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Un uomo ha cresciuto per anni il figlio adulto della propria compagna come se fosse suo. Una coppia anziana vuole formalizzare il legame affettivo con un ragazzo accolto in casa da minore e ormai diventato parte integrante della famiglia. Un vedovo vorrebbe dare continuità di nome e di patrimonio alla persona che ha condiviso con lui gli ultimi vent'anni di vita. Queste sono situazioni reali, non casi di scuola, e tutte si confrontano con un istituto giuridico antico ma ancora operante: l'adozione del maggiorenne, disciplinata dagli artt. 291 e seguenti del codice civile.
Ciò che rende questo strumento peculiare — e spesso sottovalutato — è la sua doppia natura. Da un lato conserva l'originaria funzione patrimoniale di garantire la continuità del nome e del patrimonio dell'adottante; dall'altro, e sempre di più, assolve a una funzione solidaristica, volta al riconoscimento giuridico di relazioni affettive e identitarie già consolidate nella quotidianità. Come ha scritto Gustavo Zagrebelsky, il diritto è tanto più vivo quanto più riesce a stare al passo con i mutamenti della società senza tradire la propria coerenza interna: l'adozione del maggiorenne è, in questo senso, uno degli specchi più fedeli di quella tensione.
I requisiti di legge e i margini di flessibilità riconosciuti dalla giurisprudenza
Il dato normativo di partenza è l'art. 291, comma 1, del codice civile. L'adozione del maggiorenne è consentita a chi abbia compiuto almeno trentacinque anni di età e superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando. In casi eccezionali il Tribunale può autorizzare l'adozione a partire dai trent'anni dell'adottante, ferma la differenza minima. Poiché l'adottando deve già avere compiuto diciotto anni, ne consegue in pratica che l'adottante non potrà avere meno di trentasei anni. L'adottante può essere sia celibe o nubile sia coniugato.
Quanto ai consensi e agli assensi, la distinzione è tecnica ma non banale. Il consenso è quello delle parti direttamente coinvolte — adottante e adottando — mentre l'assenso è il concorso di volontà di soggetti terzi la cui sfera potrebbe essere incisa dall'adozione: i genitori dell'adottando, il coniuge dell'adottante e dell'adottando (se non legalmente separati), i figli maggiorenni dell'adottante, anche se nati fuori dal matrimonio ma riconosciuti. Il Tribunale può tuttavia pronunciare l'adozione anche in mancanza di assenso, quando questo non possa essere ottenuto per irreperibilità o incapacità del soggetto chiamato a esprimerlo.
Il requisito del divario minimo di età di diciotto anni è stato storicamente interpretato con rigidità assoluta, ma la giurisprudenza ha progressivamente aperto spiragli. Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 7667 del 3 aprile 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice deve procedere a una interpretazione dell'art. 291 c.c. compatibile con l'art. 30 della Costituzione e con l'art. 8 della CEDU, consentendo una ragionevole riduzione di tale divario minimo quando ciò sia giustificato dalla necessità di tutelare situazioni familiari consolidatesi nel tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris. Il principio adoptio imitatur naturam — come ricordano i lavori preparatori del codice — non può trasformarsi in ostacolo insormontabile di fronte a legami affettivi profondi e duraturi che la natura ha già, di fatto, costruito.
Sul versante della funzione dell'istituto, la Cassazione è tornata a pronunciarsi con l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 29684 del 2024, ribadendo che l'adozione del maggiorenne, pur strumento duttile e sensibile alle esigenze della società, non può essere utilizzata per ragioni che ne distorcano il fondamento: la mera amicizia o la convenienza patrimoniale unilaterale non bastano. Occorre la prova di un rapporto stabile, duraturo e genuinamente familiare tra le parti.
Il nodo irrisolto: adottare in presenza di figli minorenni dell'adottante
Il profilo giuridicamente più spinoso — e quello su cui si è concentrato il dibattito più recente — riguarda la situazione in cui l'adottante abbia già figli minorenni. Il testo dell'art. 291 c.c., per come consolidatosi dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 557 del 1988 e n. 345 del 1992, vieta in modo automatico l'adozione del maggiorenne in questi casi. Non vi è spazio, secondo la norma vigente, per alcuna valutazione caso per caso: la presenza di un figlio minore dell'adottante blocca il procedimento in modo assoluto.
Proprio questo automatismo è stato portato all'esame della Corte Costituzionale dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, con l'ordinanza n. 35 del registro ordinanze 2025. Il Tribunale rimettente aveva accertato in istruttoria che tra gli adottanti e l'adottando si era instaurato un saldo rapporto affettivo e che non sussistevano profili di pregiudizio per i figli minori degli adottanti; ciononostante, il divieto assoluto gli impediva di pronunciare l'adozione. La questione investiva gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 30 dicembre 2025, n. 215, Pres. Giovanni Amoroso, Rel. Maria Rosaria San Giorgio, ha dichiarato le questioni inammissibili. La pronuncia non chiude tuttavia la discussione sul merito: la Corte ha riconosciuto apertamente che l'automatismo preclusivo dell'art. 291 c.c. impedisce di apprezzare l'intensità dei legami già esistenti tra l'adottando e i figli minori dell'adottante, e dunque gli stessi interessi di questi ultimi al riconoscimento giuridico di tali legami. Tuttavia, ha precisato la Consulta, l'intervento necessario per superare questo automatismo non è un semplice ritocco normativo: si tratta di una modifica di sistema che implica una riconsiderazione dell'intera disciplina dell'istituto, un intervento di tale portata da spettare in via esclusiva al legislatore. Né va trascurato il profilo processuale: introdurre la verifica caso per caso dell'assenza di pregiudizio per i minori richiederebbe apposite forme procedimentali e specifiche garanzie di cui il rito camerale attuale, disciplinato dagli artt. 311 e seguenti c.c., è privo.
Il messaggio della sentenza n. 215 del 2025 è dunque duplice: il divieto assoluto è criticabile, ma toccarlo spetta al Parlamento. Si tratta di un monito esplicito al legislatore, che apre un fronte di potenziale riforma in materia di adozione del maggiorenne ancora del tutto aperto.
Gli effetti dell'adozione e la questione del cognome
Una volta pronunciata, l'adozione del maggiorenne produce effetti limitati rispetto all'adozione di minori: l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la propria famiglia di origine (a differenza di quanto accade nell'adozione piena del minore, che recide i legami originari). Acquista il cognome dell'adottante — che di regola viene anteposto al proprio — e matura diritti successori nei confronti dell'adottante. Non si crea invece alcun rapporto giuridico tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni di legge come gli impedimenti matrimoniali.
Sul tema del cognome si è registrata un'importante evoluzione. Con la sentenza n. 135 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 299 c.c. nella parte in cui non consentiva, con la sentenza di adozione, di aggiungere il cognome dell'adottante in posposizione anziché in anteposizione rispetto a quello dell'adottato. Con la sentenza n. 53 del 18 febbraio 2025 la Corte ha poi precisato che la legge non permette la sostituzione completa del cognome originario con quello dell'adottante, e che questa scelta legislativa non viola gli artt. 2 e 3 della Costituzione né la protezione dell'identità personale. I giudici di merito, sul punto, trattano la determinazione del cognome non come una mera formalità anagrafica ma come una questione strettamente connessa all'autenticità del legame affettivo e alla funzione identitaria del nome.
Cosa fare in pratica: errori da evitare e tempistiche realistiche
Il procedimento si introduce con ricorso al Presidente del Tribunale competente. L'udienza presidenziale è il momento centrale: vengono prestati i consensi e gli assensi, acquisite le informazioni rilevanti, e il Tribunale verifica sia i requisiti formali sia la cosiddetta "convenienza" dell'adozione nell'interesse dell'adottando. La sentenza, una volta passata in giudicato, viene trasmessa all'ufficiale di stato civile per l'annotazione sull'atto di nascita dell'adottato. Le tempistiche variano da tribunale a tribunale, ma raramente il procedimento si conclude in meno di novanta giorni dalla presentazione del ricorso.
Gli errori più ricorrenti nella pratica riguardano la sottovalutazione dei requisiti documentali — in particolare quando l'adottando è straniero, poiché occorre produrre la legislazione vigente nel paese di origine in materia di consensi familiari — e la mancata cura nella dimostrazione della affectio familiaris. Il giudice è chiamato a valutare la credibilità complessiva del legame: non basta affermare che esiste, occorre documentarlo con coerenza. Una richiesta basata esclusivamente su motivazioni patrimoniali, o peggio ancora strumentalmente orientata all'ottenimento della cittadinanza italiana per l'adottando straniero, è destinata al rigetto.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt vale qui in modo particolare: chi è interessato a procedere con un'adozione del maggiorenne non può permettersi di sottovalutare l'importanza di ricostruire e documentare puntualmente la storia del rapporto affettivo, prima ancora di preoccuparsi degli aspetti formali del ricorso.
La materia si trova dunque in una fase di chiaro, anche se lento, movimento. La sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 2025 ha segnalato al legislatore la necessità di un intervento riformatore che consenta una valutazione flessibile e concreta, caso per caso, in luogo dell'automatismo attuale. Fino a quando quella riforma non sarà approvata, chiunque voglia formalizzare un legame affettivo reale attraverso lo strumento dell'adozione del maggiorenne dovrà fare i conti con una normativa che in certi scenari — come quello della presenza di figli minori dell'adottante — rimane rigida e impermeabile alle circostanze del caso concreto. È precisamente in questi contesti che la preparazione tecnica del ricorso e la qualità della documentazione probatoria fanno la differenza tra un procedimento destinato a essere accolto e uno destinato a fallire ancora prima dell'udienza.
Redazione - Staff Studio Legale MP