Attuale inquadramento di una figura cardine nel nostro ordinamento - L'importanza del curatore speciale nel garantire la tutela dei minori in Italia
Attraverso l’art. 78 cod.proc.civ., il legislatore, al fine di evitare che in situazioni di urgenza venga a mancare la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza dell'incapace, delle persone giuridiche o delle associazioni non riconosciute, ha previsto la figura del curatore speciale, inteso quale soggetto legittimato a rappresentare o assistere l'incapace o la persona giuridica o l'associazione non riconosciuta che siano temporaneamente privi di rappresentanza o assistenza. Originariamente quindi, l’ambito di applicazione dell’istituto non era necessariamente quello dei rapporti familiari, anche se poi, con il tempo, vi si è fatto sempre più spesso ricorso nelle ipotesi di conflitto di interessi fra il minore e i genitori. Proprio in virtù di tale ampliamento della sfera applicativa, la Legge n. 149/2001 ha aggiunto all’articolo 336 cod.civ. il quarto comma, istituendo la difesa tecnica del minore e di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di decadenza/ sospensione della responsabilità genitoriale e di dichiarazione di adottabilità.
Tale riconoscimento in ambito processuale ha quindi condotto alla nomina quali curatori speciali di avvocati disponibili ad assumere l’incarico, mediante la previsione di diverse procedure di iscrizione ad appositi elenchi, a seconda della specifica collocazione territoriale, nei rispettivi Ordini. Ciò ha costituito un passaggio fondamentale per garantire anche ai minori il contraddittorio, come ribadito dalla sentenza 1/2002 della Corte Costituzionale, in conformità con quanto previsto dall’art. 12 comma 2 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, ratificata dall’Italia con la Legge n.176 del 1991. Sul punto, la Consulta è poi nuovamente intervenuta con la sentenza n. 83/2011, affermando che qualora si prospettino situazioni di conflitto di interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale. Il che può avvenire su richiesta del pubblico ministero o di qualunque parte vi abbia interesse (art. 79 cod. proc.civ.), ma anche di ufficio.
Su questo quadro d’insieme, si è inserita la riforma del processo civile in materia di famiglia e minori, con la quale il legislatore ha voluto mettere al centro la figura del curatore speciale, in ossequio al principio più generale di tutela dell’interesse superiore del minore. A tal proposito, tra le novità legislative più significative, abbiamo specifiche ipotesi di nomina obbligatoria del curatore a pena di nullità degli atti del procedimento (art. 78); la revocabilità dell’incarico per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina (art. 80); la possibilità per il giudice di attribuire al curatore specifici poteri di rappresentanza sostanziale (art. 80); il dovere di ascolto del minore da parte del curatore speciale (art. 80). Sempre con riferimento alla nomina, in dottrina e in giurisprudenza ci si è chiesti come, in concreto, il minore ultraquattordicenne possa fare richiesta di nomina del curatore.
C’è chi sostiene di prevedere un’udienza ad hoc per portare a conoscenza il minore di tutte le informazioni che lo riguardano. Alcuni addirittura sostengono l’utilizzo delle piattaforme social come luoghi ove diffondere tutte le informazioni necessarie ai minori interessati. Qualsiasi strumento si utilizzi, in ogni caso, l’obiettivo deve essere quello di garantire agli stessi la possibilità di manifestare al Tribunale la propria volontà di essere rappresentati da un curatore speciale e stabilire le modalità concrete dell’esercizio di questo diritto.
E’ ormai in realtà prassi di alcuni tribunali attribuire agli avvocati-curatori speciali poteri di rappresentanza sostanziale, ad esempio per quanto concerne la scelta del medico o l’iscrizione del minore a scuola. Tuttavia, tale ruolo non risulta ancora essere ben delineato né nella prassi né, soprattutto, nella normativa attualmente vigente. Risulta infatti sussistere una lacuna legislativa in relazione ai poteri, alle competenze e soprattutto alla formazione degli stessi avvocati-curatori speciali. Da segnalare a tal proposito la pubblicazione da parte del CNF di un documento intitolato “Raccomandazioni per gli avvocati curatori speciali di minori” del 22 giugno 2022, in cui il Consiglio ha messo in evidenza la necessità che detto incarico sia svolto nel rispetto dei principi di indipendenza, competenza, correttezza e lealtà. Auspichiamo quindi al più presto un intervento volto a delineare in maniera chiara i profili di una figura cardine per il nostro ordinamento, ai fini di tutelare il superiore interesse del minore, per tutti noi, professionisti del settore e non.
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