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Gestione dei Servizi Sociali e Terzo Settore: possibile l'affidamento seguendo il Codice del terzo settore? - Studio Legale MP - Verona

Analisi della Decisione del TAR Lombardia n. 2533/2024 e Implicazioni sul Regime dei Contratti Pubblici e sugli affidamenti nel terzo settore - Onlus

La sentenza del TAR per la Lombardia, Milano, Sezione II, n. 2533 del 1 ottobre 2024, con Presidente Russo e relatore Est. Zucchini, rappresenta un focus significativo nella gestione dei servizi sociali da parte delle amministrazioni pubbliche. In questa decisione, il tribunale ha affrontato la questione dell'affidamento della gestione dei servizi sociali agli enti del terzo settore, evidenziando come le procedure di co-programmazione e co-progettazione, previste dagli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), siano un'alternativa valida e legalmente sostenibile rispetto al tradizionale appalto pubblico regolato dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

In particolare, la sentenza chiarisce che queste modalità di collaborazione con gli enti del terzo settore non rientrano nel campo di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto non si basano su una competizione tra offerte ma piuttosto su una pianificazione congiunta e realizzazione di servizi che rispondono ai bisogni sociali con un approccio di sussidiarietà orizzontale. Questo modello facilita una gestione dei servizi più flessibile e adattata alle specificità locali, favorendo un impatto sociale diretto e mirato.

La decisione ha anche respinto le censure relative alla presunta violazione dei principi di segretezza delle offerte e di separazione tra offerta tecnica ed economica, sottolineando che il carattere della procedura non è competitivo nel senso tradizionale. Il TAR ha riconosciuto che il focus è sulla selezione di partner collaborativi per co-programmare e co-progettare interventi, piuttosto che sulla semplice valutazione di proposte economicamente vantaggiose. In tal modo, il processo decisionale si allinea più strettamente ai principi di efficienza e efficacia nel soddisfare gli obiettivi sociali predefiniti.

Questa sentenza si inserisce in un contesto normativo già delineato da importanti pronunce a livello costituzionale e amministrativo, come evidenziato dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato, che hanno precedentemente affrontato la compatibilità di tali procedure con il diritto euro-unitario, confermando l'adeguatezza e la necessità di tali approcci innovativi nella gestione dei servizi pubblici.

In conclusione, la sentenza TAR Lombardia n. 2533/2024 non solo fornisce una base giuridica solida per la collaborazione tra pubblico e terzo settore nella gestione dei servizi sociali, ma promuove anche un modello di interazione più inclusivo e responsivo, che potrebbe trasformare significativamente il panorama dei servizi pubblici in Italia nell'ambito del terzo settore, incentivando le amministrazioni a perseguire soluzioni più adatte alle esigenze delle comunità locali.

  • 14 ottobre 2024
  • Marco Panato

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.