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Buca stradale: quando il Comune scarica la colpa sul pedone - Studio Legale MP - Verona

Una donna attraversa la strada, mette il piede in una buca coperta di foglie autunnali e riporta lesioni serie. Il Comune convenuto in giudizio non nega l'esistenza della buca: sostiene invece che la vittima avrebbe dovuto fare più attenzione, che le foglie sul manto stradale sono un elemento ordinario del paesaggio urbano autunnale, che chi cammina distratto o calza scarpe inadeguate non può addossare all'ente ogni responsabilità. Questa è oggi la dinamica reale nei giudizi per risarcimento da buca stradale: non si discute più, nella maggior parte dei casi, se il Comune sia il custode della strada — lo è certamente — ma se il comportamento del pedone abbia interrotto il nesso causale, azzerando o riducendo l'obbligo di risarcire.

Il quadro normativo di riferimento è l'art. 2051 del codice civile, che configura una responsabilità oggettiva del custode: il Comune risponde per il solo fatto che la strada da esso gestita ha causato un danno, senza che la vittima debba dimostrare negligenza o imperizia dell'ente. Lo ha ribadito con forza la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 20943 del 30 giugno 2022, che ha definitivamente chiarito come «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno». Da quel momento il dibattito si è spostato interamente su un altro terreno: quello del caso fortuito e del concorso di colpa del danneggiato.

Il concorso di colpa come arma difensiva sistematica degli enti locali

Nella prassi giudiziaria attuale, la difesa del Comune segue quasi sempre uno schema ricorrente: non contestare la presenza dell'anomalia stradale, ma ricostruire minuziosamente il comportamento della vittima per dimostrare che essa ha contribuito causalmente al sinistro. Si eccepiscono la visibilità della buca, le condizioni di luce favorevole, la conoscenza del luogo da parte del danneggiato, l'uso del telefono durante la camminata, il tipo di calzature, la velocità del passo. L'obiettivo è ottenere una riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. — concorso di colpa — o, nel caso più favorevole per l'ente, dimostrare che la condotta della vittima è stata la causa esclusiva del danno, interrompendo il nesso causale e liberando il Comune da ogni obbligo.

Questo approccio ha trovato un appiglio importante nell'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni. Le cosiddette "sentenze gemelle" del 2018 (Cass. nn. 2481 e 2482 del 2018) avevano già spostato il fulcro della valutazione: non più la prevedibilità della condotta della vittima da parte del custode, ma la percepibilità del pericolo da parte della vittima stessa. Il principio è divenuto sempre più stringente: quanto più il rischio era obiettivamente percepibile dall'utente medio in quel contesto specifico, tanto più la condotta imprudente della vittima assorbe causalmente l'evento, fino a escludere la responsabilità dell'ente.

Le pronunce della Cassazione dei primissimi mesi del 2026 offrono un quadro preciso di dove si trovi ora questo equilibrio, che oscilla tra protezione del cittadino e responsabilizzazione dell'utente della strada.

Con ordinanza n. 1478 del 22 gennaio 2026, la Cass. civ., Sez. III, si è occupata di un motociclista caduto a causa di brecciolino sul manto stradale. La Corte d'Appello aveva ritenuto sufficiente la presenza di un cartello segnaletico generico ("caduta massi e curve pericolose") per attribuire al conducente la colpa esclusiva dell'incidente. La Cassazione ha smontato questo ragionamento: una segnaletica generica non è sufficiente a dimostrare che la vittima avesse conoscenza specifica del pericolo concreto che si sarebbe manifestato, né che avesse potuto evitarlo con una condotta alternativa chiaramente individuabile. La motivazione della Corte d'Appello — rimproverava brocardi — era priva di reale valore argomentativo perché postulava genericamente una "particolare cautela" senza specificare quale comportamento concreto il motociclista avrebbe dovuto tenere.

Pochi giorni dopo, con ordinanza n. 1786 del 26 gennaio 2026, la medesima Sez. III si è pronunciata su un caso all'apparenza speculare: un pedone inciampato su un tombino sporgente. Ma qui il ricorso è stato respinto. La differenza non stava nell'applicazione di un principio diverso, bensì nella prova: il pedone non era riuscito a dimostrare con sufficiente precisione il nesso causale tra la propria caduta e quel tombino specifico. La Cassazione ha anche respinto l'argomento secondo cui il silenzio del Comune sulla dinamica dei fatti avrebbe dovuto valere come ammissione tacita: il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. presuppone che chi non contesta abbia conoscenza diretta dei fatti, laddove il Comune aveva appreso l'accaduto solo dalla notifica dell'atto di citazione.

Di particolare rilevanza sistematica è poi la Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 4335 del 2026, commentata su Altalex il 15 maggio 2026, relativa a un pedone che attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali e inciampava in una buca posta all'intersezione di due marciapiedi. In questo caso la condotta imprudente della vittima — l'attraversamento al di fuori del percorso pedonale prescritto — è stata ritenuta causa esclusiva del danno, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità del Comune custode. La Corte ha ribadito che, quando la situazione di pericolo era percepibile dall'utente medio e la vittima ha tenuto una condotta connotata da colpa esclusiva, il nesso causale tra la cosa custodita e il danno deve ritenersi interrotto, anche a prescindere da ogni giudizio sulla diligenza o negligenza dell'ente nella manutenzione della strada.

Il rischio sottovalutato: la "colpa dell'abbigliamento" e la prova del comportamento diligente

C'è un profilo di questa materia che gli articoli di commento tendono a trascurare e che nella pratica dei giudizi assume invece un peso decisivo. Il Comune, nelle proprie difese, non si limita a contestare il nesso causale in senso stretto: produce spesso fotografie del luogo, dati meteorologici del giorno del sinistro, accertamenti sulle condizioni di illuminazione, verbali di sopralluogo redatti successivamente, persino immagini tratte da telecamere di videosorveglianza. L'obiettivo è ricostruire ex post un contesto in cui la buca fosse visibile, il cielo sereno, la luce sufficiente, la vittima in movimento rapido o con un cellulare in mano. Ogni dettaglio concorre a modulare la percentuale di colpa attribuibile al danneggiato.

In questo scenario, la sopravvivenza della pretesa risarcitoria dipende in larga misura da ciò che la vittima ha fatto immediatamente dopo l'incidente: la qualità delle fotografie scattate sul posto con indicazione di data e ora, il contenuto del referto di pronto soccorso — che deve menzionare esplicitamente la caduta per causa di insidia stradale e non limitarsi a descrivere le lesioni —, la presenza di testimoni identificati e disponibili a riferire sul comportamento diligente del danneggiato, l'eventuale intervento delle forze dell'ordine. Senza questa documentazione immediata, il risarcimento si trasforma in un'impresa processuale ardua, qualunque sia l'orientamento giurisprudenziale favorevole in astratto.

Il principio vigilantibus iura subveniunt risuona qui con una doppia accezione: non solo il Comune che non vigila sulla strada paga, ma anche il cittadino che non vigila sulla propria tutela probatoria rischia di perdere il processo.

Gustavo Zagrebelsky, in uno dei suoi contributi alla riflessione sul diritto come linguaggio del potere, ha osservato che la norma scritta e la norma applicata sono spesso due entità distinte: la seconda è frutto di scelte di fatto, di bilanciamenti concreti, di pesi e contrappesi che solo il processo rende visibili. Il diritto alla sicurezza stradale — sancito dalla norma e confermato dalla giurisprudenza — incontra nella prassi giudiziaria la difesa sistematica dell'ente pubblico, che conosce bene le proprie leve processuali e sa come usarle.

Questa asimmetria non deve scoraggiare chi ha subito un danno reale su una strada mal tenuta, ma deve indurlo a costruire il proprio caso con la stessa cura con cui il Comune costruirà la propria difesa. La tutela è oggi accessibile, ma non automatica: richiede tempestività, documentazione precisa e una valutazione tecnica delle circostanze concrete fin dai primissimi momenti successivi all'incidente.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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