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Italiano all'estero: il testamento che manca e l'eredità che si complica - Studio Legale MP - Verona

Immagina di essere un cittadino italiano che da vent'anni vive e lavora in Germania. Hai una casa di famiglia in provincia di Verona, un conto corrente a Francoforte e un appartamento acquistato a Monaco. Muori senza aver fatto testamento. In quel momento si aprono due scenari paralleli e in parte contraddittori: la Germania gestirà la successione dei tuoi beni tedeschi secondo il proprio diritto, mentre i tuoi figli scopriranno — molto probabilmente con sorpresa — che la casa veronese è soggetta alle regole italiane sulla quota di legittima, con tempi, costi e adempimenti duplicati. Questa non è un'ipotesi astratta. È una situazione sempre più diffusa, che il legislatore italiano e la giurisprudenza europea hanno progressivamente inquadrato, ma che resta pericolosamente sottovalutata da chi pianifica la propria vita fuori dall'Italia senza pensare a cosa accade dopo.

Il quadro normativo: residenza abituale, professio iuris e il rischio del rinvio

Il Regolamento (UE) n. 650/2012, applicabile alle successioni aperte dal 17 agosto 2015, ha introdotto nell'Unione europea il principio dell'unitarietà della successione: l'intera eredità è regolata da un'unica legge, che in via generale è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento del decesso. Questo significa, nell'esempio sopra, che la successione del cittadino italiano residente in Germania sarà — in assenza di scelta — interamente disciplinata dal diritto tedesco, inclusa la casa di Verona.

La residenza abituale, tuttavia, non è un concetto anagrafico: non coincide automaticamente con la residenza fiscale né con l'iscrizione all'AIRE. Il Regolamento richiede una valutazione globale delle circostanze di vita del defunto, tenendo conto della durata e della regolarità del soggiorno, delle motivazioni del trasferimento e dei legami familiari e sociali nel Paese di residenza. È dunque possibile che un italiano trasferitosi all'estero da poco — o che mantenga forti legami con l'Italia — veda la propria successione regolata comunque dalla legge italiana, con ulteriori incertezze per gli eredi.

Il Regolamento offre però uno strumento fondamentale per eliminare questa incertezza: la professio iuris, vale a dire la possibilità per il de cuius di scegliere espressamente, in una disposizione a causa di morte, che alla propria successione si applichi la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza. L'italiano residente in Germania può dunque optare per il diritto italiano; il cittadino straniero residente in Italia può optare per il diritto del Paese di cui è cittadino. La scelta deve essere espressa o chiaramente desumibile dalle disposizioni testamentarie e vale per l'intera successione.

Qui si annida il problema più insidioso. Molti ordinamenti extraeuropei — tra cui quello statunitense e quelli anglosassoni in generale — sono scissionisti: distinguono i beni mobili, regolati dalla legge del domicilio, dagli immobili, regolati dalla legge del luogo in cui si trovano (lex rei sitae). Per effetto del meccanismo di rinvio previsto dall'art. 34 del Regolamento, quando la legge designata dalla residenza abituale del de cuius rinvia a sua volta alla legge italiana per i beni immobili siti in Italia, si produce la cosiddetta scissione successoria: si aprono di fatto due successioni parallele, ciascuna regolata da una legge diversa. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 5 febbraio 2021 n. 2867, hanno confermato che l'ordinamento italiano accetta questo rinvio indietro e la conseguente possibile formazione di masse distinte, ciascuna assoggettata a norme differenti. La conseguenza pratica è spesso inattesa: anche chi non ha mai vissuto in Italia può vedere la propria casa italiana soggetta alle regole successorie italiane, compresa la tutela dei legittimari.

È utile segnalare che — secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza italiana e confermato a livello europeo — la disciplina della quota di legittima non costituisce di per sé un principio di ordine pubblico internazionale: una legge straniera che non la preveda può quindi trovare applicazione in Italia senza che ciò integri automaticamente una violazione dell'ordine pubblico. Questo significa che, per effetto di una professio iuris che designi la legge di un Paese privo di successione necessaria (come il diritto inglese o quello di molti Stati americani), i figli italiani potrebbero in astratto vedere azzerata la propria quota riservata. Il limite è però significativo: se i legittimari sono residenti in Italia al momento della morte, l'art. 46 comma 2 della Legge 218/1995 — che nell'area extra-Regolamento continua a operare — preserva espressamente i loro diritti. All'interno del Regolamento, il limite è invece la clausola di ordine pubblico di cui all'art. 35, la cui applicazione concreta rimane oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale aperto.

Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza 7 novembre 2024, causa C-291/23, LS c. PL, ECLI:EU:C:2024:938, chiarendo che, ai fini dell'art. 10 del Regolamento n. 650/2012, per stabilire la competenza sussidiaria dei giudici dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari, occorre verificare la presenza di tali beni al momento della morte del de cuius — e non al momento della proposizione della domanda. La pronuncia riguardava la successione di una persona con doppia cittadinanza egiziana e tedesca, deceduta in Egitto ma con beni situati in Germania, e ha rilevanza diretta per tutte le situazioni in cui i beni vengono trasferiti o liquidati dopo l'apertura della successione.

Sul piano della giurisprudenza di merito, un caso paradigmatico è quello esaminato dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1356/2022, relativo alla successione di una cittadina italo-americana residente da oltre cinquant'anni negli Stati Uniti, con un testamento redatto a New York che disponeva dell'intero patrimonio — compreso un immobile in Italia — a favore della sorella, escludendo i figli. Il Tribunale ha ritenuto che il meccanismo del rinvio ex art. 34 del Regolamento imponesse l'applicazione della legge italiana all'immobile situato nel territorio nazionale, con conseguente operatività delle norme sulla legittima in favore dei figli esclusi. Il caso illustra plasticamente la trappola del silenzio testamentario: anche una professio iuris implicita — come quella che il Tribunale ha ravvisato nel richiamo alla legge californiana contenuto nel testamento newyorkese — non risolve il problema del rinvio per gli immobili italiani, se la legge designata è scissionista.

La riforma fiscale del 2025 e il nuovo onere di autoliquidazione

A complicare ulteriormente il quadro interviene la riforma del Testo Unico Successioni operata dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139: le nuove disposizioni si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 2025 e il Testo Unico riformato trova piena applicazione dal 1° gennaio 2026, con i principali chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 3/E del 16 aprile 2025.

La novità più rilevante è l'introduzione del principio di autoliquidazione: non è più l'ufficio fiscale a calcolare l'imposta di successione, ma è il contribuente stesso a determinarla in sede di dichiarazione e a versarla entro novanta giorni dal termine di presentazione, con possibilità di rateazione. In una successione internazionale — dove i beni si trovano in più Paesi, la legge applicabile può essere straniera, e gli eredi spesso non conoscono con precisione la composizione dell'asse ereditario — questo nuovo regime espone gli eredi a un rischio concreto di errori di calcolo, con potenziale applicazione di sanzioni.

Sul piano della territorialità fiscale, il quadro rimane ancorato all'art. 2 del D.Lgs. 346/1990: se il defunto era residente in Italia al momento della morte, l'imposta è dovuta su tutti i beni e diritti trasferiti, ovunque situati; se era residente all'estero, l'imposta italiana colpisce solo i beni esistenti nel territorio dello Stato. Il pericolo principale è la doppia imposizione: lo stesso bene può essere tassato sia dallo Stato di residenza del defunto sia da quello in cui il bene si trova. Il legislatore italiano vi pone rimedio, in via unilaterale, con l'art. 26, comma 1, lett. b) del Testo Unico Successioni, che riconosce un credito d'imposta: dall'imposta di successione dovuta in Italia si detrae quella versata a uno Stato estero in dipendenza della medesima successione, in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell'imposta italiana proporzionale al loro valore. Per alcuni Paesi operano inoltre convenzioni bilaterali specifiche — tra cui quella tra Italia e Germania del 1989 — che disciplinano diversamente la ripartizione del prelievo.

Vi è infine un profilo spesso trascurato nella pratica: il cittadino italiano residente all'estero che non esercita la professio iuris a favore della legge italiana, e la cui successione è quindi regolata dalla legge straniera, può comunque essere soggetto all'imposta di successione italiana per i beni situati in Italia. La legge applicabile e la legge fiscale operano su piani distinti: il Regolamento non disciplina la materia tributaria, che resta soggetta alle norme di ciascuno Stato. Risultato: è possibile che gli eredi si trovino ad applicare il diritto tedesco per stabilire chi eredita e in quali quote, e poi dover fare i conti con il fisco italiano per pagare l'imposta su quei beni — in regime di autoliquidazione, entro termini precisi, con il rischio di non conoscere le regole del gioco.

Il giurista romano avrebbe detto vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi vigila, non chi attende. In materia di successione internazionale, questa massima assume un significato pratico preciso. Come osservava Rudolph von Jhering, il diritto non è solo un sistema di regole astratte ma uno strumento di protezione concreta degli interessi: e la protezione non si ottiene subendo passivamente le conseguenze di un sistema normativo non pianificato, ma intervenendo in anticipo per orientarlo.

La successione internazionale del cittadino italiano all'estero è dunque terreno in cui il silenzio — l'assenza di testamento, di professio iuris, di coordinamento tra disposizioni testamentarie in diversi Paesi — ha un costo reale e misurabile. La riforma fiscale del 2025/2026, introducendo l'autoliquidazione dell'imposta in capo agli eredi, sposta sulle famiglie un onere che prima era dell'amministrazione. Chi non ha pianificato per tempo si trova a fronteggiare questa complessità nel momento peggiore: quello del lutto, con tempistiche strette, documentazione da reperire in più Paesi e calcoli da effettuare su masse ereditarie regolate da leggi straniere. La verifica preventiva della propria posizione successoria internazionale — specialmente dopo ogni cambiamento di residenza o acquisizione di beni in un nuovo Paese — non è un lusso, ma una necessità giuridica.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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