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Genitore escluso dai figli: risarcimento e rimedi - Studio Legale MP - Verona

C'è un genitore che non vede il figlio da anni. Non per propria scelta, non per indifferenza, ma perché ogni tentativo di incontro viene sabotato dall'altro genitore attraverso un sistema capillare di ostruzionismi, denigrazioni e condizionamenti psicologici sul minore. Per molto tempo, questa situazione è rimasta nell'ombra giuridica, difficile da provare e ancora più difficile da sanzionare. Negli ultimi mesi, però, qualcosa è cambiato in modo significativo, e merita un'analisi puntuale.

A giugno di quest'anno è diventata di dominio pubblico una decisione della Corte d'appello di Roma, pronunciata a gennaio, che ha condannato una madre a risarcire l'ex marito con oltre 156.000 euro per avergli impedito per anni di esercitare il diritto-dovere alla genitorialità. La Corte ha ritenuto meritevole di risarcimento il padre a cui era stato impedito per molti anni di mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente il figlio, condannando la madre per il danno arrecatogli con tale condotta ostruzionistica. Un provvedimento che i commentatori non hanno esitato a definire storico, perché fa applicazione diretta dell'articolo 709 ter del codice di procedura civile in chiave risarcitoria.

Il quadro normativo: dall'art. 709 ter c.p.c. al danno da condotte alienanti

L'articolo 709 ter c.p.c. prevede che il giudice, in presenza di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, possa modificare i provvedimenti in vigore e condannare il genitore inadempiente al risarcimento del danno. I comportamenti ostruzionistici di un genitore nei confronti dell'altro costituiscono, secondo i giudici, una violazione dell'articolo 709 ter c.p.c., che punisce il genitore il quale impedisca all'altro di esprimere in concreto il proprio ruolo paterno o materno.

La pronuncia della Corte d'appello di Roma si inserisce in un filone già tracciato dalla Cassazione. Nel settembre 2024 i giudici della Suprema Corte avevano confermato l'atteggiamento ostruzionistico della madre e il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di visita del padre, nonché il disagio, le sofferenze e i conflitti derivati al minore da tale atteggiamento; la Cassazione aveva accertato in modo incontrovertibile la violazione del principio di bigenitorialità e aveva affidato alla Corte d'appello il compito di esaminare la richiesta di risarcimento.

Il punto giuridico centrale — e per molti versi sottovalutato nel dibattito pubblico — è la distinzione tra sindrome e comportamento. Il decreto della Corte d'appello di Roma, pur confermando che la cosiddetta sindrome da alienazione parentale va etichettata come «pseudoscientifica», ammette che esistono «condotte genitoriali inadempienti ai diritti di genitorialità dell'altro genitore». La sindrome non esiste, ma i comportamenti alienanti nei confronti dei figli sì. Questa distinzione non è tecnicismo: è la chiave di accesso al risarcimento. Non si tratta di provare una diagnosi clinica, ma di dimostrare fatti concreti e reiterati: denigrazioni sistematiche, impedimenti agli incontri, condizionamento psicologico del minore.

Come ricordava Rudolf von Jhering, il diritto non è una promessa astratta, ma il risultato di una lotta: «Der Kampf ums Recht», la lotta per il diritto, è il presupposto affinché la norma diventi reale tutela. In materia di genitorialità ostacolata, questa lotta richiede oggi una strategia processuale precisa, non una petizione di principio.

Il rifiuto del minore: quando il giudice può e non può intervenire

La questione si complica ulteriormente quando il minore stesso, al di là delle condotte dell'altro genitore, manifesta un rifiuto a incontrare il genitore escluso. La giurisprudenza recente ha tracciato una linea di confine molto chiara.

La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con ordinanza 27 gennaio 2026 n. 1857, si è occupata di una vicenda nella quale tre minori manifestavano un rifiuto netto della madre a seguito della crisi coniugale dei genitori. Il procedimento riguardava tre minori figli di genitori separati e poi divorziati, con affido condiviso ma collocamento presso il padre: i minori manifestavano rifiuto della madre, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e affido al Comune. Il Tribunale per i minorenni aveva disposto vari interventi — CTU, servizi sociali, terapie, incontri in spazio neutro — per il recupero del rapporto madre-figli, e la Corte d'Appello aveva poi rimodulato il progetto di riavvicinamento, disponendo terapia sistemico-familiare e prosecuzione dei percorsi terapeutici individuali.

La Suprema Corte ha in quella sede ribadito un principio di grande importanza pratica: il rifiuto manifestato dal minore di avere rapporti con uno dei genitori, in assenza di condotte gravemente pregiudizievoli da parte del padre o della madre, non basta a escludere la bigenitorialità, che va garantita anche tramite l'assistenza dei Servizi Sociali e terapeuti familiari. In caso di conflittualità genitore-figlio, occorre evitare sia automatismi di segno espansivo, come la riunificazione forzata, sia automatismi di segno riduttivo, come l'esclusione di un genitore sulla base del solo rifiuto del minore, ma sempre nell'ottica del recupero del rapporto che è alla base del diritto alla genitorialità.

Tuttavia, i poteri del giudice hanno un limite preciso che la Cassazione ha ribadito con altrettanta nettezza. Con ordinanza 14 dicembre 2025, n. 32576, la Sezione I ha stabilito che il giudice può incidere sui comportamenti dei genitori monitorando le dinamiche familiari attraverso i servizi sociali, ma non può imporre trattamenti terapeutici funzionali a correggere le dinamiche patologiche, anche se tali dinamiche incidono negativamente sulla vita dei minori. La prescrizione di sottoporsi a un percorso psicoterapeutico è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito dall'art. 13 Cost. e dalla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari ex art. 32, comma 2, Cost. Un'eventuale prescrizione in tal senso diretta ai genitori perseguirebbe una finalità estranea al giudizio, in quanto si sostanzierebbe nel portare alla maturazione personale delle parti, rimessa unicamente al loro diritto di autodeterminazione.

In materia penale, infine, una recente pronuncia ha rafforzato la tutela del genitore a cui i figli vengono sottratti non per effetto di un trasferimento all'estero, ma tramite occultamento deliberato all'interno del territorio nazionale. La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 16457 depositata il 7 maggio 2026, ha respinto il ricorso del padre e della nonna di due bambini condannati dalla Corte di appello di Potenza per sottrazione di minori alla madre, che aveva la responsabilità genitoriale ed era collocataria privilegiata, ribadendo che l'art. 574 c.p. deve essere letto alla luce delle fonti internazionali e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e ricordando che i minorenni sono soggetti autonomi di diritti fondamentali e non solo titolari dello status filiationis. La vicenda originava dalla decisione della Corte di appello di Potenza che aveva confermato la condanna del padre e della nonna paterna per aver impedito a due bambini di tornare dalla madre, nonostante un provvedimento giudiziario sull'affidamento: per quasi due anni i minori erano stati tenuti lontani dalla madre, ripetutamente nascosti alle autorità e impediti di frequentare regolarmente la scuola.

Vale, in questo contesto, il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi lo esercita con tempestività e consapevolezza. Aspettare, sperando che la situazione si normalizzi spontaneamente, è la scelta peggiore per il genitore ostacolato, tanto sul piano pratico quanto su quello processuale.

Cosa fare concretamente: errori da evitare e azioni da intraprendere

La prima e più comune trappola in cui cade il genitore ostacolato è la tendenza a reagire in modo emotivo e non documentato. Ogni episodio di inadempimento — un incontro saltato, un'uscita scolastica non comunicata, un messaggio intercettato, una conversazione telefonica impedita — deve essere registrato, conservato e, ove possibile, oggetto di immediata segnalazione al giudice. La prova dei comportamenti alienanti è il cuore della causa: senza di essa, il risarcimento ex art. 709 ter c.p.c. rimane irraggiungibile.

Il secondo errore frequente è confondere il rifiuto soggettivo del figlio con la volontà autentica e non condizionata del minore. Non si tratta di riprendere l'inutile discussione sull'esistenza o meno di una sindrome specifica, ma di riconoscere che esistono comportamenti da parte di un genitore, quasi sempre quello collocatario, finalizzati a ostacolare i rapporti con il genitore che vive lontano. Dimostrare questa catena causale — dalla condotta del genitore al condizionamento del figlio — è il nodo probatorio più delicato e richiede una CTU ben condotta e un perito con solida metodologia forense.

Il terzo profilo riguarda i tempi. Ogni mese in cui la relazione si deteriora, il recupero diventa più difficile. La bigenitorialità, intesa come diritto-dovere di educare in due, non può mai essere messa in discussione dai comportamenti oppositivi dell'uno o dell'altro genitore. Il genitore ostacolato che agisce tempestivamente, attivando i rimedi previsti dall'art. 709 ter c.p.c. prima che la situazione si consolidi, ha possibilità concrete di ottenere una modifica delle condizioni di affido, sanzioni pecuniarie a carico del genitore inadempiente e, nei casi più gravi, la revisione del collocamento.

Il quadro che emerge dalla giurisprudenza più recente è quello di un sistema che — faticosamente, ma con crescente consapevolezza — sta imparando a distinguere tra la categoria scientificamente controversa della sindrome e la realtà giuridicamente rilevante dei comportamenti. Una distinzione non solo nominale: è quella che separa la sconfitta processuale dal risarcimento, e la rassegnazione dalla tutela concreta di un diritto fondamentale — quello di ogni figlio ad avere due genitori presenti nella propria vita, e quello di ogni genitore di non essere cancellato.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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