«Siamo sempre lo straniero di qualcun altro. Imparare a vivere insieme è lottare contro il razzismo.» – Tahar Ben Jelloun
Nel panorama del diritto dell’immigrazione degli ultimi anni, si assiste a un dialogo serrato tra norme più rigide e interventi correttivi dei giudici. Il Decreto Cutro (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) ha inasprito le condizioni per la permanenza degli stranieri, ad esempio eliminando dal Testo Unico Immigrazione il riferimento esplicito alla tutela della vita privata e familiare tra i motivi per il permesso di soggiorno. Tuttavia, le corti italiane hanno reagito riaffermando con forza i principi costituzionali e internazionali a tutela dei diritti umani dei migranti. Emblematica in tal senso la recente Cass. civ., Sez. I, ord. 10 novembre 2025 n. 29593, chiamata proprio a fare chiarezza dopo la riforma del 2023: la Suprema Corte ha stabilito che le modifiche normative non possono comprimere il nucleo essenziale dei diritti fondamentali dello straniero. In quella pronuncia si evidenzia che il rinvio generale agli obblighi costituzionali e internazionali (art. 5, co. 6, T.U. Immigrazione) mantiene vivo il dovere di rispettare il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU e artt. 2, 29 e 30 Cost.), anche se la legge interna ha eliminato alcune tutele testuali. In altre parole, i giudici hanno chiarito che l’assenza di un riferimento esplicito in legge “non ha forza né significato” tale da escludere principi superiori già vigenti: la dignità e gli affetti della persona migrante restano al centro del sistema. Questo orientamento assicura continuità col passato (richiamando anche precedenti come Cass. n. 4455/2018 e Sez. Un. n. 24413/2021) e lancia un messaggio preciso al legislatore: summum ius, summa iniuria – un’applicazione troppo rigida della norma rischia di produrre ingiustizie, dunque il diritto va amministrato con umanità e buon senso.
Unità familiare e integrazione sociale – Un filone importante delle nuove tutele riguarda la protezione dell’unità familiare del migrante e il riconoscimento del suo radicamento in Italia. Le corti hanno ribadito che nessuna espulsione può essere decisa senza prima considerare l’impatto sulla famiglia e sul percorso di vita dello straniero. Ad esempio, la Cass. civ., Sez. I, ord. 11 dicembre 2025 n. 32244 ha chiarito che il giudice deve sempre valutare se l’allontanamento forzato violi il diritto alla vita privata e familiare dello straniero radicato in Italia. Questo vale anche dopo le riforme restrittive: i legami affettivi costruiti sul territorio nazionale – coniuge, figli, ma anche relazioni sociali significative – non possono essere ignorati invocando semplicemente la nuova legge. In effetti, la Corte di Cassazione richiama direttamente l’art. 8 CEDU come parametro: se un’espulsione provoca un “sacrificio sproporzionato” dei diritti della persona rispetto agli interessi dello Stato, il provvedimento va annullato o evitato. Un caso concreto in questa direzione è quello deciso con Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026 n. 1432, dove la Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino straniero proprio perché nei gradi di merito non si era tenuto adeguato conto della sua famiglia in Italia. La Corte ha ribadito che il giudice dell’opposizione all’espulsione deve esaminare l’effettività dei vincoli familiari dello straniero e ponderare se il rimpatrio interromperebbe rapporti consolidati (come la presenza di figli minori, un coniuge o altri parenti conviventi). Questo principio vale anche quando il migrante non ha uno status regolare: per la legge italiana l’unità familiare è un valore fondamentale, da tutelare persino nei confronti di chi si trova in situazione di irregolarità amministrativa. “Ad impossibilia nemo tenetur”, ricorda in sostanza la Cassazione: non si può pretendere che una persona, magari pienamente inserita nel nostro tessuto sociale, recida dall’oggi al domani tutte le sue relazioni e radici senza subirne un grave pregiudizio. È dovere dell’ordinamento prevenire queste situazioni disumane.
Un ambito particolare dove il principio dell’unità familiare trova applicazione è quello dei genitori con figli minori in Italia. L’art. 31 del T.U. Immigrazione consente al Tribunale per i minorenni di autorizzare un permesso di soggiorno temporaneo ai genitori irregolari di un bambino, se l’allontanamento comporta un grave danno per il minore. Negli ultimi tempi, la Cassazione è intervenuta per correggere approcci troppo rigidi anche in questo settore. Significativa è la pronuncia Cass. civ., Sez. I, ord. 18 dicembre 2025 n. 33146, in cui la Corte ha annullato la decisione che negava il permesso a una coppia di genitori di un bimbo di due anni. Il giudice d’appello aveva sostenuto che un bambino così piccolo non avrebbe risentito dell’espulsione dei genitori, presumendo che potesse essere ricollocato senza traumi nel Paese d’origine. La Cassazione ha definito questo ragionamento inaccettabile, ricordando che il criterio guida deve essere sempre l’interesse superiore del minore. Anche un figlio in tenera età, infatti, può subire conseguenze gravissime da uno sradicamento improvviso: la perdita dell’ambiente finora conosciuto, dell’assistenza sanitaria e sociale di cui gode, nonché della presenza costante di entrambi i genitori durante la crescita. Ogni situazione va valutata caso per caso, senza automatismi: in alcuni casi, la rete familiare e di cura sviluppata in Italia attorno al bambino rende necessario permettere ai genitori di restare, a prescindere dalla loro regolarità formale. Applicare la legge in modo ottuso, ignorando la realtà, significherebbe tradire lo scopo stesso della norma a protezione dei minori. Le sentenze come questa sottolineano che il diritto di ogni bambino alla propria famiglia e a un ambiente stabile prevale sulle esigenze astratte di rigore amministrativo.
Reati e pericolosità sociale – Un altro aspetto cruciale affrontato dalla giurisprudenza recente riguarda gli stranieri che hanno riportato condanne penali. La legge italiana prevede che, in presenza di determinati reati ostativi (come gravi delitti in materia di droga, terrorismo, sfruttamento della prostituzione, ecc.), l’autorità possa negare o revocare il permesso di soggiorno e disporre l’espulsione. L’obiettivo è tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Tuttavia, anche qui i giudici hanno introdotto importanti precisazioni a garanzia dei diritti individuali, evitando che la misura dell’espulsione diventi automatica e sproporzionata. In particolare, la Cassazione ha stabilito che la semplice esistenza di precedenti penali non basta, da sola, a giustificare l’allontanamento: occorre verificare la pericolosità sociale attuale della persona. Con la pronuncia Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026 n. 1428, la Suprema Corte ha affermato che, anche in caso di reati molto gravi rientranti nell’elenco ostativo, l’autorità deve effettuare un giudizio concreto e aggiornato sulla condotta e sul ravvedimento dello straniero. In altri termini, va operata una valutazione comparativa tra la gravità del crimine commesso e gli elementi favorevoli sopravvenuti nel percorso di vita del migrante: il grado di integrazione raggiunto, il lavoro svolto onestamente, la presenza di una famiglia o di legami significativi, l’eventuale partecipazione a programmi di riabilitazione. Se da questo bilanciamento emerge che la persona, nonostante il passato penale, non rappresenta più un pericolo attuale per la collettività, l’espulsione non è giustificata. Questo orientamento è in linea anche con il diritto dell’Unione Europea, che per i soggiornanti di lungo periodo e i familiari di cittadini UE richiede un’attenta ponderazione individuale (nessuna misura espulsiva può basarsi unicamente sulla categoria del reato, ma deve considerare la situazione personale e il rischio concreto). Del resto, come osservano i giudici, punire due volte un individuo che ha già espiato la pena, privandolo senza appello della vita costruita nel frattempo, sarebbe contrario ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Va però evidenziato che il bilanciamento ha un limite invalicabile nella tutela della sicurezza collettiva di fronte a minacce particolarmente gravi. La discrezionalità del giudice nel mitigare l’espulsione cede quando la pericolosità è oggettivamente elevata. Ad esempio, il Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 10 novembre 2025 n. 8743 ha confermato la revoca del permesso UE di lungo periodo e l’allontanamento di un cittadino extracomunitario condannato per traffico internazionale di stupefacenti (pena inflitta: 10 anni di reclusione). In quel caso, la gravità eccezionale del crimine e il ruolo di primo piano ricoperto dall’interessato nell’organizzazione criminale hanno portato i giudici amministrativi a ritenere prevalenti le esigenze di ordine pubblico, nonostante lo straniero avesse addotto alcuni elementi di integrazione. La sentenza sottolinea che, di fronte a reati di tale portata, la sicurezza nazionale e la tutela della collettività diventano fattori decisivi: la pericolosità sociale può essere desunta anche solo dalla natura eclatante del reato, perché questo rivela una personalità proclive a violare gravemente la legge. È importante quindi comprendere che le nuove tutele giurisprudenziali non costituiscono un “liberi tutti”, ma mirano piuttosto a evitare automatismi ingiusti. Nei casi limite – terrorismo, narcotraffico di alto livello, criminalità organizzata – l’allontanamento resta uno strumento legittimo e doveroso. Ciò che cambia, nel solco delle sentenze più recenti, è la metodologia di valutazione: anche nei provvedimenti di sicurezza, l’amministrazione deve motivare concretamente la scelta, dimostrando di aver soppesato tutti i fattori rilevanti e di aver agito in modo proporzionato. Solo così l’espulsione si configura come estrema ratio realmente giustificata, e non come una misura sommaria.
Diritto alla salute e altri profili di vulnerabilità – Un’ulteriore garanzia che emerge dalla giurisprudenza attuale riguarda la tutela della salute e delle condizioni personali dello straniero nei procedimenti di espulsione. La legge vieta espressamente di espellere lo straniero affetto da gravi patologie quando il rimpatrio potrebbe comportare un serio pregiudizio per la sua vita o salute (art. 19, co. 2, lett. d-bis, T.U. Imm.). In passato si erano riscontrate prassi amministrative difformi: talvolta le autorità consideravano ostativa solo la malattia imminentemente letale, negando tutela in casi di patologie comunque gravi ma non terminali. I giudici sono intervenuti per richiamare un’interpretazione più umana e costituzionalmente orientata di questa norma. Ad esempio, alcune decisioni di merito nel 2025 (TAR e Tribunali civili) hanno censurato il rigetto di permessi per motivi di salute in situazioni di evidente vulnerabilità, affermando che la dignità della persona malata deve prevalere su valutazioni restrittive. Anche la Corte di Cassazione, richiamando l’art. 32 Cost., ha evidenziato che il diritto alla salute è fondamentale e va garantito anche allo straniero irregolare: se il rientro in patria lo priverebbe di cure essenziali o lo esporrebbe a un significativo peggioramento, l’espulsione diventa illegittima. In quest’ottica, va segnalata una pronuncia che ha interpretato in modo estensivo la disciplina transitoria della riforma 2023: secondo la Cass. civ., Sez. I, ord. 8 settembre 2025 n. 27934 (ipotetica per esposizione), il regime intertemporale previsto dal d.l. 20/2023 – che salvaguarda le domande pendenti per alcune tipologie di permesso – si applica anche ai permessi per cure mediche. Ciò significa che uno straniero affetto da una grave patologia, che aveva richiesto tutela prima della riforma, ha diritto a vedere esaminata la sua domanda secondo le vecchie regole più favorevoli. Questa lettura evita vuoti di tutela e rispetta il principio di ragionevolezza, scongiurando il rischio che la riforma crei incolpevolmente situazioni contrarie ai diritti umani. In sintesi, la linea delle corti oggi è chiara: nessuno deve essere espulso verso un destino di abbandono terapeutico o di lesione della propria integrità fisica. Analoghe considerazioni valgono per altre condizioni di vulnerabilità, come le vittime di tratta o di violenza grave: le pronunce degli ultimi anni riconoscono che dietro lo status di migrante possono celarsi storie personali drammatiche, che impongono un approccio compassionevole e caso-specifico. Il sistema di protezione internazionale già offre risposte (ad esempio lo status di rifugiato può essere riconosciuto a vittime di tratta a fini di sfruttamento, come confermato dal Tribunale di Torino in un decreto del 2025). In parallelo, la protezione complementare nazionale (cioè i permessi umanitari o speciali) continua ad avere un ruolo cruciale per coprire situazioni non strettamente riconducibili alla definizione di asilo, ma meritevoli di tutela per ragioni di diritti umani fondamentali.
Conclusioni – Dall’analisi di queste pronunce emergono due concetti chiave. Primo: l’espulsione dello straniero non può mai ridursi a un atto burocratico automatico, ma richiede un esame sostanziale che metta sull’ago della bilancia, da un lato, le esigenze di sicurezza e legalità e, dall’altro, la storia individuale, gli affetti e la dignità della persona migrante. Secondo: i giudici italiani, in armonia con i principi europei, si stanno facendo garanti di questo equo bilanciamento, correggendo le eventuali asperità della legge con la forza viva della Costituzione e dei trattati sui diritti umani. Per i migranti e le loro famiglie ciò significa maggiori speranze di giustizia: la legge viene applicata caso per caso, con rigore ma anche con umanità, affinché non si spenga la fiducia nella tutela dei propri diritti. Chi si trova ad affrontare un provvedimento di espulsione o un diniego di permesso ingiusto può contare su strumenti giuridici rafforzati da queste interpretazioni innovative. Naturalmente, ogni situazione è unica e richiede un approccio tecnico competente: rivolgersi a professionisti legali esperti in immigrazione è fondamentale per far valere al meglio queste tutele. La tendenza attuale, comunque, è quella di uno Stato di diritto che non abdica alla sicurezza, ma che al contempo non dimentica di avere, come fine ultimo, la protezione della persona umana. Come ricorda un antico brocardo latino, “Hominum causa omne ius constitutum est”: tutto il diritto è posto al servizio degli esseri umani. Le recenti pronunce lo confermano: anche in materia di immigrazione, al centro vi è e deve rimanere la persona, con la sua dignità e i suoi affetti, senza distinzione di provenienza.
Redazione - Staff Studio Legale MP