La voce umana è il primo e più antico strumento. Non è soltanto la capacità biologica di produrre suoni: è il veicolo dell'identità, dell'emozione, del talento forgiato in anni di studio e pratica. Per il cantante, il doppiatore, l'attore, lo speaker radiofonico, la voce è al tempo stesso strumento di lavoro e segno distintivo della persona, al punto che l'ordinamento italiano la riconosce e la tutela su livelli giuridici distinti e concorrenti. L'avvento dell'intelligenza artificiale generativa ha però alterato profondamente questo quadro. Oggi, con pochi minuti di audio di riferimento, un sistema di AI può clonare la voce di un artista con fedeltà pressoché perfetta: riprodurla, farle cantare brani mai registrati, affidarle testi mai pronunciati, inserirla in spot pubblicitari, podcast, trailer cinematografici o contenuti virali su piattaforme digitali, tutto senza che il titolare abbia prestato alcun consenso. Il fenomeno non è più una preoccupazione futura: è un'emergenza giuridica attuale, rispetto alla quale il diritto italiano dispone — finalmente — di strumenti operativi precisi, che tuttavia devono essere conosciuti, rivendicati e presidiati contrattualmente con tempestività.
L'impianto dei diritti connessi: la voce come oggetto giuridico tutelato
Il punto di partenza è la Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore (LDA). L'articolo 80 della LDA riconosce agli artisti interpreti e agli artisti esecutori — definiti come i cantanti, i musicisti, gli attori, i ballerini e tutte le persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno — una serie di diritti esclusivi sulle proprie prestazioni artistiche. Tra questi: il diritto di autorizzare la fissazione delle prestazioni, la loro riproduzione diretta o indiretta, la comunicazione al pubblico, la distribuzione, il noleggio e il prestito delle relative fissazioni. L'articolo 81 LDA aggiunge la tutela morale, riconoscendo all'artista il diritto di opporsi a qualsiasi utilizzazione della propria prestazione che possa essere pregiudizievole per il suo onore o la sua reputazione.
La logica di questi diritti connessi — distinti e autonomi rispetto al diritto d'autore sull'opera musicale di cui agli articoli 12 e seguenti della LDA — è che l'interprete non è un mero esecutore passivo: il suo contributo, filtrato attraverso la tecnica vocale, la scelta interpretativa, l'espressività, rende la prestazione artistica un'opera derivata meritevole di protezione autonoma. Questa struttura ha un'implicazione fondamentale per il rapporto tra artista e casa discografica, e più in generale per qualsiasi contratto di licenza che riguardi registrazioni audio: la cessione del master fonografico al produttore non equivale alla cessione di tutti i diritti dell'artista interprete. Il diritto di autorizzare la riproduzione e l'elaborazione della prestazione vocale ai fini dell'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale è un diritto dell'artista, non del produttore, a meno che non sia stato espressamente e consapevolmente ceduto mediante apposita clausola contrattuale.
Questo principio è stato rafforzato con nitidezza dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima civile, con l'ordinanza n. 12956 del 14 maggio 2025, pronunciata nel contenzioso tra Sony Music e gli eredi di Lucio Battisti. La Suprema Corte ha ribadito che la proprietà del master fonografico non assorbe i diritti patrimoniali sull'opera musicale, i quali restano in capo all'autore o ai suoi eredi e sono pienamente disponibili dai loro titolari, confermando la piena legittimità della revoca del mandato alla SIAE come atto coerente con il principio di libera disponibilità dei diritti patrimoniali di cui agli articoli 12 e seguenti della LDA. Per analogia diretta — e giuridicamente fondata —, il produttore che detiene il master non può utilizzarlo per addestrare sistemi di clonazione vocale senza il consenso esplicito dell'artista interprete: il diritto di autorizzare tale utilizzo non gli è mai stato trasferito. Chi dispone del file audio non dispone automaticamente dell'identità vocale che quel file veicola.
Parallelamente ai diritti connessi, la voce rileva come dato personale e — in quanto informazione biometrica che consente l'identificazione univoca della persona — come categoria di dato particolarmente sensibile soggetta alle garanzie del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). La raccolta di campioni vocali, la loro elaborazione e il loro impiego per addestrare sistemi di sintesi vocale costituiscono trattamento di dati personali biometrici, ammissibile esclusivamente in presenza di una valida base giuridica — nel contesto artistico, il consenso esplicito e informato dell'interessato ai sensi dell'articolo 9 del GDPR — e nel rispetto dei principi di finalità limitata e proporzionalità. La violazione di queste norme espone il trasgressore a sanzioni amministrative fino a venti milioni di euro o al quattro per cento del fatturato globale annuo, oltre alla responsabilità civile per i danni cagionati all'interessato.
La tutela penale è stata radicalmente rafforzata dalla Legge 23 settembre 2025, n. 132 — prima legge organica italiana sull'intelligenza artificiale, entrata in vigore il 10 ottobre 2025 —, il cui articolo 26 ha introdotto nel codice penale il nuovo articolo 612-quater, rubricato "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale". La norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, senza il consenso della persona interessata, diffonda immagini, video o voci falsificate o alterate mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, qualora tali contenuti siano idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità e arrechino un danno ingiusto alla persona offesa. Il legislatore ha espressamente incluso le voci tra i beni giuridici protetti, equiparando la clonazione vocale al deepfake visivo sul piano della risposta penale. Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia connesso ad altri reati procedibili d'ufficio, la vittima sia incapace di agire ovvero la condotta sia diretta contro una pubblica autorità: in tali casi si procede d'ufficio. L'articolo 26 della medesima legge introduce altresì un'aggravante generale per i reati commessi con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, che aumenta le pene quando l'impiego dell'algoritmo amplifica la pervasività del danno o ostacola la difesa della vittima.
Clausole contrattuali indispensabili per la protezione dell'artista
Vox clamantis in deserto: il monito latino descrive efficacemente la condizione giuridica di molti artisti, la cui voce protesta ma rimane inascoltata in assenza di un contratto ben strutturato. Come scrisse Rainer Maria Rilke all'incipit delle Elegie Duinesi: «Chi, se io gridassi, mi sentirebbe nel coro degli angeli?». Senza una clausola contrattuale adeguata, anche la voce più potente rimane priva di tutela giuridica effettiva. Il principio romano — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet (Ulpianus, Digesta, 50.17.54): nessuno può trasferire ad altri più diritti di quanti ne abbia — chiarisce che il trasferimento del master o la concessione di una licenza di esecuzione non può mai comprendere il diritto di clonare la voce dell'artista per addestrare un sistema di AI, a meno che tale diritto non sia stato espressamente e specificamente ceduto. Nella pratica contrattuale, tuttavia, molti contratti discografici e di licenza musicale contengono formule omnicomprensive come "in qualsiasi forma, mezzo e tecnologia presenti e future": clausole che le etichette e le piattaforme stanno interpretando, non sempre correttamente, come comprensive dell'AI training. L'assenza di una clausola contraria è il principale fattore di rischio per l'artista.
La Corte di Cassazione ha nel frattempo consolidato la tutela anche sul versante della riservatezza vocale. Con la sentenza n. 5334 del 4 marzo 2025, la Suprema Corte ha ribadito che le registrazioni vocali private godono della protezione costituzionale accordata alla corrispondenza dall'articolo 15 della Costituzione, con la conseguenza che l'utilizzo non autorizzato di tali registrazioni da parte di terzi integra una violazione della segretezza che fonda il diritto al risarcimento del danno. Contestualmente, con la sentenza n. 5936 del 2025, la Cassazione ha confermato questo orientamento, estendendo la tutela ai contenuti vocali conservati su piattaforme e applicazioni digitali. Applicato al contesto artistico, questo filone giurisprudenziale chiarisce che anche le registrazioni di una prestazione vocale affidate a un produttore o a una piattaforma non possono essere liberamente impiegate per finalità diverse e più invasive rispetto a quelle convenute: l'utilizzo per AI training, non previsto contrattualmente, configura un utilizzo non autorizzato che lede i diritti della personalità dell'artista e dà diritto al risarcimento tanto del danno patrimoniale quanto di quello non patrimoniale.
In concreto, chi stipula oggi un contratto discografico, un contratto di management artistico, un contratto di doppiaggio o un accordo di licenza con piattaforme di streaming, distributori digitali o studi di produzione cinematografica, deve presidiare con attenzione una serie di aspetti specifici. Primo: definire espressamente l'ambito dei diritti ceduti, escludendo in modo esplicito l'utilizzo della voce registrata per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, la sintesi vocale, la clonazione vocale e qualsiasi forma di riproduzione algoritmica della prestazione artistica. L'esclusione deve essere formulata in termini positivi — elencando puntualmente i diritti ceduti — e non soltanto negativi, per evitare che clausole di tipo catch-all vengano interpretate come comprensive dell'AI training.
Secondo: inserire una clausola di trasparenza e audit, che obblighi il cessionario o il licenziatario a dichiarare per iscritto i sistemi di intelligenza artificiale ai quali è esposto il materiale audio oggetto del contratto, e a impegnarsi a non cedere a terzi — incluse piattaforme digitali e sviluppatori di AI — i diritti sull'audio senza il preventivo consenso scritto dell'artista. La clausola dovrebbe riconoscere all'artista il diritto di verifica periodica, anche attraverso audit indipendenti, con obbligo di rendicontazione a carico della controparte.
Terzo: rafforzare la clausola morale oltre i limiti dell'articolo 81 LDA, prevedendo il diritto dell'artista di opporsi non soltanto agli usi degradanti, ma anche agli usi incompatibili con la propria identità artistica o i propri valori, inclusa la produzione di contenuti generati da AI che imitino o parafrasino la voce dell'artista senza consenso. Questa tutela acquisisce rilievo pratico crescente nel contesto delle piattaforme di raccomandazione algoritmica, dove contenuti AI-generated stilisticamente affini all'artista potrebbero sottrargli audience e opportunità economiche in modo indiretto ma sostanziale.
Quarto: prevedere un meccanismo di revisione contrattuale — una renegotiation clause — che obblighi le parti ad aprire una nuova negoziazione se emergono utilizzi della voce non previsti al momento della firma, compresa l'integrazione di sistemi di clonazione vocale da parte della piattaforma o del produttore. Questo strumento è tanto più rilevante nei contratti pluriennali, in cui l'evoluzione tecnologica è rapida e imprevedibile.
Quinto: inserire una clausola di opt-out dall'AI training esplicita e bilaterale, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 132/2025 e delle previsioni dell'AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689), che impone ai fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali di rispettare le clausole di opt-out dei titolari di diritti e di documentare la conformità alle leggi europee sul copyright. La clausola deve stabilire che il materiale audio è espressamente escluso da qualsiasi dataset di addestramento, con previsione di una penale contrattuale significativa e immediatamente esigibile in caso di violazione, affiancata al diritto dell'artista di risolvere il contratto per inadempimento grave.
Sul fronte dei rimedi in caso di clonazione vocale non autorizzata già consumata, l'artista dispone oggi di un arsenale composito: la tutela civile per risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi degli articoli 80, 81 e 158 LDA, nonché degli articoli 2043 e 2059 del codice civile; la tutela penale mediante querela per il reato di cui all'articolo 612-quater c.p. introdotto dalla Legge 132/2025; la tutela amministrativa tramite segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali per violazione del GDPR; infine, il provvedimento cautelare d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile per l'immediata inibizione della diffusione del contenuto e il sequestro dei supporti. La competenza spetterà al Tribunale ordinario in composizione collegiale ovvero alla sezione specializzata in materia di impresa, in ragione della natura proprietà-intellettuale della domanda.
La voce dell'artista non è un dato grezzo da elaborare: è il risultato di una vita dedicata all'espressione. Proteggerla nell'era dell'intelligenza artificiale richiede consapevolezza giuridica, contratti strutturati con cura e, quando necessario, la capacità di agire con tempestività e determinazione davanti alle sedi competenti.
Redazione - Staff Studio Legale MP