Il quadro normativo di riferimento
La disciplina dell’immigrazione prevede un intreccio complesso di competenze tra giudice di pace, tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e, in alcuni casi, giudici amministrativi, soprattutto quando la posizione del genitore straniero si collega direttamente alla tutela di figli minori presenti in Italia. L’articolo 31 del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. 286/1998) attribuisce al tribunale per i minorenni il potere di autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, anche in deroga alle ordinarie regole sul soggiorno, confermando la centralità dell’interesse del minore nel sistema.
Parallelamente, i decreti di espulsione ex articolo 13 T.U. e le misure alternative alla detenzione previste dall’articolo 16, comma 5, del medesimo decreto legislativo seguono regole processuali autonome, con termini brevissimi di impugnazione e competenze che, fino a poco tempo fa, oscillavano tra giudice di pace, tribunali ordinari e, in via eccezionale, tribunali per i minorenni. Proprio su questo terreno si sono recentemente innestate importanti pronunce di legittimità, che incidono in profondità sulla tutela concreta dei minori stranieri e delle loro famiglie.
La “vis attrattiva” del tribunale ordinario in materia di espulsione e minori
Una prima svolta è arrivata con la sentenza della Corte di cassazione, sezione I civile, n. 27376, pubblicata il 13 ottobre 2025, che affronta il conflitto negativo di competenza sorto tra il giudice di pace e il tribunale ordinario in un caso di opposizione a decreto di espulsione emesso mentre era pendente, davanti al tribunale per i minorenni, un procedimento ex articolo 31, comma 3, T.U. a tutela di un figlio minore. Il giudice di pace aveva ritenuto competente il tribunale per i minorenni, in applicazione dell’articolo 1, comma 2-bis, del d.l. 241/2004, che consente di radicare davanti al tribunale ordinario (o minorile) anche le impugnazioni dell’espulsione quando pendono giudizi sull’unità familiare; il tribunale ordinario, a sua volta, aveva rimesso la questione alla Cassazione, prospettando la competenza della sezione in materia di immigrazione del tribunale distrettuale.
Con la sentenza n. 27376/2025, la Corte ha affermato che, quando l’espulsione incide su un rapporto familiare protetto e pende un procedimento ex articolo 31 T.U. per gravi motivi legati al minore, la competenza a decidere sull’opposizione al decreto espulsivo appartiene alla sezione in materia di immigrazione del tribunale ordinario del capoluogo di distretto di Corte d’appello, e non al giudice di pace né al tribunale per i minorenni. La ratio è duplice: concentrare davanti a un unico giudice tecnico tutte le questioni che toccano l’unità familiare e garantire un livello elevato di tutela dei diritti fondamentali dello straniero e del minore, evitando dispersioni di giudizi e decisioni potenzialmente contrastanti.
La conferma sul ritiro del passaporto e le misure alternative
La successiva sentenza della Corte di cassazione n. 33394/2025 ha esteso questo criterio di competenza anche ai ricorsi contro il ritiro del passaporto e, più in generale, contro le misure alternative all’espulsione o al trattenimento, quando sullo sfondo vi è una domanda relativa al diritto all’unità familiare. In quel caso, uno straniero, già coinvolto in un procedimento per l’ottenimento o il rinnovo di un titolo di soggiorno connesso alla presenza di figli minori, aveva impugnato il ritiro del passaporto, misura che di fatto incideva sulla possibilità di vivere e mantenere relazioni familiari stabili in Italia, mentre pendeva un procedimento in materia di unità familiare.
La Cassazione, richiamando il quadro già tracciato dalla sentenza n. 27376/2025, ha chiarito che i ricorsi contro il ritiro del passaporto o altre misure alternative all’espulsione, quando riguardano stranieri con procedimenti pendenti sul diritto all’unità familiare, devono essere proposti davanti alla sezione in materia di immigrazione del tribunale ordinario del capoluogo di distretto, escludendo sia la competenza del giudice di pace sia quella del tribunale per i minorenni. Il messaggio è netto: ogni qual volta la misura incide sul concreto esercizio della vita familiare di uno straniero con figli minori, il giudice naturale della controversia è il tribunale ordinario nella sua articolazione in materia di immigrazione, che assume una funzione di “cerniera” tra le esigenze di controllo del territorio e la salvaguardia dei legami familiari.
Tribunale per i minorenni e tribunale ordinario: ruoli distinti ma comunicanti
Questa giurisprudenza non svuota affatto il ruolo del tribunale per i minorenni, che conserva la competenza esclusiva sui procedimenti ex articolo 31 T.U. per l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza del familiare, nonché sulle misure di protezione del minore previste dal codice civile e dalla legge sull’adozione. Tuttavia, l’espulsione del genitore o il ritiro del passaporto non sono considerati “questioni minorili” in senso stretto, ma misure di controllo dell’immigrazione che il legislatore e la giurisprudenza ricollegano al giudice ordinario, pur imponendo a quest’ultimo di valutare con attenzione l’impatto sul minore e sul nucleo familiare.
In pratica, possono coesistere due procedimenti distinti ma intrecciati: da un lato, davanti al tribunale per i minorenni, l’istanza ex articolo 31 T.U. per autorizzare o prorogare il soggiorno del genitore irregolare in funzione dell’interesse del minore; dall’altro, davanti alla sezione in materia di immigrazione del tribunale ordinario, il ricorso contro l’espulsione o le misure alternative che rischiano di vanificare, in concreto, la protezione accordata al minore. È quindi essenziale costruire una strategia unitaria, in cui i due fascicoli “dialoghino” attraverso la produzione coordinata di atti, prove e aggiornamenti, evitando che un procedimento ignori l’esistenza e il contenuto dell’altro.
La necessità di un esame concreto e non automatico del rapporto tra espulsione e vita familiare è stata ribadita dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 33146/2025, relativa al caso di uno straniero coniugato con cittadina italiana e gravato da precedenti penali. Il giudice di pace aveva ritenuto vincolante, ai fini dell’espulsione, la sola constatazione di una pericolosità sociale fondata sui “carichi pendenti”, senza un reale scrutinio del ruolo familiare svolto dall’interessato e delle conseguenze del suo allontanamento sulla vita del coniuge e, più in generale, sui suoi legami in Italia.
La Cassazione ha annullato questa impostazione, richiamando il principio per cui la tutela della vita privata e familiare, garantita dall’articolo 8 CEDU e dall’ordinamento costituzionale interno, non può essere sacrificata attraverso meccanismi automatici, ma richiede sempre un bilanciamento caso per caso, in linea anche con le Sezioni Unite n. 24413/2021. In questo contesto, la presenza di figli minori, la durata della permanenza, l’inserimento scolastico e lavorativo, l’assenza di recidiva o la natura episodica dei reati assumono un peso decisivo, e devono essere oggetto di specifica motivazione nella decisione su espulsione o misure alternative.
Ancora, un esempio concreto di applicazione di questi principi è offerto dalla sentenza n. 3813 del 23 dicembre 2025 del Tribunale ordinario di Bologna, sezione in materia di immigrazione, chiamato a decidere sul ricorso di una donna straniera contro un provvedimento che metteva a rischio la permanenza in Italia del nucleo composto da lei, dal marito e dai figli minori. Il tribunale ha approfondito in modo analitico gli elementi di radicamento: stabile attività lavorativa dei genitori, proprietà dell’abitazione, percorso scolastico regolare dei figli, conoscenza della lingua italiana e rete relazionale costruita nel territorio, ritenendo che l’allontanamento avrebbe inciso in modo sproporzionato sulla vita privata e familiare tutelata dall’articolo 8 CEDU e dall’articolo 19, comma 1.1, T.U. Immigrazione.
La decisione bolognese dimostra che, davanti alla sezione in materia di immigrazione del tribunale ordinario, il ricorso contro l’espulsione o contro un diniego di titolo di soggiorno non può limitarsi a contestare vizi formali, ma deve articolare una ricostruzione completa del progetto di vita familiare in Italia, con particolare attenzione alla posizione dei minori. In questa prospettiva, i documenti scolastici, le relazioni dei servizi sociali, le certificazioni mediche, le attestazioni di datori di lavoro e di figure educative (insegnanti, allenatori, educatori) assumono un valore centrale nel mostrare come l’eventuale allontanamento romperebbe un tessuto relazionale consolidato.
Minori non accompagnati e conversione del permesso: TAR Milano n. 278/2026
Un ulteriore tassello rilevante per la tutela dei minori stranieri proviene dal versante amministrativo, con la sentenza n. 278 del 20 gennaio 2026 del TAR Lombardia, sezione III, relativa al rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata da un minore straniero non accompagnato divenuto maggiorenne. Nel caso milanese, la Questura aveva fondato il diniego sulla mancata conclusione di un progetto di integrazione, valorizzando un parere negativo del Comitato per i minori stranieri, senza considerare che quel progetto non era mai stato concretamente predisposto a favore del giovane.
Il TAR ha accolto il ricorso, sottolineando due punti chiave: da un lato, il mancato completamento del percorso di integrazione non può essere imputato al minore se le istituzioni preposte non lo hanno attivato; dall’altro, il parere del Comitato è un atto interno al procedimento, privo di carattere vincolante, mentre la responsabilità della valutazione finale sulla conversione del permesso ricade sulla Questura, che deve motivare in modo autonomo e proporzionato. Questa impostazione si collega idealmente alla giurisprudenza di Cassazione sulla tutela della vita privata e familiare e sulla centralità del bilanciamento concreto, indicando che anche il giudice amministrativo deve verificare se l’operato dell’amministrazione abbia realmente tenuto conto della specifica condizione del minore, della sua integrazione e delle prospettive di vita.
Alla luce di queste pronunce, il primo nodo strategico è la corretta individuazione del giudice competente: ricorrere al giudice di pace quando invece è competente la sezione in materia di immigrazione del tribunale ordinario comporta il rischio concreto di una dichiarazione di incompetenza e di perdita di tempo prezioso, in un contesto segnato da termini brevissimi per l’impugnazione dei provvedimenti espulsivi. Quando è pendente o viene attivato un procedimento ex articolo 31 T.U. davanti al tribunale per i minorenni, ogni ricorso avverso espulsioni, misure alternative o ritiro del passaporto che incida sull’unità familiare andrà incardinato dinanzi al tribunale ordinario del capoluogo di distretto, nella sua sezione per l’immigrazione, richiamando espressamente i principi affermati dalle sentenze n. 27376/2025 e n. 33394/2025.
Il secondo profilo strategico consiste nel coordinare strettamente il contenuto del ricorso in materia di espulsione o misure alternative con la domanda presentata al tribunale per i minorenni, evitando contraddizioni e valorizzando le stesse fonti probatorie in entrambi i procedimenti. Se, ad esempio, nel ricorso ex articolo 31 T.U. vengono allegate relazioni dei servizi sociali che descrivono il forte legame tra il minore e il genitore irregolare, queste stesse relazioni dovranno essere prodotte anche nel giudizio di opposizione all’espulsione, chiedendo al tribunale ordinario di tenerne conto nel bilanciamento previsto dagli articoli 13 e 19 T.U. e dall’articolo 8 CEDU.
Il terzo aspetto riguarda il contenuto della motivazione che si chiede al giudice: alla luce dell’ordinanza n. 33146/2025, non è sufficiente che il tribunale si richiami in modo generico alla “pericolosità sociale” o al mero dato formale dell’irregolarità del soggiorno, ma occorre sollecitare un esame articolato degli elementi familiari e sociali (durata della permanenza, inserimento lavorativo, responsabilità genitoriali, assenza di recidiva, percorsi trattamentali), con specifico riferimento alla posizione del minore. In questa prospettiva, il ricorrente può domandare, ove necessario, l’audizione personale o l’acquisizione di ulteriori relazioni aggiornate, nonché l’adozione di misure meno invasive rispetto all’espulsione o al trattenimento.
Su questo sfondo assume particolare rilievo la centralità del minore nella narrazione processuale: non si tratta soltanto di richiamare in astratto il principio del “superiore interesse del minore”, ma di tradurlo in elementi concreti, verificabili e documentati. Il minore ha diritto a una crescita stabile, a un percorso scolastico continuativo, a relazioni affettive sicure; in questo senso, il distacco improvviso da uno dei genitori, l’interruzione della frequenza scolastica o del percorso terapeutico, lo sradicamento dalla rete di supporto (insegnanti, educatori, servizi sociali) rappresentano indicatori di “pregiudizio” che il giudice ordinario deve prendere in seria considerazione quando valuta l’eventuale espulsione del genitore.
Non è un caso che il brocardo latino “Maxima debetur puero reverentia” – al fanciullo si deve il massimo rispetto – venga spesso richiamato in ambito pedagogico e giuridico per sottolineare che le scelte degli adulti e delle istituzioni devono essere misurate anche sugli occhi dei bambini che ne subiscono gli effetti. Allo stesso modo, le parole attribuite a Plutarco, “I bambini non sono vasi da riempire, ma fuochi da accendere”, richiamano l’idea che ogni bambino, a prescindere dalla cittadinanza, è portatore di un progetto di vita che il diritto deve contribuire a proteggere, non a spegnere. In sede di ricorso, raccontare in modo credibile la storia del minore – la sua scuola, le sue amicizie, i suoi progressi linguistici, le sue fragilità – significa offrire al giudice gli strumenti per far vivere questi principi all’interno del bilanciamento tra controllo dell’immigrazione e diritti fondamentali.
Tra gli errori più ricorrenti nelle difese in materia di espulsione di genitori di minori stranieri si possono segnalare: l’aver proposto il ricorso al giudice di pace nonostante la pendenza di un procedimento ex articolo 31 T.U., l’omessa produzione della documentazione relativa al nucleo familiare, la sottovalutazione dei tempi di definizione del ricorso amministrativo contro il diniego di permesso e la mancata attivazione, in tempo utile, di una domanda al tribunale per i minorenni. A ciò si aggiunge talvolta una visione “difensiva” troppo ristretta, concentrata solo sul titolo di soggiorno del genitore, senza mettere sufficientemente in luce la posizione del minore e l’effetto concreto che l’allontanamento avrebbe sul suo progetto di vita.
Le buone prassi, alla luce della giurisprudenza recente, vanno in direzione opposta: individuare subito se esistano i presupposti per un ricorso ex articolo 31 T.U., valutare se l’espulsione o il ritiro del passaporto rientrino nell’orbita della competenza della sezione in materia di immigrazione del tribunale ordinario, costruire un fascicolo probatorio centrato sul minore, coordinare eventualmente il ricorso giurisdizionale con i rimedi amministrativi (come nel caso della conversione del permesso del minore non accompagnato deciso dal TAR Milano). In molti casi, una difesa tempestiva e ben strutturata consente non solo di evitare provvedimenti di allontanamento sproporzionati, ma anche di orientare l’amministrazione verso soluzioni più equilibrate, come il rilascio di permessi legati alla vita familiare o alla protezione complementare, in linea con l’indirizzo della Cassazione sulla permanenza della tutela della vita privata e familiare dopo le riforme recenti.
Quando è il momento di rivolgersi a un avvocato
Le vicende che coinvolgono espulsioni, misure alternative, ritiro del passaporto e procedimenti davanti al tribunale per i minorenni sono, per loro natura, situazioni ad alta complessità, in cui tempi, scelta del giudice competente e costruzione del fascicolo probatorio possono fare la differenza tra la salvaguardia e la rottura dell’unità familiare. Per un genitore straniero con figli minori in Italia, anche un singolo errore – come il mancato rispetto dei termini di ricorso o l’individuazione errata del giudice – può avere conseguenze irreversibili, rendendo molto più difficile recuperare una situazione già compromessa.
Redazione - Staff Studio Legale MP