In passato, la chiusura di un’attività non metteva affatto fine ai problemi economici dell’imprenditore. Molti ex titolari scoprono che la cessazione della partita IVA o la cancellazione della società dal registro imprese non fa magicamente scomparire i debiti accumulati: le garanzie personali prestate a banche e fornitori restano valide, così come le cartelle fiscali e contributive continuano a perseguitare l’ex imprenditore.
In passato, chi si trovava in questa situazione – con "debiti residuali" dopo l’uscita dall’impresa – aveva poche speranze di liberarsene. Oggi, invece, il quadro è cambiato radicalmente grazie al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che ha introdotto nuove procedure di sovraindebitamento ispirate al principio del “fresh start”. In altri termini, l’ordinamento riconosce che ultra posse nemo obligatur – nessuno può essere obbligato oltre le proprie forze – e offre al debitore onesto una seconda opportunità per cancellare i debiti insostenibili e ripartire.
Meta description: Hai chiuso l’attività e ti sono rimasti debiti? Le nuove procedure di sovraindebitamento offrono una seconda chance per cancellarli e ripartire da zero.
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Le riforme normative recenti hanno aperto le porte delle procedure di sovraindebitamento anche agli ex imprenditori, categoria un tempo esclusa o limitata. L’art. 33 del CCII prevedeva inizialmente che un imprenditore individuale (o socio illimitatamente responsabile) cancellato dal Registro Imprese potesse essere assoggettato alla liquidazione controllata solo entro un anno dalla cessazione dell’attività. Questo termine breve rischiava di tagliare fuori molti debitori: basti pensare a chi scopriva i debiti residui (come cartelle fiscali o fideiussioni escusse) a distanza di tempo. Con il “correttivo” del 2024, però, il legislatore ha eliminato questo vincolo temporale: il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 33 CCII, consentendo alla persona fisica – anche se la cancellazione è avvenuta da oltre un anno – di presentare la domanda di liquidazione controllata in qualsiasi momento. In questo modo si è voluto garantire il principio della second chance anche agli ex imprenditori che non avevano attivato la procedura subito dopo la chiusura dell’azienda.
La giurisprudenza ha rapidamente dato attuazione a questo orientamento favorevole. Ad esempio, il Tribunale di Verona, sent. 13 giugno 2025 ha affermato che è ammissibile l’apertura di una liquidazione controllata su istanza di un debitore che era già stato dichiarato fallito in passato come titolare di ditta individuale, una volta chiusa la procedura fallimentare. In quel caso la maggior parte dei debiti traeva origine dal vecchio fallimento non completamente soddisfatto: eppure il giudice veronese ha chiarito che ciò non costituisce ostacolo alla nuova procedura, la cui utilità sta proprio nel permettere al debitore di ottenere quell’esdebitazione (cancellazione dei debiti) che non era riuscito a conseguire al termine del fallimento. Parallelamente, la Corte d’Appello di Napoli, sent. 14 luglio 2025 ha riconosciuto che un imprenditore individuale cessato può accedere al concordato minore con finalità liquidatorie, nonostante il dettato dell’art. 33 CCII sembrasse escluderlo. I giudici partenopei hanno valorizzato il principio della “seconda opportunità”, ritenendo ammissibile un piano di concordato per l’ex imprenditore che apporti risorse esterne per soddisfare i creditori: ciò consente una rapida esdebitazione senza dover attendere tre anni, a differenza di quanto avverrebbe in una liquidazione.
Occorre però precisare che questa apertura non è illimitata. Se l’ex imprenditore ha già beneficiato in passato di una procedura concorsuale o avrebbe potuto farlo, non potrà sfruttare le nuove norme per aggirare esiti ormai definitivi. Ad esempio, la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108/2025 ha escluso che un debitore già dichiarato fallito – che in sede di fallimento non abbia ottenuto l’esdebitazione perché ritenuto non meritevole – possa poi ottenere il “colpo di spugna” dei debiti tramite le procedure da sovraindebitamento del CCII. In sostanza, chi è passato da un fallimento senza essere ammesso al beneficio non può cercare di ottenerlo in un secondo momento sfruttando la nuova legge: la seconda chance non deve diventare uno strumento per scavalcare decisioni definitive sulla condotta del debitore.
Le soluzioni principali a disposizione dell’ex imprenditore sovraindebitato sono due: il concordato minore (una sorta di piano di ristrutturazione dei debiti con l’assenso del tribunale) e la liquidazione controllata (il procedimento liquidatorio concorsuale simile a un fallimento personale). La scelta dipende dalla situazione concreta del debitore. In generale, il concordato minore è indicato quando si dispone di risorse aggiuntive da offrire ai creditori per saldare almeno in parte i debiti: ad esempio nuovi finanziamenti, il supporto di familiari o la possibilità di dilazionare i pagamenti grazie a redditi futuri. In tal caso si presenta un piano che prevede il pagamento parziale dei crediti (magari privilegiando alcuni essenziali, come l’erario, e stralciando in parte gli importi chirografari), con la prospettiva di ottenere l’esdebitazione finale una fois concluso il piano. Il tribunale verifica la fattibilità e convenienza della proposta e, se il voto dei creditori o la valutazione d’ufficio è favorevole, omologa l’accordo. Il concordato minore non è accessibile al consumatore puro, ma ben si adatta al caso dell’ex imprenditore che, pur avendo cessato l’attività, intenda sfruttare nuove risorse per chiudere la propria posizione debitoria.
La liquidazione controllata, invece, è la strada obbligata quando il debitore non ha mezzi per proporre un piano di rientro. Con la liquidazione vengono acquisiti tutti i beni del debitore e liquidati (venduti) sotto la direzione del liquidatore nominato dal tribunale, per distribuire il ricavato ai creditori secondo le regole concorsuali. Al termine, il debitore persona fisica – se avrà collaborato lealmente – potrà ottenere l’esdebitazione dei debiti rimasti insoddisfatti. Questa procedura rappresenta dunque l’ultima risorsa per chi non può offrire altro ai creditori se non il proprio patrimonio residuo. È importante sottolineare che l’apertura della liquidazione controllata sospende le azioni esecutive individuali: i pignoramenti in corso vengono congelati e i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo, partecipando alla soluzione collettiva. Ciò dà respiro all’ex imprenditore, evitandogli l’aggressione disordinata del patrimonio da parte di diversi creditori contemporaneamente.
Un’importante innovazione introdotta dal nuovo Codice della Crisi è la possibilità di liberarsi dai debiti anche quando il debitore non possiede alcun bene né reddito aggredibile. Si tratta della procedura di esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), prevista in recepimento della normativa europea sul sovraindebitamento. In sostanza, se la persona sovraindebitata è totalmente priva di patrimonio e dispone solo dei mezzi minimi per il proprio sostentamento, il tribunale – verificata la sua buona fede – può emettere un provvedimento che cancella tutti i debiti senza nulla devolvere ai creditori. È una sorta di “fallimento zero”, pensato per chi davvero non ha nulla da offrire se non la buona condotta futura. Questa chance straordinaria è concessa una sola volta e richiede naturalmente che il debitore non abbia colpe nel proprio dissesto. Il riconoscimento di questa possibilità segna un progresso storico, perché evita che una persona onesta ma sfortunata resti prigioniera dei debiti a vita solo perché completamente incapiente. Emblematico al riguardo il caso in cui è stata ammessa un’esdebitazione familiare congiunta per due coniugi totalmente privi di beni (Tribunale di Perugia, sent. 14 agosto 2025): per la prima volta si è applicato il “perdono” integrale dei debiti a un nucleo familiare senza risorse, permettendo loro di voltare pagina insieme.
Va però segnalato che non tutti i tribunali ritengono utile aprire una procedura concorsuale in assenza di beni. Ad esempio, il Tribunale di Chieti, sent. 16 giugno 2025 ha dichiarato inammissibile l’apertura di una liquidazione controllata quando il debitore è completamente incapiente, in nome del principio di economia processuale (una procedura costosa non avrebbe senso se non c’è nulla da distribuire). In situazioni simili, dunque, è preferibile percorrere direttamente la strada dell’esdebitazione da incapienza, evitando il rischio di vedersi rigettare un ricorso di liquidazione “vuoto”.
Tutte queste opportunità di sollievo dal sovraindebitamento sono riservate ai debitori che hanno agito correttamente e in buona fede. La legge infatti richiede come condizione l’assenza di comportamenti dolosi o gravemente imprudenti da parte del debitore sia nella fase in cui si sono accumulati i debiti, sia durante lo svolgimento della procedura. In termini giuridici, è richiesto il requisito della meritevolezza: chi ha provocato il proprio dissesto con frode, malafede o colpa grave viene escluso dai benefici. L’idea di fondo è chiara: il sistema perdona il debitor pauper honestus (il debitore divenuto povero suo malgrado), ma non premia il debitor fraudulentus (il debitore che ha abusato del credito altrui).
La giurisprudenza recente ha ribadito con forza questo principio. Ad esempio, la Cassazione civ., Sez. I, sent. n. 21048/2025 ha chiarito che la negligenza della banca nel concedere prestiti facili non cancella la grave imprudenza del debitore che li ha richiesti: se un soggetto aggrava il proprio indebitamento con leggerezza, non potrà accedere alle procedure di sollievo solo perché la banca è stata disattenta. Allo stesso modo, il Tribunale di Brescia, sent. 28 maggio 2025 ha negato l’esdebitazione a un uomo che si era indebitato oltre ogni logica facendo da fideiussore per importi enormemente superiori alle sue capacità: tale condotta è stata giudicata indice di grave imprudenza, sufficiente a escluderlo dal beneficio finale.
Un ulteriore limite riguarda l’uso improprio degli strumenti di sovraindebitamento per finalità diverse da quelle per cui sono stati creati. Ad esempio, non è consentito utilizzare il concordato personale per includere surrettiziamente i debiti di società ancora operative: in un caso recente un socio di due società di persone ha cercato di far rientrare nel proprio concordato minore anche i debiti sociali, ma il Tribunale di Verona, sent. 17 agosto 2025 gli ha negato l’ammissione alla procedura, rilevando il tentativo di eludere le regole sulla responsabilità patrimoniale. In altre parole, le procedure di sovraindebitamento vanno usate con lealtà e trasparenza, limitatamente ai debiti personali del richiedente: qualsiasi abuso o strategia in mala fede verrà bloccato sul nascere dai giudici.
Redazione - Staff Studio Legale MP