Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo
Mantenimento Figli: Quando Il Ritardo Costa Caro  - Studio Legale MP - Verona

Il Tribunale di Verona sanziona un padre che ha sospeso il mantenimento dei figli compensandolo con spese straordinarie non provate. Applicata la penalità di mora giornaliera prevista dall'art. 473-bis.39 c.p.c.: ecco cosa prevede la norma e quali errori evitare.

Quando si parla di obblighi genitoriali, soprattutto in materia di mantenimento, la legge è chiara e la giurisprudenza si fa sempre più severa. Una recente ordinanza del Tribunale di Verona (7 aprile 2025) ha offerto un esempio concreto e significativo: al genitore che ha interrotto il versamento del mantenimento, adducendo come giustificazione presunte spese straordinarie, è stata applicata una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo. Un messaggio inequivocabile: il mantenimento non è oggetto di compensazione unilaterale, e ogni deviazione deve passare dal vaglio del giudice.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 473-bis.39, comma 1, del Codice di procedura civile introduce uno strumento efficace per contrastare l'inadempimento degli obblighi familiari. La norma dispone che, in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nei provvedimenti riguardanti il mantenimento, il giudice può ordinare il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. Tale somma ha natura di penalità civile, con funzione sia coercitiva che compensativa.

Si tratta di una disposizione introdotta nell'ambito della riforma del processo civile, che punta ad accelerare i tempi della giustizia e garantire una maggiore tutela dei soggetti fragili, in primis i figli minori.

La vicenda esaminata dal Tribunale di Verona

Nel caso concreto, il padre obbligato al versamento del contributo mensile per il mantenimento della prole aveva autonomamente sospeso i pagamenti, sostenendo di aver già sostenuto delle spese straordinarie a vantaggio dei figli (come acquisti scolastici e medici). In sostanza, ha ritenuto legittimo compensare l’importo mensile dovuto con quanto da lui già sborsato in altra forma.

Il giudice, tuttavia, ha escluso la possibilità di una simile compensazione. La ratio è semplice: l’obbligo di mantenimento ha natura personalissima e inderogabile, e ogni modifica deve essere autorizzata dal giudice. Inoltre, le spese addotte non erano documentate in modo idoneo, né erano state concordate preventivamente con l’altro genitore.

Alla luce di queste valutazioni, il Tribunale ha commutato la condotta inadempiente in una sanzione concreta: una somma pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo, da conteggiarsi a partire dalla data di scadenza dell’obbligo.

Conseguenze pratiche: cosa deve sapere chi versa il mantenimento

Questa ordinanza rappresenta un precedente operativo molto utile, soprattutto per chi si trova a gestire situazioni familiari complesse dopo la separazione o il divorzio.

Chi è tenuto al mantenimento non può sospendere o ridurre autonomamente l’importo stabilito dal giudice. Se si verificano circostanze che rendono difficile adempiere (per esempio una perdita di lavoro, o spese straordinarie non previste), è necessario rivolgersi al proprio legale e chiedere una modifica delle condizioni tramite apposito ricorso.

Allo stesso modo, le spese straordinarie devono essere:

  • Concordate con l’altro genitore (salvo casi urgenti),
  • Documentate con ricevute o fatture,
  • Oggetto di valutazione successiva da parte del giudice, se contestate.

Ignorare queste regole espone a conseguenze gravi, come appunto la penalità pecuniaria giornaliera, che può comportare un debito crescente e difficilmente reversibile.

Errori da evitare assolutamente

  • Agire in autonomia: l’ordinamento non ammette iniziative unilaterali in materia di mantenimento.
  • Compensare senza accordo: anche se si sono sostenute spese per i figli, queste non possono giustificare il mancato pagamento del contributo stabilito.
  • Tralasciare la documentazione: ogni spesa deve essere supportata da prove concrete.
  • Sottovalutare le sanzioni: l’applicazione di una somma per ogni giorno di ritardo può tradursi in una cifra molto elevata in poco tempo.

Takeaway - Punti Chiave

La recente pronuncia del Tribunale di Verona conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla tutela effettiva dei minori. Il mantenimento è un diritto del figlio, non un’opzione del genitore. E ogni inadempimento può portare a sanzioni economiche rilevanti. Chi si trova in difficoltà deve agire per vie legali e non rischiare iniziative personali che possono ritorcersi contro.

Dubbi o hai bisogno di un aiuto?

Se sei coinvolto in una controversia legata al mantenimento o vuoi chiedere una modifica degli accordi economici in corso, rivolgiti al nostro studio. Ti seguiremo passo dopo passo nella tutela dei tuoi diritti.

 

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.