal 28 febbraio 2023 il rito unificato per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e ss. c.p.c.), unificando i procedimenti di separazione e divorzio in un unico rito semplificato instaurabile tramite un unico atto introduttivo. Il TPMF è la seconda gamba ordinamentale di quella riforma: il rito è già cambiato, l'ufficio giudiziario cambia ora. Chi ha continuato a operare con schemi difensivi pre-Cartabia si troverà a fare i conti con entrambi i cambiamenti insieme.
Il percorso riformatore è proseguito con ulteriori integrazioni normative apportate dal D.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024 (il cosiddetto "Correttivo Cartabia"), finalizzato a perfezionarne alcuni passaggi applicativi, specie relativi all'appello e alla giurisdizione minorile e familiare. Il correttivo ha affrontato, tra l'altro, la reclamabilità dei provvedimenti urgenti e indifferibili, la corretta individuazione della Corte d'appello competente in caso di competenza alternativa e la sostituzione di terminologia obsoleta in materia di disabilità psichica.
La chiave di lettura più utile per chi si trova dentro una vicenda familiare è questa: la riforma non è un evento istantaneo, è un processo. Il 31 ottobre 2026 segna l'avvio formale di un sistema che, per forza di cose, impiegherà anni a stabilizzarsi. In materia di famiglia, dove i tempi dei procedimenti si misurano spesso in anni e le decisioni hanno riflessi diretti sulla vita quotidiana di adulti e minori, il momento in cui si avvia o si definisce un procedimento non è mai una scelta neutrale. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto aiuta chi vigila, non chi aspetta che le cose si chiariscano da sole.
Redazione - Staff Studio Legale MP