Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Contenuto realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e revisionato dall'autore.
«Il diritto non si accontenta delle forme: chiede che dietro la forma ci sia la sostanza.» Questa sintesi, che Norberto Bobbio avrebbe potuto formulare nella sua riflessione sul formalismo giuridico, coglie perfettamente il punto di rottura attorno al quale ruotano le ultime pronunce sul passaggio generazionale d'impresa e sull'esenzione dall'imposta di successione e donazione prevista dalla normativa italiana.
Un padre. Una holding di famiglia. Novantacinque quote su cento cedute al figlio, ma solo in nuda proprietà. L'usufrutto resta in capo al cedente, e con esso — nei fatti — il controllo delle decisioni strategiche, la firma sui contratti principali, la nomina degli amministratori delle società operative. Il figlio è formalmente il nuovo titolare delle quote. Ma chi gestisce davvero l'azienda?
Questa è la situazione che ha portato l'Agenzia delle Entrate a negare l'esenzione con la Risposta n. 143 del luglio 2026. E non si tratta di un caso isolato.
Quando si perde l'esenzione dall'imposta di successione sul trasferimento dell'azienda ai figli?
L'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 prevede un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende, rami d'azienda, quote o azioni societarie a favore di discendenti e coniuge, a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.
La norma sembra chiara. Ma la sua applicazione ha rivelato una complessità crescente, soprattutto nelle strutture societarie articolate — holding di famiglia, gruppi con sub-holding, catene di controllo indirette — dove il confine tra trasferimento formale e trasferimento sostanziale del controllo può essere sottilissimo.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6616 del 2026, ha affrontato proprio questo punto critico nel contesto della donazione di quote di una s.r.l. da padre a figlio, chiarendo che l'agevolazione non compete quando il trasferimento non produce un effettivo passaggio del potere di indirizzo e gestione dell'impresa. Il semplice trasferimento formale della titolarità, senza il corrispondente trasferimento dei poteri decisionali, non integra il presupposto dell'esenzione. La Cassazione ribadisce così un principio di sostanza sulla forma che l'Amministrazione finanziaria ha già fatto proprio e che ora le corti di merito applicano con crescente rigore.
Cosa succede se il padre mantiene il controllo dell'azienda dopo il patto di famiglia?
La Risposta AdE n. 143/2026 risponde a questa domanda in termini netti. Il caso esaminato riguardava un disponente che cedeva la nuda proprietà del 95% delle quote di una holding al figlio, riservandosi l'usufrutto. Attraverso l'usufrutto, il cedente manteneva il diritto di voto in assemblea su tutte le delibere rilevanti, incluse quelle di nomina degli amministratori delle società operative controllate dalla holding stessa.
L'Agenzia ha negato l'esenzione rilevando che il figlio, pur essendo diventato titolare della nuda proprietà delle quote, non aveva acquisito il controllo effettivo dell'impresa nel senso richiesto dalla norma. Il cedente continuava a esercitare, attraverso il diritto di voto derivante dall'usufrutto, un potere condizionante sull'intera attività del gruppo. La forma giuridica — la cessione della nuda proprietà — non coincideva con la sostanza economica: nessun reale passaggio di controllo era avvenuto.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt risuona qui con forza particolare: il diritto tutela chi è attento, ma non chi si affida a strutture apparentemente corrette senza verificarne l'effettiva tenuta fiscale.
La pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto, Sez. II, sent. n. 72 del 21 gennaio 2026, aggiunge un ulteriore tassello. Il giudice tarantine ha affermato che il controllo sostanziale richiesto dall'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 deve permanere non soltanto a livello della holding, ma deve estendersi anche alle società operative del gruppo. Non è sufficiente che il beneficiario controlli formalmente la capogruppo se poi, nei fatti, il controllo delle entità che producono reddito e gestiscono i contratti commerciali resta in mano al cedente o a terzi da questi designati.
Questo orientamento amplia significativamente il perimetro di verifica che l'Agenzia delle Entrate e i giudici tributari possono effettuare. Non basta più guardare alla sola holding: l'intera catena di controllo deve essere analizzata per verificare dove davvero si esercita il potere d'impresa.
Quali errori nel passaggio generazionale fanno scattare l'imposta di donazione ordinaria?
Gli errori che emergono dalla lettura combinata di questi provvedimenti sono ricorrenti e spesso sottovalutati in fase di pianificazione. Il primo e più frequente è proprio quello descritto nella Risposta n. 143/2026: cedere la nuda proprietà delle quote riservandosi l'usufrutto con diritto di voto. Chi redige il patto di famiglia o l'atto di donazione pensando di aver trasferito il controllo si espone al rischio di vedersi contestare l'agevolazione, con conseguente applicazione dell'imposta ordinaria, sanzioni e interessi.
Il secondo errore riguarda la durata dell'impegno gestionale. La Cassazione, con l'ordinanza n. 7965 del 2026, ha ribadito che il vincolo di gestione diretta da parte del beneficiario deve protrarsi per un minimo di cinque anni dalla data del trasferimento. Qualunque atto che, nel quinquennio, determini la perdita del controllo — cessione delle quote, liquidazione della società, riduzione della partecipazione al di sotto della soglia di controllo — fa decadere l'agevolazione con effetto retroattivo. Il beneficiario dovrà versare l'imposta non corrisposta, maggiorata di interessi e sanzioni.
Il terzo errore, meno visibile ma non meno pericoloso, attiene alle strutture di gruppo. Molte famiglie imprenditoriali costruiscono holding che controllano più società operative. Se il patto di famiglia o la donazione riguardano le quote della holding, ma il controllo delle operative viene mantenuto dal cedente — tramite deleghe, accordi parasociali, contratti di servizio che attribuiscono di fatto il potere decisionale al padre — il requisito del controllo sostanziale non è soddisfatto neppure a livello della capogruppo. La sentenza CGT Taranto n. 72/2026 dimostra che i giudici sono disposti a guardare attraverso la struttura formale.
Il quarto errore è procedurale: non richiedere preventivamente un interpello all'Agenzia delle Entrate nelle situazioni di incertezza. La risposta n. 143/2026 nasce proprio da un interpello. Significa che l'Agenzia può essere coinvolta prima di realizzare il trasferimento, e la risposta — ancorché non sempre favorevole — offre una certezza che tutela sia il contribuente che l'erede.
Sul piano pratico, chi pianifica un passaggio generazionale d'impresa deve oggi costruire una struttura in cui il beneficiario acquisisca concretamente il potere di nominare gli amministratori, di orientare le scelte strategiche e di esercitare il diritto di voto senza condizionamenti del cedente. L'usufrutto con voto è incompatibile con questi requisiti, almeno nelle strutture dove il disponente continua a esercitarlo attivamente. Soluzioni alternative — come la rinuncia al diritto di voto per alcune categorie di delibere, o la previsione di un comitato consultivo familiare privo di poteri deliberativi — possono essere valutate caso per caso, ma richiedono un'analisi approfondita e documentata.
Il quadro che emerge dalla giurisprudenza degli ultimi mesi segnala una tendenza consolidata: il passaggio generazionale d'impresa con esenzione fiscale è un'agevolazione concreta e preziosa, ma la sua applicazione è diventata strutturalmente più rigorosa. L'errore di pianificazione, in questo campo, può costare quanto l'intera imposta che si intendeva risparmiare — e qualche volta di più.
Redazione - Staff Studio Legale MP