Nel campo della responsabilità medica vige da sempre il principio etico del primum non nocere – “anzitutto, non nuocere”. Quando però questa promessa viene tradita da un errore medico e un paziente subisce danni alla salute, il diritto deve intervenire per ristabilire equilibrio e giustizia. In Italia, i casi di malasanità vengono affrontati con un impianto normativo e giurisprudenziale che negli ultimi tempi si è evoluto sensibilmente. I tribunali chiedono oggi una rigorosa dimostrazione delle responsabilità, ma al contempo garantiscono risarcimenti sempre più equi e completi ai pazienti danneggiati. Non basta infatti dimostrare che vi sia stato un errore da parte del medico o della struttura sanitaria: è necessario provare che proprio quell’errore abbia causato, in modo prevalente, le conseguenze negative riportate dal paziente. Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno ribadito questi concetti chiave, fornendo indicazioni preziose sia a chi agisce in giudizio per ottenere giustizia, sia a chi opera nel settore sanitario con responsabilità professionale.
Un primo aspetto fondamentale è l’accertamento del nesso causale tra condotta colposa e danno. Anche in presenza di un errore palese, il paziente deve dimostrare che proprio tale errore sia stato, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, la causa del pregiudizio subìto. La Suprema Corte ha sottolineato con forza questo principio in una recente decisione: l’ordinanza della Cassazione civile, Sez. III, n. 34073 del 24 dicembre 2025, in un caso di intervento chirurgico tardivo, ha confermato che l’incertezza sul nesso di causa va a sfavore del paziente-attore. In altre parole, se non si riesce a provare con sufficiente probabilità che l’errore medico abbia provocato il danno, la domanda di risarcimento dev’essere respinta, anche quando la negligenza o imperizia del sanitario risultano accertate. In questo caso, i familiari di un paziente deceduto avevano agito contro l’ospedale sostenendo che la morte fosse dipesa dal ritardo nell’eseguire un’operazione urgente; tuttavia, sia in primo grado sia in appello era mancata la prova certa del legame tra il ritardo e l’esito fatale. La Cassazione ha confermato il rigetto, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la responsabilità civile medica non può mai presumersi in modo automatico: serve sempre una solida base probatoria che colleghi la colpa all’evento lesivo. Se tale prova non emerge e la ricostruzione causale resta “assolutamente incerta”, il giudice non può che negare il risarcimento. Questo approccio rigoroso mira a evitare automatismi risarcitori: tutela i professionisti da richieste infondate, ma soprattutto garantisce che i pazienti ottengano giustizia solo quando il danno è effettivamente conseguenza dell’errore, secondo criteri scientifici di causalità. Del resto, riconoscere un risarcimento senza nesso di causa significherebbe far pagare al medico anche mali che non ha provocato – una distorsione contraria al senso stesso di responsabilità civile. Viceversa, quando il nesso c’è, il fatto che l’errore del sanitario sia stato determinante “più probabilmente che no” basta a fondare il diritto al ristoro integrale delle conseguenze.
Un secondo profilo delicato attiene alle situazioni in cui concorrono più cause nel determinare il danno. Spesso la condizione di un paziente è compromessa da patologie preesistenti o fragilità, e l’errore medico interviene su questo quadro complesso. Come si ripartisce la responsabilità in tali casi? La risposta della giurisprudenza è chiara: di regola, non si “sconta” il risarcimento per la presenza di cause naturali concomitanti. Un’importante conferma giunge dall’ordinanza Cass. civ., Sez. III, n. 21602 del 28 luglio 2025, che ha affrontato il caso emblematico di una paziente affetta da gravi patologie (epatite C contratta decenni prima via trasfusione) deceduta dopo un aggravamento multi-organo. I giudici di merito avevano riconosciuto la responsabilità del Ministero della Salute per il contagio ematico, ma avevano ridotto drasticamente il risarcimento, ritenendo che le altre malattie “naturali” avessero inciso per la maggior parte sul decesso. La Cassazione ha cassato quella decisione, affermando un principio netto: se un fatto illecito concorre nel produrre un evento dannoso, l’autore dell’illecito ne risponde per intero, anche se altre concause naturali hanno contribuito all’evento. Non è ammessa, dunque, una riduzione proporzionale del risarcimento in base a una percentuale di incidenza delle patologie pregresse, perché ciò frammenterebbe indebitamente l’unitarietà del nesso causale. Fanno eccezione solo i casi di concorso di colpa della vittima stessa – ad esempio se il paziente non segue le cure o adotta comportamenti che aggravano la sua condizione: in tal caso opera l’art. 1227 c.c. con diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa del danneggiato. Ma al di fuori di questa ipotesi, una causa naturale concomitante (come una malattia preesistente) non riduce la responsabilità del medico o dell’ente sanitario: questi devono farsi carico di tutti i danni derivati dalla loro condotta colposa. La presenza di condizioni patologiche del paziente potrà semmai rilevare sul piano della quantificazione del danno – evitando duplicazioni – ma non sul principio del diritto al pieno risarcimento. La giurisprudenza di legittimità, con l’ordinanza citata, ha quindi ribadito la “responsabilità piena” del danneggiante: se c’è nesso causale, il risarcimento deve coprire interamente le conseguenze pregiudizievoli, a nulla rilevando che parte di esse siano dovute a condizioni già esistenti o fragilità del soggetto (eggshell skull rule, per citare un famoso adagio anglosassone: il responsabile “prende la vittima così com’è”). Questo orientamento tutela le cosiddette vittime fragili, evitando che proprio chi è più debole – per età o salute – veda diminuito il proprio ristoro solo perché un evento naturale ha cooperato col fatto illecito nel causare il danno.
In parallelo, la Corte ha precisato come trattare il caso in cui l’errore medico consista nell’aggravamento di una patologia preesistente. Qui non si tratta di due cause indipendenti che portano insieme a un evento unitario, bensì di un danno che estende o peggiora un quadro patologico già presente nel paziente. In tali situazioni, si applica il principio del danno differenziale, recentemente chiarito dall’ordinanza Cass. civ., Sez. III, n. 15062 del 5 giugno 2025. La vicenda riguardava un paziente con una patologia di base che, a causa di cure inadeguate, aveva subìto un incremento della propria invalidità. La Cassazione ha spiegato che, in caso di errore sanitario su soggetto già malato, il risarcimento deve riguardare solo la quota di danno aggiuntiva provocata dall’errore, non l’intera invalidità complessiva del paziente. In altre parole, bisogna distinguere tra la menomazione già esistente prima dell’illecito e quella risultante dopo l’evento lesivo. Solo la differenza tra le due – ossia l’ulteriore invalidità cagionata dalla condotta colposa – dev’essere monetizzata a carico del responsabile. Questo metodo analitico evita sia indebite duplicazioni (il medico non paga per le condizioni pregresse di cui non è causa), sia lacune risarcitorie (il paziente viene indennizzato per tutto l’effettivo peggioramento subito). Dal punto di vista pratico, ciò richiede perizie medico-legali accurate, in grado di quantificare in termini percentuali la situazione ante e post evento. Ad esempio, se un errore diagnostico ritarda le cure e porta un malato dal 30% al 50% di invalidità, il danno risarcibile sarà tarato su quel +20% di invalidità aggiuntiva attribuibile al ritardo. Questo approccio, confermato dalla Cassazione, garantisce una valutazione più precisa e trasparente: tutela il paziente da risarcimenti ridotti arbitrariamente, ma al contempo è equo verso il medico, il quale risponde solo per ciò che ha effettivamente causato. Si evita così sia la sovrastima che la sottostima del danno. Come nota la Corte, il diritto alla salute si protegge non solo sanzionando la colpa, ma anche assicurando una liquidazione equa e proporzionata del danno: summum ius, summa iniuria – un risarcimento “massimo” oltre il dovuto sarebbe ingiusto quasi quanto negarlo quando dovuto. La sfida è quindi calibrare l’indennizzo sulla reale incidenza della colpa medica, e la giurisprudenza odierna mostra di avere affinato gli strumenti concettuali per riuscirci.
Accertata la responsabilità, si apre infine il capitolo cruciale della quantificazione del risarcimento. Anche sotto questo profilo vi sono novità normative e orientamenti giurisprudenziali aggiornati, volti a uniformare i criteri ed evitare disparità di trattamento. Dal 2025 l’ordinamento si è dotato di una Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico (danno alla salute in sé considerato, distinto dai danni patrimoniali), introdotta con il d.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12. Questa tabella, in vigore dal marzo 2025, fornisce valori standard (in punti percentuali e importi monetari) per le menomazioni all’integrità psicofisica, garantendo basi comuni su tutto il territorio nazionale. Le Corti hanno accolto positivamente questo strumento di omogeneizzazione, pur precisando come vada correttamente utilizzato. Una sentenza della Cassazione civile, Sez. III, n. 22781 del 7 agosto 2025 si è soffermata proprio sul tema della “personalizzazione” del danno biologico. La controversia nasceva da un grave incidente che aveva portato a un’invalidità permanente: il giudice di primo grado aveva applicato un forte aumento personalizzato sul risarcimento, mentre la Corte d’Appello aveva drasticamente ridotto la somma, limitandola alla breve aspettativa di vita residua della vittima. In sede di legittimità, la Cassazione ha colto l’occasione per riepilogare i principi in materia. Anzitutto, ha chiarito che nel danno non patrimoniale alla persona si possono distinguere due componenti: (1) le conseguenze comuni a qualsiasi persona che subisca quel tipo di lesione, e (2) le conseguenze peculiari che rendono il pregiudizio concretamente patito dal danneggiato più grave rispetto ai casi consimili. Le prime sono già considerate nella valutazione standard (tabellare) dell’invalidità: infatti le tabelle monetizzano il valore base di una certa menomazione, presumendo il corredo di sofferenze e limitazioni tipicamente conseguenti a quella lesione per l’uomo medio. Le seconde, invece, richiedono prova specifica: sono quegli aspetti ulteriori, legati alla situazione personale della vittima, che esulano dagli effetti ordinari di quella menomazione e che giustificano un risarcimento maggiore. La personalizzazione del danno consiste proprio nel riconoscere, caso per caso, un surplus di indennizzo laddove il danneggiato abbia subìto ripercussioni anormalmente gravi rispetto allo standard. La Cassazione, nel confermare la decisione d’appello che aveva ridimensionato l’importo, ha ribadito che l’aumento per personalizzazione va motivato con l’indicazione di circostanze specifiche e straordinarie: in mancanza di elementi concreti che provino un impatto eccezionalmente gravoso della lesione nella vita di quella persona, non è lecito aggiungere somme oltre quelle previste dalla tabella. Le conseguenze dannose normali e inevitabili (quelle che qualsiasi individuo con la medesima invalidità patirebbe) non danno diritto ad alcun incremento ulteriore: già trovano compensazione nella liquidazione forfettaria tabellare. Solo ciò che eccede l’ordinario – ad esempio particolari sofferenze psicologiche, ripercussioni familiari, lavorative o relazionali del tutto singolari – legittima il giudice ad “andare oltre” i valori standard. Questo non significa ovviamente negare risarcimento al dolore soggettivo o alle perdite esistenziali: tali voci rientrano nel danno non patrimoniale e sono risarcite, ma devono emergere con una specificità tale da non essere già comprese nel “pacchetto” standard. La decisione della Cassazione nel 2025 allinea ancor più la pratica risarcitoria al principio di equità: ogni persona lesa deve ricevere tutto il dovuto, ma solo il dovuto, evitando sia duplicazioni che omissioni. Inoltre, si è posto il tema dell’applicazione della Tabella Unica Nazionale anche a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore: la Cassazione ha mostrato apertura a un adeguamento retroattivo, proprio in nome di quell’uniformità di trattamento che la tabella garantisce. Anche questo aspetto tecnico conferma una tendenza di fondo: la quantificazione del danno da malasanità è sempre più basata su parametri oggettivi e verificabili, con minor margine per valutazioni discrezionali divergenti tra un tribunale e l’altro. Ciò è positivo sia per i pazienti (che possono prevedere con maggiore certezza l’entità del risarcimento ottenibile) sia per le strutture sanitarie e le assicurazioni (che possono meglio valutare i rischi e accantonare le riserve necessarie). Il risultato complessivo è una giustizia civile più prevedibile e, si auspica, più rapida nelle decisioni, poiché fondata su criteri chiari.
Da questo panorama emerge una giurisprudenza moderna e tecnica, ma profondamente attenta ai diritti della persona offesa. Le Corti enfatizzano la necessità di una solida base probatoria – perché solo casi ben fondati meritano ristoro – ma, individuata la responsabilità, assicurano al danneggiato il pieno risarcimento di ogni voce di danno, dal danno biologico al danno morale e al danno patrimoniale. Viene così attuato il principio della restituito in integrum, cardine del risarcimento civile: riportare il patrimonio (fisico, economico e morale) del danneggiato nella condizione in cui sarebbe stato senza l’evento lesivo, per quanto il denaro possa riuscire a farlo. Certo, il denaro non cancella la sofferenza, né restituisce davvero la salute perduta – “ciò che è rotto, è rotto”, avrebbe scritto Luigi Pirandello – ma rappresenta l’unico strumento riparatorio che l’ordinamento può offrire. Ed è cruciale che tale strumento sia calibrato con giustizia. Oggi chi subisce un danno da malasanità può confidare in un sistema nel quale “la legge non fa preferenze”: se hai ragione, la tutela c’è ed è piena, ma devi esser pronto a dimostrarlo in giudizio con l’ausilio di competenze medico-legali e legali adeguate. In questo scenario, rivolgersi a professionisti esperti diventa determinante: la preparazione tecnica del caso – dalla raccolta di documentazione clinica alle perizie di parte – spesso fa la differenza nell’esito. L’evoluzione giurisprudenziale, in sintesi, ha innalzato l’asticella dell’onere probatorio ma ha anche eliminato scappatoie e zone grigie che un tempo potevano penalizzare i pazienti (come certe riduzioni arbitrarie del risarcimento per “concause” o valutazioni difformi del danno). Il messaggio che ne deriva è duplice: da un lato nessun medico negligente può nascondersi dietro fatalità o preesistenze per sfuggire alle proprie responsabilità, dall’altro nessuna vittima di errore sanitario sarà risarcita “a metà” solo perché più fragile o meno fortunata fisicamente. La fragilità umana viene riconosciuta e protetta, non più considerata un alibi per ridurre il dovuto a chi ha già sofferto. Ciò risponde a un’esigenza di civiltà giuridica e a un ideale di solidarietà: come recita un antico brocardo latino, ius est ars boni et aequi, il diritto è l’arte di ciò che è buono e giusto – e nelle aule di tribunale questo si traduce nel dare a ciascun danneggiato il ristoro appropriato, né più né meno, per il male subìto.
Redazione - Staff Studio Legale MP