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Immaginate un padre che versa da anni un assegno mensile per una figlia trentenne con un diploma in tasca, che non lavora e non ha mai cercato seriamente un'occupazione. Oppure una madre che continua a ricevere quel contributo per un figlio ventisettenne che studia part-time senza progressi significativi da anni. Sono situazioni frequenti, spesso conflittuali, e la risposta del diritto è oggi più netta di quanto si creda: il mantenimento del figlio maggiorenne ha un limite, e quel limite lo disegna la condotta concreta del figlio stesso.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi si attiva. Questo brocardo romano, apparentemente distante dalla quotidianità familiare, cattura con precisione il nucleo del ragionamento che la Corte di Cassazione ha sviluppato negli ultimi anni e ha ulteriormente affinato nei mesi recenti del 2026.
Il quadro normativo: art. 337-septies c.c. e il principio di autoresponsabilità
Il fondamento legislativo è l'art. 337-septies del codice civile, che consente al giudice di disporre, in favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, il pagamento di un assegno periodico. La norma non fissa alcuna soglia anagrafica: non esiste, nel diritto italiano vigente, un'età massima oltre la quale il mantenimento debba cessare per legge. Questo, però, non significa che il diritto sia incondizionato.
La Cassazione ha nel tempo elaborato una distinzione fondamentale, ormai diritto vivente, tra il cosiddetto figlio neomaggiorenne e il figlio adulto. Per il primo, che prosegue un percorso di studi ordinari — universitari, di specializzazione o superiori — già la circostanza della frequenza scolastica è di per sé sufficiente a fondare il diritto al mantenimento. Per il secondo, il giudizio si fa radicalmente più severo.
Con l'ordinanza 11 maggio 2026, n. 13681, la Corte di Cassazione, Sez. I civile, ha ribadito con forza che per il figlio adulto la prova richiesta è particolarmente rigorosa: occorre dimostrare l'esistenza di circostanze oggettive ed esterne che abbiano concretamente impedito il raggiungimento dell'indipendenza economica, non essendo sufficiente la mera circostanza di non avere ancora trovato un lavoro.
Sulla stessa linea si colloca l'ordinanza 25 gennaio 2026, n. 1673, della medesima Sezione, secondo cui chi ha ormai ampiamente superato la maggiore età non può fare affidamento indefinitamente sul sostegno familiare in assenza di un reale percorso di inserimento lavorativo. Entrambe le pronunce richiamano esplicitamente il principio di autoresponsabilità: il figlio non è soltanto titolare di un diritto, ma portatore di un dovere simmetrico verso sé stesso.
Un terzo e decisivo contributo viene dall'ordinanza n. 10335/2026 della Prima Sezione civile della Cassazione, che ha affrontato la questione della natura rebus sic stantibus dei provvedimenti sul mantenimento. La Corte ha chiarito che il giudice, ogni volta che si pronuncia sull'assegno, non può limitarsi a confermare quanto stabilito in precedenza senza svolgere una verifica autonoma e attuale della situazione del figlio e dei genitori. Richiamare acriticamente un provvedimento emesso anni prima è, secondo la Cassazione, radicalmente errato: cambiano le circostanze, deve cambiare la valutazione.
L'onere della prova: chi deve dimostrare cosa
Il profilo dell'onere probatorio è uno degli aspetti praticamente più rilevanti per chi si trova in una controversia su questi temi, e anche uno dei più spesso fraintesi.
Il principio oggi consolidato è che l'onere della prova grava sul richiedente il mantenimento, il quale deve dimostrare di essersi adoperato con impegno concreto e verificabile per conseguire l'autonomia economica. Non è sufficiente dichiarare di non aver trovato lavoro: occorre documentare la ricerca attiva, la disponibilità a cogliere opportunità realistiche nel mercato del lavoro locale, la capacità di contemperare le proprie aspirazioni con le concrete possibilità disponibili.
Per converso, il genitore che chiede la revoca dell'assegno può avvalersi anche di presunzioni semplici — come l'età avanzata, la conclusione del percorso formativo, la prolungata inattività non giustificata — senza dover fornire prova piena di ogni elemento. Questa asimmetria probatoria diventa sempre più marcata all'aumentare dell'età del figlio: i giudici tendono a distinguere, nella pratica applicativa, tra una fascia 18-25 anni, in cui l'orientamento è ancora tendenzialmente protettivo, e una fascia oltre i 26-27 anni, in cui il principio di autoresponsabilità prevale in modo deciso.
Un passaggio che merita attenzione, e che spesso viene trascurato anche dagli operatori del settore, riguarda il mercato del lavoro locale. La Cassazione non chiede che il figlio accetti qualunque lavoro a qualunque condizione; riconosce che la valutazione deve tenere conto delle concrete opportunità disponibili nel territorio. Una figlia ventenne che vive in una provincia con alta disoccupazione giovanile e femminile non può essere trattata allo stesso modo di un coetaneo che vive in un contesto economicamente più dinamico. È una calibratura che i giudici di merito sono tenuti a compiere e che non può essere sostituita da formule astratte.
Altrettanto trascurato — ma fondamentale in una controversia — è il tema della legittimazione attiva. L'art. 337-septies c.c. prevede, come regola generale, che il contributo di mantenimento sia versato direttamente al figlio maggiorenne. Il genitore convivente può agire in modo concorrente, ma solo se vi è una coabitazione effettiva, non meramente anagrafica. Nel momento in cui il figlio lascia l'abitazione del genitore richiedente, viene meno la legittimazione di quest'ultimo ad agire in giudizio per il recupero delle somme.
Vi è infine un aspetto che un'analisi rigorosa non può ignorare: l'interferenza tra il principio di autoresponsabilità del figlio e le condizioni economiche dei genitori. Come ha evidenziato la dottrina più attenta, se i genitori versano in una situazione di precarietà economica, il figlio deve attivarsi in tempi più rapidi, eventualmente accettando occupazioni non perfettamente coerenti con il proprio titolo di studio. Se al contrario i genitori sono particolarmente abbienti, i tempi di tolleranza possono essere più lunghi. È una variabile che il giudice deve valutare e che il genitore obbligato dovrebbe sempre portare all'attenzione del tribunale.
Come scriveva Luigi Pirandello, la realtà è sempre «una per ciascuno, diversa per tutti»: e non c'è forse campo del diritto in cui questa molteplicità di prospettive sia più evidente che nelle controversie familiari, dove ogni storia ha la propria specificità e ogni provvedimento del giudice deve confrontarsi con una concretezza irriducibile a schemi astratti. Il fatto che la Cassazione insista sulla necessità di una verifica caso per caso, attuale e non standardizzata, è esattamente il riconoscimento giuridico di questa complessità.
Va tuttavia segnalato un rischio pratico sottovalutato: quello del genitore che, convinto che il figlio non abbia diritto al mantenimento, smette unilateralmente di corrispondere l'assegno senza ricorrere al giudice. Questo comportamento è illegittimo e può esporre il genitore a conseguenze sul piano civile e penale. Solo il giudice, previa domanda formale di revoca, ha il potere di porre fine all'obbligo. Fino a quel momento, il provvedimento già emesso mantiene piena efficacia esecutiva.
Il quadro che emerge dalla giurisprudenza più recente è dunque quello di un equilibrio dinamico: solidarietà familiare e autoresponsabilità individuale non si escludono, ma si integrano. I genitori devono aiutare, non sostituirsi; i figli devono impegnarsi, non aspettare. Definire dove si trova quel confine, nel caso concreto e alla luce delle ultime pronunce della Cassazione, richiede un'analisi giuridica accurata che tenga conto dell'età del figlio, del suo percorso reale, delle condizioni economiche di entrambi i genitori e del contesto lavorativo di riferimento.
Redazione - Staff Studio Legale MP