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IA genera l'opera: chi è l'autore dopo la L. 132/2025? - Studio Legale MP - Verona

Immagina di aver generato con Midjourney una serie di illustrazioni per la copertina del tuo album: hai scelto lo stile, affinato il prompt in venti iterazioni, selezionato e rielaborato l'output finale. Oppure hai usato ChatGPT per costruire l'ossatura di un romanzo, poi riscritta interamente con la tua voce. Queste opere sono protette dal diritto d'autore in Italia? La risposta, dopo l'entrata in vigore della Legge 23 settembre 2025, n. 132 sull'intelligenza artificiale, non è più né scontata né unitaria — e dipende da un dettaglio che molti trascurano: quanto è misurabile e documentabile il tuo contributo creativo nel processo generativo.

Come scriveva Luigi Ferrajoli, il diritto è uno strumento di garanzia che vale nella misura in cui le sue condizioni sono verificabili. Quando la condizione di tutela è la "creatività umana", occorre capire come si verifica, caso per caso, e cosa ci si deve aspettare da un giudice.

Prima della riforma: il vuoto normativo e la supplenza giurisprudenziale

Fino al 10 ottobre 2025 — data di entrata in vigore della L. 132/2025 — l'ordinamento italiano non conteneva alcuna disposizione specifica sulle opere generate con strumenti di intelligenza artificiale. La legge ha introdotto modifiche dirette ad articoli già esistenti e nuovi articoli all'interno della L. 633/1941, delineando principi chiari sul ruolo dell'AI nella creazione di opere dell'ingegno. Prima di questo intervento, la questione era affidata interamente alla giurisprudenza e alla dottrina.

Il quadro pregresso era dominato dal principio consolidato per cui il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno a condizione che vi sia un atto creativo minimo, riferito alla persona fisica dell'autore. La Corte di Cassazione, con ord. n. 1107/2023, aveva già aperto uno spiraglio: le opere realizzate con il supporto di software possono essere tutelate qualora sia individuabile un apporto creativo umano. Era però una soluzione giurisprudenziale di compromesso, non una risposta normativa organica. L'assenza di disciplina lasciava i creatori in una zona grigia: nessuna norma negava esplicitamente la tutela, ma nessuna la garantiva nemmeno quando l'IA aveva prodotto il novanta per cento dell'output.

Il rischio pratico più sottovalutato di quel periodo era, paradossalmente, opposto a quello che si immagina: non la mancanza di tutela per chi creava con l'IA, ma la possibilità che chiunque rivendicasse la paternità di un'opera generativa senza aver fatto quasi nulla, sfruttando il vuoto normativo. La L. 632/2025 ha chiuso quella porta.

Dopo la riforma: il requisito della creatività umana entra nella LDA

Con la Legge n. 132/2025 del 23 settembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025, l'Italia è divenuta il primo Stato membro dell'UE ad affiancare al Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act") una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale.

Sul piano della proprietà intellettuale, il cambiamento è strutturale. Viene modificato l'art. 1 della Legge sul Diritto d'Autore (L.d.A.), aggiungendo espressamente le opere create "con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale", con la precisazione che la tutela resta riservata solo a opere che costituiscano "risultato del lavoro intellettuale dell'autore".

La tutela non deriva quindi dal semplice utilizzo di uno strumento generativo. Deve essere possibile individuare un contributo creativo umano effettivo, riconducibile alle scelte, alla progettazione, alla selezione o alla rielaborazione compiute dall'autore.

Questo significa che il legislatore ha scelto un modello "contributivo" e non "proprietario": non è l'IA che acquista diritti, né automaticamente chi la possiede o la programma, ma chi dimostra di aver esercitato un'attività intellettuale rilevante nel processo di creazione. La distinzione — semplice da enunciare, difficile da applicare — è destinata a occupare i tribunali per anni.

La legge interviene anche su un fronte spesso trascurato: le attività di text and data mining, confermando che le riproduzioni e le estrazioni di testi e dati mediante sistemi di intelligenza artificiale sono consentite soltanto nel rispetto delle condizioni e delle eccezioni previste dalla normativa sul diritto d'autore. Una disposizione che tocca direttamente i fornitori di modelli generativi addestrati su corpus di opere protette.

Un'opera generata con ChatGPT o Midjourney è protetta in Italia?

La risposta oggi, dopo la L. 132/2025, è: dipende, e il discrimine è il grado di intervento creativo umano verificabile. Il prompt da solo non basta: immettere una riga di testo in un sistema generativo e accettare il primo output è difficilmente qualificabile come "lavoro intellettuale dell'autore" nel senso voluto dalla nuova norma. Viceversa, un processo in cui il creatore definisce l'obiettivo estetico, seleziona iterativamente gli output, rielabora manualmente il risultato, compie scelte di composizione e di stile documentate — quell'apporto è valutabile dal giudice come contributo creativo personale.

La giurisprudenza italiana di merito ha recentemente ribadito i parametri della creatività minima. Il Tribunale di Napoli, Sezione Imprese, con sentenza 8 maggio 2026, n. 7599 ha confermato che ai fini della tutela del diritto di autore il concetto giuridico di "creatività" non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta. Questa precisazione è rilevante per le opere miste uomo-IA: non si chiede che l'intervento umano produca qualcosa di radicalmente nuovo, ma che esprima l'impronta individuale di chi ha operato le scelte creative.

Sulla stessa linea, il Tribunale di Napoli, con sentenza 21 aprile 2026, n. 6467, ha chiarito che la creatività richiesta dalla legge sul diritto d'autore non coincide con la novità assoluta ed è sufficiente che l'opera esprima l'impronta personale dell'autore, anche in misura minima. Il principio — applicato a un'opera tradizionale — è direttamente trasponibile alle opere generate con IA: ciò che conta non è il mezzo, ma la traccia soggettiva che il processo lascia nell'opera.

Il confronto con il sistema statunitense è illuminante e, per certi versi, avvertente. Il 2 marzo 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di esaminare il caso Thaler v. Perlmutter, lasciando in vigore le pronunce dei tribunali inferiori che avevano stabilito un principio chiave: le opere create interamente dall'intelligenza artificiale, senza un coinvolgimento umano significativo, non possono ricevere protezione del copyright ai sensi della legge statunitense vigente.

È però importante non fraintendere la portata di quel precedente. Un diniego di certiorari non è una pronuncia sul merito. Non stabilisce precedenti. Lascia semplicemente in vigore la decisione del tribunale inferiore. Il caso Thaler riguardava un'opera generata esclusivamente dall'IA, senza alcun intervento umano nel processo creativo: il dottor Thaler non ha nemmeno formulato un prompt al sistema di IA, né ha eseguito modifiche o alterazioni all'immagine finale generata autonomamente. Uno scenario estremo che, nella pratica quotidiana dei creativi, è assai raro.

Il vero terreno di confronto — che né il caso Thaler né ancora la L. 132/2025 risolvono pienamente — è quello delle opere ibride: prodotte in parte dall'IA, in parte dall'intervento umano. Le opere che combinano elementi generati dall'IA con chiari contributi creativi umani possono ancora beneficiare di protezione, ma solo per le porzioni di autoria umana. Questo approccio "modulare" è coerente con il testo italiano riformato, ma impone al titolare dell'opera un onere probatorio nuovo e spesso sottovalutato: documentare ex ante il processo creativo, non limitarsi a rivendicarne la titolarità ex post.

Come recita il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è vigile. In materia di opere generate con IA, questa massima ha oggi un significato pratico preciso: l'autore che non conserva traccia del proprio processo creativo rischia di non poter far valere i propri diritti.

I decreti attuativi della L. 132/2025, attesi entro ottobre 2026, dovranno sciogliere almeno due nodi aperti: la definizione operativa di "apporto creativo umano rilevante" e l'individuazione delle modalità probatorie ammissibili per dimostrarlo in giudizio. Fino a quel momento, l'incertezza applicativa è concreta e non va sottovalutata da chi opera professionalmente nel settore creativo.

Il punto forse più acuto — e meno discusso — è che la L. 132/2025 tutela il creatore umano, ma non risolve il problema speculare: chi risponde se un modello generativo produce un'opera che viola il diritto d'autore di terzi? La risposta a questa domanda, ancora aperta, sarà probabilmente il prossimo fronte del contenzioso autorale nell'era dell'IA generativa.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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