Quando si parla di obblighi genitoriali, soprattutto in materia di mantenimento, la legge è chiara e la giurisprudenza si fa sempre più severa. Una recente ordinanza del Tribunale di Verona (7 aprile 2025) ha offerto un esempio concreto e significativo: al genitore che ha interrotto il versamento del mantenimento, adducendo come giustificazione presunte spese straordinarie, è stata applicata una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo. Un messaggio inequivocabile: il mantenimento non è oggetto di compensazione unilaterale, e ogni deviazione deve passare dal vaglio del giudice.
L’articolo 473-bis.39, comma 1, del Codice di procedura civile introduce uno strumento efficace per contrastare l'inadempimento degli obblighi familiari. La norma dispone che, in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nei provvedimenti riguardanti il mantenimento, il giudice può ordinare il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. Tale somma ha natura di penalità civile, con funzione sia coercitiva che compensativa.
Si tratta di una disposizione introdotta nell'ambito della riforma del processo civile, che punta ad accelerare i tempi della giustizia e garantire una maggiore tutela dei soggetti fragili, in primis i figli minori.
Nel caso concreto, il padre obbligato al versamento del contributo mensile per il mantenimento della prole aveva autonomamente sospeso i pagamenti, sostenendo di aver già sostenuto delle spese straordinarie a vantaggio dei figli (come acquisti scolastici e medici). In sostanza, ha ritenuto legittimo compensare l’importo mensile dovuto con quanto da lui già sborsato in altra forma.
Il giudice, tuttavia, ha escluso la possibilità di una simile compensazione. La ratio è semplice: l’obbligo di mantenimento ha natura personalissima e inderogabile, e ogni modifica deve essere autorizzata dal giudice. Inoltre, le spese addotte non erano documentate in modo idoneo, né erano state concordate preventivamente con l’altro genitore.
Alla luce di queste valutazioni, il Tribunale ha commutato la condotta inadempiente in una sanzione concreta: una somma pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo, da conteggiarsi a partire dalla data di scadenza dell’obbligo.
Questa ordinanza rappresenta un precedente operativo molto utile, soprattutto per chi si trova a gestire situazioni familiari complesse dopo la separazione o il divorzio.
Chi è tenuto al mantenimento non può sospendere o ridurre autonomamente l’importo stabilito dal giudice. Se si verificano circostanze che rendono difficile adempiere (per esempio una perdita di lavoro, o spese straordinarie non previste), è necessario rivolgersi al proprio legale e chiedere una modifica delle condizioni tramite apposito ricorso.
Allo stesso modo, le spese straordinarie devono essere:
Ignorare queste regole espone a conseguenze gravi, come appunto la penalità pecuniaria giornaliera, che può comportare un debito crescente e difficilmente reversibile.
La recente pronuncia del Tribunale di Verona conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più attento alla tutela effettiva dei minori. Il mantenimento è un diritto del figlio, non un’opzione del genitore. E ogni inadempimento può portare a sanzioni economiche rilevanti. Chi si trova in difficoltà deve agire per vie legali e non rischiare iniziative personali che possono ritorcersi contro.
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Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.