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Immaginate di aver firmato una fideiussione anni fa, a favore della banca del vostro socio o di un familiare. La società va in crisi, la banca ottiene un decreto ingiuntivo, e ora si rivolge a voi per l'intero importo. Avete tempo limitato per opporvi. In quel momento, sapere che esistono due distinte armi difensive — e che una di esse può essere attivata dal giudice anche senza che voi la chiediate — può fare la differenza tra perdere tutto e non dover pagare nulla.
Il tema della fideiussione omnibus nullità ABI è ormai noto: le clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, sanzionato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del maggio 2005, sono state dichiarate frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287/1990 e dell'art. 101 TFUE. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno fissato il principio cardine: i contratti di fideiussione che riproducono tali clausole sono parzialmente nulli, con espunzione delle sole clausole illecite ai sensi dell'art. 1419 c.c., salva la prova che senza di esse le parti non avrebbero concluso il contratto. Ciò che invece resta meno esplorato — e su cui la giurisprudenza del 2026 offre indicazioni preziose — è come questa nullità si combini con un rimedio del tutto autonomo: la decadenza ex art. 1957 c.c.
La clausola di rinuncia ai termini: cosa dice la Cassazione nel 2026
L'art. 1957, comma 1, c.c. stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, a condizione che il creditore abbia proposto le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia con diligenza continuate. Se la banca non rispetta questo termine, decade dal diritto di agire contro il garante. È una norma di protezione fondamentale. Eppure lo schema ABI conteneva esattamente una clausola — la cosiddetta clausola 6 — che dispensava la banca da tale onere, mantenendo la garanzia del fideiussore indipendentemente dal comportamento del creditore verso il debitore principale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11858 del 29 aprile 2026 (Pres. Scarano, Rel. Ambrosi), ha ribadito il principio secondo cui è da ritenersi vessatoria la deroga all'art. 1957, comma 1, c.c. inclusa in una clausola del contratto di fideiussione, in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente. Ma il profilo più rilevante per il fideiussore è un altro: la Suprema Corte si è pronunciata sull'obbligo di rilevare d'ufficio la vessatorietà della clausola contrattuale di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. Questo significa che anche il fideiussore che non ha sollevato l'eccezione nei termini di rito può beneficiarne, purché il contratto sia agli atti e risulti che si tratta di un consumatore garante.
La corte di merito aveva omesso di verificare d'ufficio la portata della clausola contrattuale di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., come avrebbe dovuto, trattandosi di clausola con effetti sulla posizione del consumatore. La Cassazione ha accolto il ricorso dei fideiussori e cassato la sentenza impugnata, restituendo la questione al giudice di rinvio per la corretta valutazione.
Nello stesso periodo, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 6 maggio 2026, n. 13012 (Pres. Di Marzio, Rel. Romano), ha confermato la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e la conseguente decadenza della banca dal diritto di escutere il garante quando le istanze non siano state proposte nel termine di legge.
La svolta di maggio: lo schema ABI vale anche per le fideiussioni specifiche
Un ulteriore sviluppo del 2026 tocca un profilo che rischiava di essere trascurato. Fino a poco tempo fa, il dibattito si concentrava quasi esclusivamente sulle fideiussioni omnibus — quelle che coprono tutte le obbligazioni presenti e future del debitore verso la banca. Chi aveva rilasciato una fideiussione specifica, a garanzia di un singolo mutuo o di un leasing, si trovava in una posizione più incerta.
La Cassazione civile, Sez. III, con sentenza del 24 maggio 2026, n. 15953 (Pres. Scarano, Rel. Simone), richiamando le Sezioni Unite n. 41994/2021, ha ribadito che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono da considerarsi a loro volta parzialmente nulli ex art. 1419 c.c. con riferimento alle clausole riproduttive dello schema dell'intesa vietata in quanto limitative della libertà di concorrenza. In tale sede la Corte ha precisato che, per l'applicazione di tale principio, non si debba necessariamente essere di fronte a fideiussioni omnibus: non rileva, quindi, la natura specifica o generica della fideiussione.
La riproduzione delle clausole vietate nelle fideiussioni è quindi sufficiente per la dichiarazione parziale di nullità, se tra atto a monte e contratto a valle appare una connessione utile a produrre un effetto anticoncorrenziale. Si tratta di un ampliamento significativo della platea dei fideiussori tutelabili, che riguarda chi ha garantito un singolo finanziamento aziendale, un contratto di leasing, o un affidamento a revoca.
Un caso emblematico è stato deciso proprio a Verona. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 28 maggio 2026, n. 1152 (Est. Pagliuca), si è pronunciato in materia di fideiussione omnibus e di richiesta di credito da parte di una cessionaria, affrontando i temi della decadenza ex art. 1957 c.c. e della prescrizione del credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. La pronuncia conferma come questi strumenti difensivi operino in sinergia: la nullità delle clausole ABI priva la banca della protezione contrattuale che aveva costruito attorno alla propria lentezza nell'agire; la decadenza legale torna a piena operatività.
Il rischio pratico che nessuno segnala con sufficiente chiarezza è il seguente. Molti fideiussori, quando ricevono un decreto ingiuntivo, si concentrano esclusivamente sull'eccezione di nullità antitrust, trascurando di verificare se la banca abbia rispettato il termine semestrale ex art. 1957 c.c. Oppure eccepiscono la decadenza tardivamente, oltre i termini processuali dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Eppure la Cassazione — e ora anche il Tribunale di Verona — chiarisce che il giudice può e deve rilevare d'ufficio la vessatorietà della clausola derogatoria, almeno quando il garante riveste la qualifica di consumatore. La domanda di nullità antitrust e l'eccezione di decadenza sono strumenti autonomi: ognuno di essi, da solo, può portare alla revoca del decreto ingiuntivo.
È utile richiamare il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è vigile. Ma in questa materia il principio va ribaltato criticamente: non basta che il fideiussore sia vigile, occorre che lo sia il suo difensore, capace di riconoscere e attivare entrambi i binari difensivi prima che i termini processuali li rendano preclusi.
Come osservava il filosofo del diritto Rudolf von Jhering, il diritto non è soltanto norma astratta ma conquista concreta: ogni posizione giuridica merita di essere attivata, non solo dichiarata. È precisamente ciò che accade in questo contenzioso, dove la nullità delle clausole ABI non si traduce automaticamente in liberazione dal debito, ma esige una strategia processuale articolata e tempestiva.
L'orientamento consolidato è quello secondo cui l'invalidità deve essere limitata alle clausole illecite, salvo che emerga una diversa volontà delle parti. La fideiussione non viene quindi automaticamente annullata integralmente: si procede all'eliminazione delle sole clausole nulle, mantenendo efficace il resto della garanzia, con un approccio che tutela la stabilità dei rapporti negoziali. Il che implica che il fideiussore rimane obbligato, ma senza le clausole abusive che lo vincoleranno alle condizioni più gravose — e senza la deroga al termine semestrale che ora torna ad applicarsi in tutta la sua forza liberatoria.
Dall'analisi delle pronunce del 2026 emerge una contraddizione sottile ma rilevante nel sistema: le banche continuano a depositare, in sede monitoria, fideiussioni che contengono ancora clausole conformi al modello ABI — compresa la deroga ai termini ex art. 1957 c.c. — anche per garanzie successive al 2005. La giurisprudenza ha chiarito che per queste fideiussioni post-2005 il provvedimento di Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata automatica dell'intesa anticoncorrenziale, e che l'onere della prova ricade sul fideiussore. Tuttavia, la questione della decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c. — che è argomento distinto e autonomo rispetto all'antitrust — può essere prospettata indipendentemente dalla data di sottoscrizione della fideiussione, ogni volta che la banca abbia atteso oltre il termine di sei mesi prima di agire contro il debitore principale.
In termini operativi: chi riceve un decreto ingiuntivo fondato su una fideiussione bancaria deve verificare senza indugio tre cose. Prima: se il contratto riproduce le clausole 2, 6 e 8 del modello ABI, e in quale periodo è stato sottoscritto — per valutare la solidità dell'eccezione antitrust. Seconda: se la banca ha agito contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita — per valutare la decadenza ex art. 1957 c.c. Terza: se esistono profili di cessione del credito che possano interferire con la legittimazione attiva del soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo. I tre filoni possono coesistere e si rafforzano reciprocamente. Nessuno di essi può essere trascurato o attivato in ritardo.
Il quadro giurisprudenziale del 2026 non si è ancora stabilizzato del tutto. Il primo Presidente della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite diverse questioni interpretative correlate al tema della nullità delle fideiussioni conformi al modello ABI censurato da Banca d'Italia. La pronuncia, attesa nelle prossime settimane, dovrà fare chiarezza in particolare sul regime probatorio per le garanzie stipulate dopo il 2005. Fino ad allora, il contenzioso rimane aperto e le posizioni difensive vanno costruite con la massima accuratezza tecnica, senza affidarsi a orientamenti che possono ancora mutare.
Redazione - Staff Studio Legale MP