La tutela completa offerta dallo Studio Legale Marco Panato: dalla trattativa con l’assicurazione alle perizie medico-legali e, se necessario, al giudizio, per risarcire ogni danno da incidente (auto, moto, bici o pedone) senza spese legali a carico del cliente.
Gli incidenti stradali sono eventi purtroppo frequenti e spesso traumatici. Secondo i dati ISTAT, nel 2022 in Italia si sono verificati oltre 165.000 sinistri stradali, con più di 3.100 morti e 223.000 feriti, un incremento rispetto agli anni precedenti. Di fronte a numeri così allarmanti, è fondamentale conoscere i propri diritti e poter contare sull’assistenza di un avvocato esperto in infortuni stradali. Lo Studio Legale Marco Panato di Verona offre proprio questo: un supporto legale completo alle vittime di incidenti, per ottenere il risarcimento danni integrale in ogni situazione, dal tamponamento tra veicoli all’investimento di un pedone, dall’incidente in moto o bicicletta al sinistro causato da un ostacolo o da un animale sulla strada. In questa guida pratica illustreremo la disciplina generale degli incidenti stradali in Italia, le diverse casistiche e come lo Studio assiste i clienti dal momento del sinistro fino alla conclusione della pratica, sia in fase stragiudiziale (trattative e accordi) sia in fase giudiziale (causa in tribunale se necessaria). Evidenzieremo inoltre le ultime novità normative (2023–2025) e l’approccio “senza pensieri” adottato dallo Studio, che consente al cliente di non anticipare spese legali, poiché nella maggior parte dei casi in cui la ragione è dalla sua parte gli onorari dell’avvocato vengono richiesti alla compagnia assicurativa del responsabile.
La materia degli incidenti stradali – o infortunistica stradale – è regolata da una serie di norme del Codice Civile, del Codice della Strada e del Codice delle Assicurazioni Private, oltre che da una vasta giurisprudenza. In caso di sinistro, l’obiettivo principale è individuare le responsabilità e quantificare i danni subìti, per poi ottenere il giusto risarcimento attraverso l’assicurazione del colpevole (o tramite altri strumenti come il Fondo di Garanzia nei casi particolari che vedremo). Vediamo le varie situazioni tipiche:
Negli incidenti che coinvolgono due o più veicoli, la regola fondamentale è fissata dall’art. 2054 del Codice Civile. In particolare, in caso di scontro tra veicoli si presume iuris tantum (fino a prova contraria) che ciascun conducente abbia contribuito in egual misura al sinistro. Questa presunzione legale di corresponsabilità al 50% significa che, se non si riesce a dimostrare diversamente, entrambi i conducenti saranno ritenuti parzialmente colpevoli e ciascuno risarcirà metà dei danni dell’altro. Tale regola incentiva i conducenti a fornire prove chiare sulla dinamica: chi vuole evitare di pagare parte del danno deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente e che la colpa è interamente dell’altro.
Naturalmente, spesso le indagini (verbali delle autorità, testimonianze, perizie cinematiche) consentono di accertare un responsabile principale. La Cassazione ha chiarito che la presunzione del 50% non va applicata in modo automatico non appena si individui una colpa grave di uno dei conducenti: occorre piuttosto verificare se la condotta di quest’ultimo sia stata talmente abnorme e assorbente da spiegare da sola la causazione del sinistro. In altre parole, se l’incidente è dipeso esclusivamente dalla condotta colposa di un conducente, in modo così determinante da non lasciare spazio a contributi causali dell’altro, allora il danneggiato può essere esonerato da ogni addebito. Ad esempio, si pensi al caso in cui un’auto invade completamente la corsia opposta causando uno scontro frontale: il conducente avversario, pur coinvolto nello scontro, potrebbe essere ritenuto senza colpa effettiva se provi di non aver potuto fare nulla per evitare l’impatto. L’onere della prova, però, è a suo carico. Diversamente, se permangono incertezze, opererà il concorso paritario ex art. 2054 co.2 c.c..
Dal punto di vista pratico, quando un veicolo tampona quello che lo precede, vige quasi sempre una presunzione di colpa del tamponante (per violazione della distanza di sicurezza). Al contrario, in caso di scontro laterale a un incrocio, può essere invocata la mancata precedenza o il passaggio col semaforo rosso da parte di uno dei conducenti. In tutte queste situazioni, avere un avvocato esperto in incidenti stradali è fondamentale per raccogliere le prove necessarie (foto, rilievi tecnici, testimonianze) e costruire una solida argomentazione che attribuisca la colpa alla controparte, superando se possibile la presunzione di corresponsabilità iniziale.
I motociclisti purtroppo rappresentano una categoria ad alto rischio sulle strade. Gli incidenti che coinvolgono moto o scooter spesso provocano danni fisici seri al conducente delle due ruote, data la minore protezione rispetto a un’auto. Dal punto di vista giuridico, un sinistro moto-auto viene trattato come un normale scontro tra veicoli a motore, quindi valgono le regole viste sopra (presunzione di colpa ripartita se non si prova una responsabilità prevalente). Tuttavia, nei fatti la dinamica tipica vede frequentemente l’automobilista distratto o imprudente: ad esempio, l’auto che svolta senza vedere la moto che sopraggiunge, oppure che apre improvvisamente la portiera (dooring), o ancora l’automobilista che non rispetta la precedenza. In tali casi, il motociclista avrà diritto al risarcimento integrale dei danni, purché si dimostri la colpa esclusiva dell’automobilista.
Va detto che anche al motociclista è richiesta prudenza: la velocità eccessiva o manovre azzardate possono costargli l’addebito di un concorso di colpa. Ad esempio, se la moto procedeva molto oltre i limiti di velocità e ciò ha reso impossibile all’automobilista vederla in tempo, i giudici potrebbero ridurre il risarcimento riconosciuto al motociclista in proporzione alla sua condotta. Un altro aspetto peculiare è l’uso del casco: il mancato utilizzo del casco protettivo (obbligatorio) da parte del motociclista costituisce una grave negligenza che, in caso di lesioni al capo, comporta una riduzione del risarcimento (concorso colposo ex art. 1227 c.c.), poiché una parte del danno è conseguenza della scelta del danneggiato di non proteggersi adeguatamente.
In ogni caso di incidente in moto, lo Studio Legale supporta il cliente nell’intero iter: dalla ricostruzione tecnica della dinamica (anche avvalendosi di periti ingegneri cinematici convenzionati) fino alla quantificazione accurata delle lesioni personali subìte, tramite una perizia medico-legale. L’obiettivo è ottenere dall’assicurazione il giusto ristoro di tutti i danni, inclusi quelli spesso patiti dai motociclisti come il danno biologico (invalidità temporanee e permanenti), il danno morale e le spese per la moto (riparazione o perdita totale del veicolo, equipaggiamento danneggiato, ecc.).
La crescente diffusione di biciclette e monopattini elettrici nelle città ha portato a numerosi incidenti tra questi mezzi leggeri e i veicoli a motore. I ciclisti (e i conducenti di monopattini) sono considerati utenti deboli della strada, analogamente ai pedoni, perché maggiormente vulnerabili. Il Codice della Strada prevede obblighi stringenti a carico degli automobilisti nei loro confronti: ad esempio, nell’aggiornamento del 2023 sono stati introdotti controlli più severi per sanzionare chi non dà la precedenza a pedoni e ciclisti negli attraversamenti, anche tramite accertamenti da remoto con telecamere. Inoltre, è stato ribadito l’obbligo per l’automobilista di usare la massima prudenza e mantenere una distanza laterale di sicurezza quando supera una bicicletta, per evitare urti o spiacevoli cadute causate dallo spostamento d’aria.
Dal punto di vista civilistico, se un velocipede è investito da un’automobile la dinamica viene assimilata a un urto veicolo-vittima: il ciclista (o monopattinista) avrà diritto al risarcimento dal conducente dell’auto, a meno che quest’ultimo dimostri che la colpa dell’incidente è esclusivamente del ciclista stesso (evenienza più rara, ma possibile ad esempio se il ciclista attraversa improvvisamente fuori dalle strisce o contromano). I ciclisti devono infatti rispettare le regole a loro destinate (art. 182 CdS: procedere su un’unica fila, usare le piste ciclabili se presenti, ecc.), ma eventuali infrazioni di norma riducono solo parzialmente il risarcimento, salvo casi eccezionali. In generale, visto il dovere di attenzione rinforzata verso gli utenti deboli, l’automobilista che urta un ciclista dovrà provare circostanze davvero particolari per esimersi da responsabilità.
Lo Studio Marco Panato ha seguito sinistri bici-auto sia dal lato dei ciclisti investiti (ottenendo per loro il risarcimento integrale dei danni fisici, materiali e morali), sia tutelando automobilisti ingiustamente accusati quando il comportamento del ciclista era stato imprudente. In questi casi, diventa cruciale ricostruire l’evento: testimonianze, rilievi sul luogo e competenze tecniche possono fare la differenza nel dimostrare se, ad esempio, il ciclista ha tagliato la strada all’improvviso. Anche per i monopattini elettrici, relativamente nuovi sulle strade, valgono principi analoghi: il 2023 ha visto l’introduzione di regole ad hoc (obbligo di assicurazione in arrivo, limiti per i neopatentati alla guida di auto potenti, ecc.), ma in caso di incidente con un’auto sarà sempre verificato se il conducente del veicolo a motore ha rispettato l’obbligo generale di prudenza.
L’investimento di un pedone da parte di un veicolo è uno degli incidenti più delicati, perché coinvolge l’incolumità di una persona indifesa. In queste situazioni la legge e i giudici tendono (giustamente) a offrire la massima tutela al pedone-vittima. Il Codice della Strada all’art. 191 impone ai conducenti di dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce e, in generale, di fermarsi in presenza di pedoni in attraversamento. Anche se il pedone attraversa fuori dalle strisce, il conducente deve comunque adottare ogni cautela possibile per evitare l’impatto. La Cassazione ha più volte ribadito che il conducente di un’auto deve prevedere anche comportamenti imprudenti o anomali dei pedoni, moderando la velocità in luoghi e orari di possibile presenza di persone sulla carreggiata (aree urbane, zone con negozi, scuole, fermate autobus, ecc.). Solo quando il comportamento del pedone rappresenti un fattore del tutto eccezionale, imprevedibile e inevitabile – ad esempio un attraversamento repentino e impossibile da avvistare in tempo nonostante il conducente rispettasse tutte le regole di prudenza – la responsabilità del conducente può essere esclusa. Questa situazione limite (il cosiddetto caso fortuito causato dalla vittima stessa) si verifica raramente; più frequente è invece un concorso di colpa del pedone, qualora questi abbia violato norme di prudenza (attraversando col rosso, lontano dalle strisce, di notte in zona buia, ecc.). In tali casi i giudici possono attribuire al pedone una percentuale di responsabilità concorrente (ad esempio 30% al pedone e 70% al conducente), riducendo in pari misura il risarcimento dovutogli.
Per una vittima pedone, ottenere il risarcimento richiede di provare l’investimento e il danno subito, mentre sarà il conducente eventualmente a dover dimostrare la condotta colposa del pedone per diminuire la propria responsabilità. Lo Studio Legale Panato assiste numerosi pedoni vittime di investimento a Verona e provincia, affiancandoli sin dai primi passi: dalla richiesta risarcitoria alla compagnia assicurativa del veicolo investitore, comprensiva di tutta la documentazione medica (certificati di pronto soccorso, referti, etc.), fino alla fase peritale per quantificare le lesioni. In questa fase il ruolo del medico legale convenzionato con lo Studio è essenziale: egli valuta l’entità del danno biologico (invalidità permanente espressa in punti percentuali e in giorni di inabilità temporanea) e altri postumi (danno estetico, ecc.), permettendo poi all’avvocato di tradurre tali valutazioni in una richiesta economica conforme alle tabelle vigenti. Va ricordato infatti che in Italia esistono tabelle monetarie per liquidare il danno alla persona: dal 2022–2023 quasi tutti i tribunali utilizzavano la cosiddetta Tabella di Milano, ma dal 5 marzo 2025 è entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (TUN) prevista dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, che uniforma su scala nazionale il valore del risarcimento per le lesioni gravi (10–100% di invalidità). Questa riforma (D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12) ha introdotto criteri unificati anche per il danno morale e per l’invalidità temporanea, così da evitare disparità di trattamento tra vittime a seconda della città competente. Lo Studio è costantemente aggiornato su tali novità normative e applica le nuove tabelle per massimizzare il risarcimento dei propri clienti.
Un caso particolare di sinistro stradale è quello provocato dall’attraversamento di un animale sulla carreggiata. Qui occorre distinguere: se l’animale è domestico (ad es. un cane sfuggito al proprietario, un cavallo incustodito), la legge – art. 2052 c.c. – è chiarissima nell’attribuire la responsabilità al proprietario o a chi ne aveva la custodia. Questi risponde in modo oggettivo dei danni causati dall’animale, salvo provare il caso fortuito (cioè un evento imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile il controllo sull’animale). In pratica, se un cane provoca un incidente e il proprietario non aveva adottato misure idonee (guinzaglio, recinzione, museruola se dovuta), sarà tenuto a risarcire pienamente i danni agli automobilisti o motociclisti coinvolti.
Più complesso è il caso di animali selvatici (es. un cinghiale, un capriolo o un cervo che attraversa la strada). Per molti anni c’è stato dibattito su chi dovesse pagare questi danni, non essendoci un “proprietario” dell’animale selvatico. La giurisprudenza recente ha però raggiunto un orientamento consolidato: la responsabilità ricade sulla Regione (o sull’ente locale preposto alla gestione faunistica) in base sempre all’art. 2052 c.c.. In sostanza la Regione è considerata dalla legge come il “custode” della fauna selvatica sul proprio territorio e quindi ne sopporta la responsabilità civile: se investo un cinghiale su una strada, potrò chiedere i danni all’ente pubblico (ad esempio la Regione Veneto) invocando la presunzione di responsabilità a suo carico. Questo indirizzo, confermato anche da una recente ordinanza della Cassazione nel 2025, ha il vantaggio di alleggerire l’onere della prova per il danneggiato: quest’ultimo deve solo dimostrare la dinamica del sinistro (luogo, ora, impatto con l’animale) e possibilmente che l’attraversamento è stato improvviso e imprevedibile, mentre spetta alla Regione provare il contrario, ossia che ricorre il caso fortuito. Per andare esente da responsabilità, l’ente dovrà dimostrare che la presenza dell’animale sulla strada era un evento eccezionale e non evitabile, al di fuori di ogni possibilità di controllo (ad esempio un animale scappato da un’oasi protetta a causa di un evento naturale imprevedibile). In mancanza di questa prova liberatoria, la Regione dovrà risarcire tutti i danni (danni al veicolo, lesioni fisiche agli occupanti, ecc.).
È importante agire subito in caso di incidente con fauna selvatica, avvisando se possibile le autorità (Polizia Stradale, Carabinieri Forestali) affinché redigano un verbale sull’accaduto, utile poi per la richiesta risarcitoria. Lo Studio Legale Panato ha esperienza anche in questi casi particolari: predisponiamo le richieste di risarcimento agli enti pubblici competenti e, se necessario, procediamo in giudizio contro di essi. Spesso le compagnie assicurative tradizionali non coprono i danni da animali selvatici (a meno di garanzie specifiche nel contratto Kasko), per cui l’azione verso l’ente è l’unica via per il recupero. Invece, se l’incidente è causato da un animale domestico, si agirà verso il proprietario e la sua assicurazione (qualora abbia, ad esempio, una polizza per la responsabilità civile verso terzi).
Un’ulteriore categoria di incidenti stradali è quella dovuta a cattiva manutenzione della strada o a ostacoli improvvisi sul manto stradale. Si pensi alle buche nell’asfalto, ai dossi non segnalati, ai detriti o oggetti caduti sulla carreggiata, o ancora alla presenza di olio o ghiaccio non trattato. In tutti questi frangenti, se un veicolo subisce un danno (es. foratura, rottura cerchio, uscita di strada) o una persona riporta lesioni (caduta in moto o in bici, investimento di un pedone che inciampa), il responsabile potenziale è l’ente proprietario o gestore della strada (Comune, Provincia, concessionario tipo ANAS o Autostrade per l’Italia, ecc.). La base giuridica per chiedere il risarcimento è l’art. 2051 c.c., danno cagionato da cosa in custodia: la strada aperta al pubblico è considerata bene in custodia dell’ente, che ne risponde per i danni derivanti dalle sue condizioni, salvo provare il caso fortuito. In termini pratici, il Comune risponde per la buca stradale che causa un incidente se non dimostra che l’evento era imprevedibile o che il danneggiato poteva facilmente evitarlo con normale diligenza. La Cassazione da tempo applica l’art. 2051 c.c. alle strade, ritenendo che anche se la rete viaria è estesa, l’ente deve predisporre adeguati sistemi di controllo e manutenzione; solo una condotta abnorme dell’utente o un evento esterno imprevedibile possono esonerarlo. Ad esempio, se un motociclista cade per una grossa buca non segnalata, il Comune potrà evitare la condanna solo provando che, poniamo, la buca si era creata pochi minuti prima per un fatto imprevedibile e che nessuna segnalazione era ancora pervenuta. Se invece la buca era presente da tempo, o dovuta a cattiva manutenzione, l’ente sarà responsabile. Anche l’eventuale imprudenza del danneggiato (es. velocità eccessiva, distrazione) potrà semmai configurare un concorso di colpa riducendo il risarcimento, ma non elimina del tutto la responsabilità dell’ente custode, a meno che la condotta del danneggiato sia stata talmente incauta da essere la sola causa del danno (ad esempio, attraversare di corsa un tratto transennato).
Per far valere questi diritti contro gli enti pubblici, è spesso necessario affrontare un percorso tecnico-legale accurato. Lo Studio Legale Marco Panato, attivo anche nel campo del diritto amministrativo, conosce bene le procedure per chiamare in causa la Pubblica Amministrazione: dalla denuncia del sinistro all’ente competente (ad esempio, segnalazione al Comune con richiesta danni) fino all’eventuale causa civile davanti al tribunale. In questi casi disponiamo di consulenti tecnici (ingegneri, geometri) che possono eseguire accertamenti sul luogo, fotografici e di misurazione, per dimostrare la presenza del vizio stradale e il nesso causale con l’incidente. È importante, subito dopo l’accaduto, reperire prove: fotografare la buca o l’ostacolo, raccogliere testimonianze di passanti, conservare fatture di riparazione del veicolo danneggiato. Tutto ciò sarà utile al vostro avvocato per costruire un fascicolo probatorio solido. In molti casi, la sola presentazione di una perizia tecnico-fotografica convincente spinge l’ente a risarcire in via stragiudiziale il danno, senza bisogno di andare in causa.
Affrontato il panorama delle responsabilità nelle varie tipologie di sinistro, vediamo come si procede concretamente per ottenere il risarcimento. Lo Studio Legale Marco Panato segue un collaudato iter “dal sinistro al saldo” che mette il cliente al centro, sollevandolo dalle incombenze burocratiche e dalle dispute con le assicurazioni. I passaggi principali sono:
Consulenza iniziale e valutazione senza impegno: appena dopo l’incidente, è consigliabile consultare quanto prima un avvocato per incidenti stradali a Verona. Lo Studio offre una valutazione gratuita e senza impegno del caso: l’avvocato esaminerà la dinamica riferita, la documentazione disponibile (CID, verbale delle autorità, foto, referti medici) e darà un primo parere sulla fattibilità della richiesta di risarcimento e sulle strategie da adottare. Questa fase iniziale serve anche a stimare in via preliminare l’entità dei possibili risarcimenti (danno materiale al veicolo, danno biologico e morale da lesioni, spese mediche, danno da fermo tecnico, ecc.) e a informare il cliente dei suoi diritti.
Messa in mora e apertura del sinistro: successivamente, l’avvocato si occupa di notificare il sinistro alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile (o, nei casi particolari, al responsabile civile diretto: ad es. al proprietario dell’animale o all’ente gestore della strada). In genere si invia una richiesta risarcitoria formale, in cui si descrivono i fatti, si indicano le ragioni per cui l’assicurato loro cliente è in colpa e si quantificano (o si riservano) i danni subiti. Questa lettera di messa in mora è un atto importante perché fa decorrere i termini legali entro cui l’assicurazione deve rispondere. Infatti, a norma dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), la compagnia deve formulare un’offerta motivata di risarcimento entro termini precisi (in genere 60 giorni per soli danni a cose, 90 giorni se vi sono lesioni, decorrenti dalla completa trasmissione della documentazione medica) oppure comunicare un formale diniego. Recenti interventi normativi hanno sottolineato la necessità di maggior controllo sulle compagnie assicurative, prevedendo sanzioni severe in caso di ritardi ingiustificati nei pagamenti o di offerta inadeguata. Lo Studio Panato cura direttamente tutti i rapporti con l’assicurazione: dalla compilazione del modulo CAI (constatazione amichevole) alla richiesta di perizia sul veicolo danneggiato, fino alla trattativa sull’importo.
Trattativa stragiudiziale e accordo transattivo: nella maggior parte dei casi, l’assistenza legale qualificata consente di ottenere un equo risarcimento in via stragiudiziale, senza dover andare in tribunale. L’avvocato infatti sa come gestire la trattativa con il perito assicurativo e con i liquidatori della compagnia: presenta per tempo tutti i documenti probatori (preventivi e fatture di riparazione, perizia medico-legale sulle lesioni, buste paga per il calcolo del lucro cessante, scontrini di farmaci, ricevute di spese mediche, ecc.), argomenta sulla responsabilità del loro assicurato citando eventualmente articoli di legge e precedenti giurisprudenziali, e soprattutto quantifica il danno in maniera dettagliata e motivata. Grazie alla rete di medici legali convenzionati, lo Studio fornisce all’assicurazione una relazione medico-legale indipendente che attesta i postumi e i punti di invalidità subiti dal cliente, calcolando il relativo valore secondo le tabelle vigenti (come visto, la nuova Tabella Unica Nazionale dal 2025 per macrolesioni, oppure il D.M. annuale per le microlesioni fino a 9%). Ciò pone il danneggiato in posizione di forza nel negoziato, evitando che la compagnia sottostimi il danno. È prassi del nostro Studio tentare sempre la via della composizione bonaria nell’interesse del cliente: se l’assicurazione formula un’offerta congrua, si procede a formalizzare l’accordo transattivo e al pagamento. Ricordiamo che, quando il cliente non ha colpa, le somme risarcitorie includono anche le spese legali esterne: generalmente l’assicurazione della controparte riconosce un importo per la parcella dell’avvocato del danneggiato, secondo parametri di legge. In questo modo il cliente riceve il risarcimento netto convenuto, senza dovervi decurtare i costi dell’assistenza legale. Nella maggior parte dei casi, quindi, il nostro compenso è pagato dalla compagnia assicurativa del responsabile, non dal cliente innocente.
Negoziazione assistita obbligatoria: qualora la trattativa stragiudiziale non porti a un risultato soddisfacente (ad esempio l’assicurazione contesta la responsabilità o offre una somma troppo bassa), prima di agire in giudizio occorre per legge esperire il tentativo di negoziazione assistita. Dal 2015, infatti, l’ordinamento impone che chi intende promuovere una causa per risarcimento danni da circolazione stradale debba invitare prima la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione, con l’assistenza degli avvocati di entrambe le parti. Si tratta di un tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale: la parte danneggiata, tramite il proprio legale, invia un invito formale al responsabile (e alla sua compagnia) a negoziare un accordo amichevole entro un certo termine (indicativamente 30 giorni). Se la controparte rifiuta o non risponde entro i termini, la condizione si considera avverata e si può procedere con la causa. Lo Studio Panato segue con rigore questa procedura, redigendo l’invito a negoziazione assistita e consigliando il cliente sui possibili esiti. In alcuni casi, il confronto diretto tra le parti in sede di negoziazione (magari di fronte a elementi nuovi o a perizie giurate) porta a chiudere la vertenza senza andare in giudizio, con notevole risparmio di tempo.
Azione giudiziale e contenzioso: se anche la negoziazione fallisce (o se la controparte neppure aderisce), non resta che la causa civile. In tribunale il nostro Studio offre una assistenza completa: dall’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione, alla rappresentanza in tutte le udienze, fino alla sentenza finale. Affrontare un contenzioso richiede preparazione tecnica e pazienza (i tempi giudiziari possono essere significativi), ma in certe situazioni è l’unica via per ottenere giustizia – ad esempio quando vi è disaccordo sulla dinamica (ciascuno accusa l’altro), oppure contestazioni sulla quantificazione (lesioni gravissime, danni morali di familiari in caso di sinistro mortale, ecc.). Il cliente è costantemente aggiornato dall’avvocato sulle fasi del processo e sulle eventuali proposte transattive che possono emergere anche durante la causa. In giudizio verranno inevitabilmente disposte consulenze tecniche d’ufficio (CTU) medico-legali per valutare i postumi, o cinematica per ricostruire l’incidente: il nostro Studio interagisce attivamente con i CTU nominati dal giudice, producendo osservazioni e partecipando alle operazioni peritali a tutela delle ragioni del cliente. Al termine, in caso di sentenza favorevole, si procederà a farla eseguire contro l’assicurazione o il responsabile, ottenendo il pagamento di capitali, interessi e spese. È importante sottolineare che spesso il giudice condanna anche la parte soccombente a rifondere le spese legali al vincitore: ciò significa che, se il nostro cliente vince, oltre ai danni otterrà anche il rimborso degli onorari di avvocato che ha dovuto sostenere. Come detto, in realtà il nostro Studio tende già a non chiedere alcun anticipo al cliente vittorioso, andando a recuperare le proprie competenze direttamente dall’assicurazione della controparte. Questo approccio “zero anticipi” garantisce accesso alla giustizia anche a chi potrebbe avere timore dei costi: se hai subito un danno in un incidente stradale e hai ragione, potrai far valere i tuoi diritti senza dover pagare di tasca tua l’avvocato, perché ce ne occupiamo noi rivalendoci su chi di dovere.
Affrontare le conseguenze di un incidente stradale può essere stressante: mentre si cerca di guarire dalle ferite o di riparare i danni materiali, bisogna anche districarsi tra pratiche assicurative, scadenze e valutazioni tecniche. Rivolgersi a un studio legale specializzato in sinistri stradali come il nostro significa delegare tutte queste incombenze a professionisti competenti e ottenere un duplice vantaggio: da un lato massimizzare il risarcimento (evitando errori procedurali o accettazioni affrettate di offerte al ribasso), dall’altro ridurre al minimo il disagio personale, potendosi concentrare sulla propria guarigione e vita quotidiana.
Lo Studio Legale Marco Panato, con sede a Verona ma operativo in tutta Italia, offre un servizio a 360 gradi in materia di infortunistica stradale per i clienti privati. In particolare, ci contraddistingue:
Esperienza e aggiornamento normativo: seguiamo costantemente l’evoluzione delle leggi e delle sentenze in questo settore. Ad esempio, conosciamo e applichiamo le ultime novità introdotte nel 2023 a tutela delle vittime della strada (inasprimento delle pene per i conducenti pericolosi, maggiore attenzione ai danni emotivi e al trauma psicologico subìto dagli incidentati, possibilità di farsi rimborsare riparazioni anche se superano il valore del veicolo, ecc.), così come la nuova Tabella Unica Nazionale 2025 per le lesioni. Sappiamo sfruttare a vantaggio dei clienti queste innovazioni normative e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, citando nelle trattative o in giudizio i precedenti favorevoli (sentenze di Cassazione aggiornate al 2024–2025) atti a sostenere il diritto al risarcimento. Ad esempio, se un pedone viene investito, possiamo far leva sull’indirizzo della Cassazione penale 2024 che responsabilizza fortemente il conducente salvo casi eccezionali; se un automobilista colpisce un cinghiale, invochiamo l’orientamento del 2025 che chiama in causa la Regione ex art. 2052 c.c., e così via.
Approccio personalizzato e consulenza multidisciplinare: ogni incidente ha le sue peculiarità. Valutiamo attentamente il caso concreto e mettiamo in campo la nostra rete di esperti convenzionati: medici legali per certificare le lesioni e stimare i postumi; periti cinematici e ingegneri per analizzare dinamiche complesse (sopralluoghi sul posto, ricostruzioni 3D, perizie sui veicoli); meccanici di fiducia e carrozzerie convenzionate per preventivi accurati sui danni materiali; psicologi o psichiatri forensi nei casi di danni psichici da shock post-traumatico. Grazie a questa rete, il cliente è seguito sotto ogni aspetto senza dover cercare da solo specialisti esterni. Coordiniamo noi periti e consulenti, facendo in modo che le loro relazioni siano pronte in tempi brevi e tarate sugli standard richiesti dalle assicurazioni o dal giudice. Inoltre, per questioni specifiche (ad es. incidenti mortali con profili penalistici di omicidio stradale, oppure sinistri che coinvolgono anche il diritto penale assicurativo), all’occorrenza collaboriamo con professionisti esterni (colleghi penalisti, consulenti tecnici criminologi, ecc.) per coprire ogni esigenza difensiva.
Trasparenza, empatia e nessun anticipo di costi: sin dal primo contatto il cliente è informato in modo chiaro sul percorso da intraprendere e sui possibili esiti. Offriamo un preventivo trasparente dei costi legali, spiegando come funziona il pagamento a carico dell’assicurazione avversaria nei casi di piena ragione. La nostra filosofia è di evitare che la persona già vittima di un torto debba sobbarcarsi ulteriori oneri economici: niente parcelle anticipate e nessuna sorpresa. Riceviamo il compenso professionale preferibilmente direttamente dalla compagnia assicurativa del responsabile, quando possibile. Se, per ipotesi, il cliente avesse un concorso di colpa (quindi non potrà recuperare interamente le spese legali dall’altro, ma solo in proporzione), troveremo insieme la soluzione più equa e vantaggiosa. In ogni caso, la prima consulenza è gratuita e senza impegno: valutiamo la praticabilità del caso e spieghiamo i passi successivi, lasciando il cliente libero di decidere come procedere.
Presenza locale e conoscenza del territorio: operando a Verona e in Veneto da anni, conosciamo le problematiche specifiche del territorio (ad esempio gli incidenti lungo le strade del Lago di Garda molto trafficate in estate, o quelli sulle strade di montagna in Lessinia con fauna selvatica, ecc.). Abbiamo familiarità con le prassi degli uffici assicurativi locali e con le sezioni dei tribunali della zona (Verona, Vicenza, Padova, Mantova...), il che ci consente di muoverci con agilità. Ma siamo anche attrezzati per assistere clienti coinvolti in sinistri ovunque in Italia, grazie a collaborazioni con domiciliatari e corrispondenti su tutto il territorio nazionale.
Conclusione. Subire un incidente stradale è un’esperienza sconvolgente, ma ottenere giustizia e ristoro è possibile affidandosi a professionisti seri. Lo Studio Legale Marco Panato di Verona mette a disposizione competenza legale, aggiornamento continuo e una gestione globale dell’iter risarcitorio, sollevando il cliente da preoccupazioni e garantendo che ogni voce di danno venga considerata. Che si tratti di un incidente d’auto, di un infortunio in moto o in bici, o di un investimento pedonale, il nostro obiettivo è far valere i diritti dei danneggiati con determinazione e risultati concreti. Contattateci senza impegno per una prima valutazione del vostro caso: scoprirete un team di avvocati per incidenti stradali pronto ad ascoltarvi, a spiegare con chiarezza la strada da seguire e a battersi al vostro fianco affinché possiate ottenere il risarcimento completo che vi spetta.
Fonti normative e giurisprudenziali: Art. 2054 Codice Civile; Art. 2052 Codice Civile; D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice Assicurazioni), art. 148; D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 (negoziazione assistita); D.P.R. 13/1/2025 n. 12 (Tabella Unica Nazionale lesioni macropermanenti). Principali sentenze richiamate: Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 7580/2025 (fauna selvatica); Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 29927/2023 (presunzione pari concorso e condotta assorbente); Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 658/2024 (investimento pedone e caso eccezionale).
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.