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"La libertà senza responsabilità è un'illusione; la responsabilità senza regole precise è arbitrio." Questa sintesi di Luigi Ferrajoli sul rapporto tra potere e imputabilità coglie con precisione il nodo che la L. 1/2026 ha definitivamente sciolto: il periodo in cui l'azione amministrativa commissiva era immune da conseguenze patrimoniali salvo il dolo è chiuso. Eppure, a mesi dall'entrata in vigore della riforma, il rischio più concreto non è quello di chi conosce le nuove regole e le viola, ma quello di chi semplicemente non sa che le vecchie non si applicano più.
Alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 della Corte dei Conti, il Procuratore Generale Silvestri ha reso noti dati che restituiscono la dimensione del fenomeno: 48.505 denunce di danno ricevute dalle Procure regionali, con somme recuperate nel quinquennio 2021-2025 pari a 642,6 milioni di euro. Non sono numeri astratti. Sono il segnale che la contabilità pubblica viene presidiata con strumenti operativi precisi, e che il ritorno della colpa grave come criterio di imputazione non è un giro di vite ideologico ma il ripristino di un equilibrio normativo che lo stato emergenziale aveva sospeso in via eccezionale.
Lo scudo erariale emergenziale: cosa era, fino a quando ha protetto e cosa copriva davvero
Per comprendere gli errori attuali occorre ricostruire con esattezza cosa garantiva il regime emergenziale. Il meccanismo — introdotto nel 2020 come misura straordinaria connessa alla gestione della pandemia e prorogato più volte fino al 31 dicembre 2025 — limitava la responsabilità erariale per le condotte commissive al solo dolo. In concreto: un dirigente che firmava un atto illegittimo, che approvava una delibera viziata, che adottava una decisione di spesa non conforme alle regole, non rispondeva patrimonialmente davanti alla Corte dei Conti a meno che non avesse agito con la consapevole volontà di arrecare danno all'erario. La colpa grave — quella negligenza qualificata, quella superficialità macroscopica, quella violazione evidente di norme primarie — non bastava.
È importante precisare, però, ciò che lo scudo non copriva e che molti hanno dimenticato nel corso degli anni. Le condotte omissive — l'inerzia, il mancato controllo, la vigilanza carente — non sono mai rientrate nel perimetro di protezione. Chi ha confuso scudo erariale con immunità generalizzata ha già commesso un errore che potrebbe tornare a sorprendere in sede di giudizio contabile. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — non ha mai smesso di valere per chi deteneva poteri di controllo e sorveglianza.
La copertura emergenziale riguardava altresì solo la responsabilità erariale in senso stretto, non le responsabilità disciplinari, penali o civili. Dirigenti che avevano agito nella convinzione di essere "coperti a tutto tondo" si sono trovati esposti su fronti che lo scudo non aveva mai toccato.
Fine scudo erariale nel 2026: il nuovo regime a confronto con quello emergenziale
Con la L. 1/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2026 e in vigore dal 22 gennaio 2026, la colpa grave torna criterio di imputazione per le condotte commissive. La novità strutturale rispetto al sistema pre-emergenziale — quello cioè vigente prima del 2020 — è che la colpa grave non è più rimessa all'apprezzamento libero del giudice contabile nella singola fattispecie: viene ora tipizzata per legge. Questo significa che il legislatore ha individuato categorie di condotta che integrano la colpa grave, rendendo la soglia di responsabilità più determinata e, paradossalmente, più prevedibile rispetto al passato.
Il confronto tra i tre regimi — pre-emergenziale, emergenziale e post-riforma — rivela una progressione che ha implicazioni pratiche immediate. Nel sistema pre-2020, la colpa grave era un concetto aperto che la giurisprudenza contabile aveva riempito di contenuto caso per caso, con esiti non sempre uniformi tra le diverse Procure regionali. Nel sistema emergenziale 2020-2025, la commissività era schermate dal dolo, con tutto ciò che ne conseguiva in termini di comportamenti adattativi — inclusa quella burocrazia difensiva che molti commentatori hanno segnalato come effetto collaterale indesiderato: funzionari che rimandavano le decisioni, dirigenti che cercavano delibere di giunta per coprire ogni scelta operativa, enti che paralizzavano processi ordinari nell'incertezza. Dal 22 gennaio 2026, la colpa grave tipizzata offre un quadro più chiaro delle condotte rischiose, ma toglie la protezione a tutto ciò che rientra nelle categorie normativamente definite.
Il punto critico che i commentatori più attenti — tra cui l'ANCI, in una nota del febbraio 2026 che definisce la riforma come il "superamento della lunga fase emergenziale avviata nel periodo post-pandemico", e lo studio CMS.law in un'analisi di marzo 2026 — segnalano con preoccupazione concreta è questo: una fascia significativa di dirigenti e amministratori locali non ha ancora aggiornato i propri modelli operativi alla nuova realtà normativa. Continuano a deliberare, firmare, autorizzare con la soglia mentale del dolo come unico rischio rilevante.
Questo sfasamento cognitivo tra il regime percepito e quello effettivamente in vigore è il vero moltiplicatore di rischio del 2026. Non è una questione di malafede: è che cinque anni di regime emergenziale hanno normalizzato una modalità di azione che dal 22 gennaio è tornata ad essere potenzialmente generatrice di responsabilità.
Gli errori concreti che espongono oggi dirigenti e sindaci
Il primo errore — già menzionato — è operare con la soglia del solo dolo come parametro di valutazione interna del rischio. Un dirigente che approva un affidamento diretto di importo non conforme alle soglie normative, convinto che senza dolo specifico non vi siano conseguenze erariali, si espone esattamente alla tipologia di colpa grave che la L. 1/2026 ha reintrodotto.
Il secondo errore riguarda la gestione delle delibere di spesa in deroga o in regime di urgenza. Durante il periodo emergenziale, alcune procedure accelerate erano state adottate con una consapevolezza del rischio ridotta dalla protezione normativa. Se quelle pratiche si sono sedimentate come abitudini operative — se la deroga è diventata la regola — oggi espongono chi le replica a un profilo di colpa grave per violazione evidente delle procedure ordinarie.
Il terzo errore è la confusione tra responsabilità dirigenziale e responsabilità politica nella ripartizione delle competenze. Il sindaco che interferisce nelle scelte gestionali riservate ai dirigenti, o il dirigente che attende la copertura politica prima di adottare atti di sua esclusiva competenza, costruisce esattamente il presupposto per una responsabilità erariale condivisa che — nel regime post-riforma — può essere imputata a entrambi per colpa grave, ciascuno per il proprio segmento di condotta.
Il quarto errore, spesso sottovalutato, riguarda i pareri. Il responsabile del servizio finanziario che appone un parere favorevole su una delibera che presenta profili di illegittimità evidenti, facendo affidamento su una copertura emergenziale ormai scaduta, risponde oggi in termini che il regime 2020-2025 aveva neutralizzato. La funzione di controllo interno ha riacquisito il suo peso pieno di strumento di prevenzione del danno erariale.
Vi è poi un profilo che merita una riflessione autonoma, perché viene sistematicamente trascurato nell'analisi corrente. La tipizzazione della colpa grave introdotta dalla L. 1/2026 non è solo un meccanismo di garanzia per l'amministratore: è anche un criterio di imputazione più preciso che le Procure contabili possono utilizzare con maggiore efficienza. Se prima la colpa grave "atipica" richiedeva una costruzione argomentativa articolata in sede di citazione, oggi la corrispondenza tra la condotta contestata e una delle categorie tipizzate semplifica l'onere probatorio dell'accusa. È una bilancia a doppio piatto: più certezza per l'amministratore onesto, ma anche più agilità per l'azione erariale nei confronti di chi incorra nelle condotte tipizzate.
Questo equilibrio rende indispensabile, per chiunque ricopra ruoli di responsabilità gestionale in un ente pubblico, una ricognizione concreta delle proprie prassi operative alla luce del nuovo quadro. Non si tratta di paralizzare l'azione amministrativa — che era esattamente il rischio opposto che lo scudo emergenziale aveva generato — ma di esercitare quella diligenza qualificata che l'ordinamento ha sempre richiesto a chi gestisce risorse pubbliche e che il periodo eccezionale aveva temporaneamente sospeso.
Summum ius summa iniuria: anche la responsabilità erariale, se applicata senza discernimento, può produrre ingiustizia. Ma il superamento dello scudo emergenziale non è un inasprimento: è il ritorno a una normalità in cui il diritto pubblico chiede ai suoi funzionari non l'infallibilità, ma la diligenza. La differenza tra i due regimi non è tra permissivismo e rigore: è tra un'eccezione che ha esaurito la sua ragione e una regola che, costruita su categorie tipizzate, offre finalmente una mappa leggibile del rischio per chi intende operare correttamente.
Redazione - Staff Studio Legale MP