Le fideiussioni omnibus continuano a essere oggetto di scrutinio giurisprudenziale, specie nei casi in cui il testo della garanzia riproduce schemi sanzionati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Una recente pronuncia del Tribunale di Brescia (sentenza n. 1636/2025) si inserisce nel dibattito, prendendo posizione in modo potenzialmente disallineato rispetto all'indirizzo della Corte di Cassazione. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto irrilevante la circostanza che la fideiussione fosse stata sottoscritta anni dopo il provvedimento dell'AGCM che ne aveva sanzionato il contenuto tipo.
Ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 287/1990, l’AGCM ha il compito di vigilare su intese restrittive della concorrenza, tra cui rientrano anche le clausole bancarie standardizzate che limitano la libertà negoziale. Proprio su questo fronte, il provvedimento n. 55 del 2005 aveva accertato che il modello ABI di fideiussione omnibus violava le norme antitrust. La Corte di Cassazione, in diverse pronunce successive (tra cui Cass. Civ. n. 13846/2019 e n. 41994/2021), ha ritenuto che le fideiussioni conformi al modello censurato debbano considerarsi parzialmente nulle, ai sensi dell’art. 1419 c.c., nella parte in cui riproducono clausole anticoncorrenziali.
Con la sentenza del 18 aprile 2025, il Tribunale bresciano si è espresso su una fideiussione rilasciata nel 2010, ben cinque anni dopo il provvedimento dell’AGCM. Secondo il giudice, non assumerebbe rilievo la data di sottoscrizione successiva alla sanzione, né sussisterebbero elementi per ritenere che l’intesa tra banca e garante fosse venuta meno, fosse scaduta o superata da nuovi accordi leciti. In sintesi, la semplice riproduzione dello schema ABI, anche dopo la censura antitrust, non è stata ritenuta sufficiente per dichiarare la nullità della garanzia.
Dal punto di vista pratico, la sentenza offre uno spunto importante per chi si trova a gestire fideiussioni in contenzioso. L’orientamento del Tribunale di Brescia si distacca implicitamente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la riproduzione delle clausole censurate (come la deroga all'art. 1957 c.c. o la reviviscenza automatica dell’obbligazione) comporta la nullità parziale della fideiussione. Qui, invece, si valorizza la continuità dell’intesa, ritenendo plausibile che le parti, pur consapevoli del provvedimento AGCM, abbiano volontariamente mantenuto l’impostazione originaria, confermandone la validità sul piano negoziale.
È opportuno che i professionisti del settore – sia sul fronte bancario che su quello difensivo – procedano alla revisione dei testi fideiussori in uso, verificando se contengano clausole potenzialmente nulle. In sede di contenzioso, è consigliabile fornire elementi di prova sull’esistenza (o meno) di un’intesa anticoncorrenziale e valutare l’opportunità di eccepire formalmente la nullità della garanzia. Per una consulenza mirata sulla validità delle fideiussioni nel singolo caso, è sempre raccomandabile rivolgersi a un legale. Contatta il nostro studio, saremo lieti di seguirti passo dopo passo nella tutela dei tuoi diritti.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.