Ripartire dopo una crisi economica non è solo possibile, ma può essere anche legale e sostenibile. Una recente pronuncia del Tribunale di Monza, del 29 gennaio 2025, ha ribadito un principio fondamentale: la liquidazione controllata non rappresenta la fine dell’attività, ma può essere il primo passo per ricostruire un futuro economicamente stabile, anche partendo da zero. Il provvedimento, che riguarda un autotrasportatore sovraindebitato, chiarisce quando e come il debitore possa continuare a lavorare, offrendo spunti pratici per professionisti e imprenditori in difficoltà.
Ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), la liquidazione controllata è una procedura concorsuale rivolta a soggetti sovraindebitati, inclusi piccoli imprenditori, partite IVA e professionisti. L’articolo 268 del Codice disciplina la possibilità di esercizio provvisorio, ovvero la continuazione temporanea dell’attività d’impresa durante la procedura.
Come statuito dal Tribunale di Monza il 29.01.2025, e già affermato in precedenza da altre pronunce (Trib. Bologna, 14.06.2023; Trib. Ferrara, 21.02.2024), l’esercizio provvisorio può avvenire sia da parte del liquidatore, sia – in casi selezionati – direttamente dal debitore, purché sotto controllo e a beneficio della massa creditoria.
Nel caso esaminato, il Tribunale brianzolo ha autorizzato la prosecuzione dell’attività d’impresa di un autotrasportatore sovraindebitato, pur nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata. Ciò è stato ritenuto ammissibile poiché:
Il giudice è stato dunque chiamato a valutare la sostenibilità dell’attività, la trasparenza della documentazione presentata e la reale possibilità di generare utilità a vantaggio dei creditori.
Questa impostazione consente di tutelare, da un lato, i creditori – che possono contare su un flusso di risorse regolari – e, dall'altro, il debitore – che mantiene la propria dignità lavorativa e non viene escluso dal circuito produttivo.
Nell'approccio alla liquidazione controllata è importante non sottovalutare alcuni aspetti fondamentali:
La liquidazione controllata, se ben gestita, non è una mera liquidazione dei beni, ma può divenire uno strumento dinamico per risanare la posizione debitoria e reintegrarsi nel tessuto economico. La pronuncia del Tribunale di Monza conferma che anche in presenza di una situazione patrimoniale compromessa, il debitore può continuare a produrre reddito in modo lecito e protetto, con la prospettiva concreta dell’esdebitazione al termine della procedura (generalmente dopo tre anni).
Si tratta quindi di una possibilità concreta di "exit strategy", ancora poco conosciuta, ma estremamente utile per chi, pur senza beni rilevanti, intende rimettersi in gioco.
Se ti trovi in una situazione di sovraindebitamento o stai assistendo un cliente in difficoltà, considera la liquidazione controllata come uno strumento da valutare attentamente. I precedenti giurisprudenziali favorevoli e la normativa vigente offrono oggi un quadro operativo chiaro e, soprattutto, una reale seconda possibilità. Non aspettare che siano le ingiunzioni o le cartelle esattoriali a bussare alla porta: agire subito è il primo passo per ricostruire, contattaci e insieme troveremo la soluzione migliore per le tue esigenze.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.