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Libertà di espressione vs reputazione personale: un equilibrio nell’era digitale - Studio Legale MP - Verona

Libertà di espressione vs reputazione personale: un equilibrio nell’era digitale

«Chi mi ruba la borsa non mi toglie che una vil materia che fu mia, che divien sua, che appartenne a mille altri; ma quegli che mi ruba l’onore mi toglie un bene che impoverisce me per sempre, senza ch’ei ne tragga ricchezza.» – William Shakespeare, Otello

 

La libertà di espressione è uno dei pilastri delle democrazie moderne, ma non è un diritto assoluto né “tiranno”. Nell’ordinamento italiano essa trova fondamento nell’art. 21 della Costituzione, che garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Questa libertà incontra però limiti costituzionali precisi, specialmente quando si scontra con la tutela di diritti fondamentali altrui, come l’onore, la reputazione e la dignità personale (artt. 2 e 3 Cost.). In altri termini, la libertà di comunicazione finisce dove inizia il diritto all’altrui reputazione. Il difficile bilanciamento tra questi valori si è fatto ancor più delicato nell’era digitale, in cui contenuti audio-video diffusi su YouTube, Instagram o tramite podcast possono raggiungere in pochi istanti milioni di persone e avere effetti dirompenti sulla vita dei soggetti coinvolti. Fama, malum quo non aliud velocius ullum – “la diceria, un male che non ha al mondo cosa più veloce” diceva Virgilio: mai come oggi il “venticello” della calunnia può trasformarsi in un turbine virale online, con conseguenze legali significative.

Questo articolo analizza in modo approfondito e critico come l’ordinamento italiano contempera il diritto di libera manifestazione del pensiero con la tutela della reputazione personale, soffermandosi sui limiti costituzionali ed evoluzioni giurisprudenziali recenti (2025–2026). In particolare si prenderà spunto da una recente ordinanza del Tribunale di Milano (Sez. I Civile, n. R.G. 1544/2026, 26 gennaio 2026) relativa a contenuti audio-video lesivi diffusi online, per poi esaminare i principi fondamentali in materia, alcune pronunce chiave della Corte di Cassazione del 2025–2026, il quadro normativo su privacy e dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR, D.lgs. 196/2003 e succ. mod.) e le riflessioni dottrinali su satira, diritto di critica e informazione digitale. Obiettivo: delineare i criteri giuridici di riferimento – verità, pertinenza, continenza – e fornire indicazioni utili a capire fin dove si estende la libertà di espressione online e dove subentra la tutela dell’onore e della dignità delle persone.

 

Il caso “Falsissimo”: contenuti virali e tutela d’urgenza

La vicenda esaminata dal Tribunale di Milano nell’ordinanza del 26/01/2026 offre un esempio emblematico delle tensioni tra espressione online e reputazione. Un noto personaggio pubblico – indicato nell’ordinanza come Dottor S., volto televisivo e direttore di un settimanale – aveva richiesto misure d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per bloccare la diffusione di una serie di video dal contenuto gravemente lesivo a lui dedicati. I video in questione, pubblicati su YouTube come parte di un podcast intitolato “Falsissimo”, contenevano accuse pesanti e affermazioni denigratorie nei suoi confronti, accompagnate dalla divulgazione di fotografie intime e conversazioni private (persino immagini a sfondo sessuale). Il tutto era condito da linguaggio volgare e offensivo, con toni da gossip-show che mescolavano insinuazioni, illazioni non provate e testimonianze discutibili.

Secondo il ricorrente, si trattava di un vero e proprio “agguato mediatico” orchestrato per scandalizzare il pubblico e ottenere visualizzazioni e profitti, a discapito del suo onore. In pochi giorni quei video hanno superato le 15 milioni di visualizzazioni, divenendo virali su varie piattaforme social. La reputazione e la vita privata del ricorrente risultavano seriamente compromesse: oltre all’ondata di pubblico ludibrio, egli lamentava la violazione della propria sfera personale e riservata, dato che il materiale privato era stato diffuso senza consenso, in spregio alle norme sulla privacy e persino con possibili rilievi penali (era stata presentata una denuncia per diffamazione aggravata e diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, c.d. revenge porn, art. 612-ter c.p.).

Le richieste al Tribunale miravano a ottenere un provvedimento inibitorio: rimozione immediata dei video offensivi già online; divieto per l’autore di pubblicare ulteriori contenuti lesivi sull’argomento; sequestro dei materiali audiovisivi incriminati; e una penale pecuniaria per ogni violazione. In sostanza, il personaggio pubblico invocava un intervento urgente a tutela dei propri diritti fondamentali (dignità, onore, reputazione, riservatezza) di fronte a una campagna diffamatoria online in corso e annunciata in ulteriore aggravamento.

La difesa del resistente (un influencer non iscritto all’albo dei giornalisti, creatore e conduttore di “Falsissimo”) si è opposta strenuamente, spostando il focus sul versante della libertà di espressione. In primo luogo, i suoi legali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.: uno strumento sì residuale e urgente, ma non utilizzabile – a loro dire – quando esistono rimedi specifici (il resistente sosteneva che il ricorrente avrebbe potuto semmai agire presso il Garante Privacy per la questione dei dati personali, o attendere l’esito del procedimento penale avviato). Inoltre, la difesa ha invocato il divieto di censura preventiva sancito dall’art. 21 Cost., comma 3: equiparando di fatto i video online a contenuti giornalistici, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non sono ammissibili provvedimenti cautelari “ex ante” che impediscano la pubblicazione di notizie. In particolare, è stata citata Cass. Sez. Unite n. 23469/2016, che ha esteso alle testate giornalistiche telematiche le medesime garanzie costituzionali previste per la stampa tradizionale, con conseguente impossibilità di sequestrare o oscurare articoli prima di un accertamento nel merito. Bloccare i video di “Falsissimo” – sosteneva il resistente – equivarrebbe a una censura in violazione della Costituzione e a un controllo preventivo sull’informazione, fuori dallo scopo dell’art. 700 c.p.c.

Parallelamente, la difesa ha negato vi fossero i presupposti per l’urgenza: il presunto danno reputazionale si era già consumato a dicembre 2025 (quando erano usciti i primi video e la vicenda era divenuta di dominio pubblico, con tanto di querela presentata dallo stesso ricorrente). Non vi sarebbe quindi un periculum in mora attuale e imminente, ma un danno ormai già verificato – peraltro, a loro avviso, risarcibile per equivalente monetario. Quanto ai contenuti futuri (il resistente aveva effettivamente preannunciato sui social l’uscita di nuove puntate per fine gennaio 2026), la difesa li definiva mere ipotesi: non si può vietare ciò che ancora non esiste, né imporre un “bavaglio” anticipato basato sulla paura di ulteriori rivelazioni. Infine, il resistente ha rivendicato la legittimità “giornalistica” del proprio operato: pur non essendo giornalista, si è presentato come un “cronista – seppur scomodo – del web”, sostenendo che la controparte fosse un personaggio pubblico le cui condotte (anche private) avrebbero rilievo sociale. La popolarità del caso (milioni di visualizzazioni) sarebbe sintomo di un diffuso interesse pubblico, e dunque i suoi video rientrerebbero nell’alveo del diritto di cronaca e di critica, magari in forma aspra ma comunque lecita.

 

La decisione del Tribunale

All’esito dell’udienza del 22 gennaio 2026, il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza articolata, che affronta in maniera sistematica le questioni di ammissibilità e merito. In sintesi, il giudice ha negato la tutela inibitoria richiesta, delineando però principi importanti. Vediamo i punti salienti:

Ammissibilità del ricorso: il giudice ha riconosciuto che l’art. 700 c.p.c. è uno strumento eccezionale, attivabile solo in mancanza di rimedi tipici altrettanto efficaci. Nel caso concreto, ha ritenuto che il ricorrente disponesse anche di altri mezzi (ad esempio, agire ai sensi del Codice Privacy o attendere provvedimenti penali). Ciò non ha comportato una declaratoria di inammissibilità pura e semplice, ma ha indotto il Tribunale a essere cauto nell’accogliere misure drastiche. Inoltre, è stato ricordato che la censura preventiva sulla manifestazione del pensiero è estranea al nostro ordinamento: l’art. 21 Cost. protegge la libera circolazione delle idee e consente semmai solo sanzioni ex post (a posteriori) per gli abusi. Questa cornice costituzionale impone di valutare con particolare rigore ogni richiesta di oscuramento preventivo di contenuti asseritamente diffamatori, bilanciandola con la libertà di informazione.

Insussistenza del pericolo imminente: riguardo al periculum, il Tribunale ha osservato che il grosso del danno lamentato era già occorso con la pubblicazione iniziale dei video a dicembre 2025. La reputazione del ricorrente risultava già colpita (tanto che costui aveva diffuso comunicati stampa e annunciato pubblicamente la sospensione dei propri impegni professionali per “ripulire la propria immagine”). Pertanto l’urgenza di intervenire in via interinale non appariva stringente: il pregiudizio non era imminente e irreparabile, ma si era in parte cristallizzato ed era semmai risarcibile in sede di merito. Quanto all’eventualità di nuovi video il 26 gennaio, il giudice ha ritenuto inammissibile un provvedimento censoreo “al buio” su contenuti futuri e indeterminati – ciò sarebbe andato oltre i poteri cautelari, traducendosi in un divieto generico di espressione per il resistente (una sorta di “gag order” incompatibile con l’art. 21 Cost.).

Bilanciamento nel merito: pur senza concedere le inibitorie richieste, il Tribunale ha chiarito che la libertà di espressione invocata dal resistente non può sconfinare nel diritto di diffamare. Richiamando la giurisprudenza consolidata, l’ordinanza ha sottolineato che il legittimo esercizio del diritto di cronaca o di critica esige il rispetto di tre condizioni: (1) verità (o almeno verità putativa) dei fatti riferiti; (2) pertinenza rispetto a un interesse pubblico attuale alla conoscenza di quei fatti; (3) continenza nelle espressioni, ossia forma corretta e civile, senza gratuiti attacchi personali. Questo triplice parametro – già fissato da una storica pronuncia della Cassazione negli anni ‘70 e costantemente ribadito – costituisce il filtro attraverso cui valutare ogni manifestazione di pensiero potenzialmente lesiva dell’altrui reputazione.

Nel caso di specie, ha evidenziato il giudice milanese, mancavano tutti e tre i requisiti. Le accuse lanciate nei video di “Falsissimo” difettavano di verità, essendo basate su ricostruzioni non provate, illazioni e “mezze verità” decontestualizzate. Difettava la pertinenza, poiché non vi era alcun autentico interesse pubblico in vicende pruriginose di vita privata: la morbosa curiosità di parte del pubblico per scandali e gossip non equivale a utilità sociale della notizia. Infine, veniva meno anche la continenza: il linguaggio adoperato era volgare, denigratorio e mirato a distruggere la dignità altrui, trascendendo qualunque finalità informativa. In pratica – ha osservato il Tribunale – i contenuti contestati non erano giornalismo né critica costruttiva, bensì attacchi personali gratuiti, tesi a “delegittimare, umiliare e annientare” la figura del ricorrente, trasformandolo in un bersaglio di odio collettivo. Tale modus operandi esula dalla protezione costituzionale: l’ordinamento democratico non consente un abuso del genere sotto pretesto di libertà di parola.

Status di personaggio pubblico: un passaggio interessante dell’ordinanza riguarda la posizione del ricorrente come figura pubblica. È vero – riconosce il giudice – che chi gode di notorietà deve accettare una maggiore esposizione a critiche e satire, anche pungenti. Tuttavia, ciò non legittima un’intrusione illimitata nella sua sfera privata né un linciaggio mediatico. Anche i VIP conservano il diritto alla riservatezza e all’onore, salvo che la divulgazione riguardi fatti di rilevante interesse generale. Nel caso concreto, le vicende narrate nei video (a sfondo sessuale e personale) non avevano alcun rilievo per la collettività né attinenza con il ruolo pubblico del ricorrente, risultando quindi fuori dallo scudo del diritto di cronaca. Come affermato dalla Cassazione, “va escluso che possa riconoscersi alla collettività un interesse a conoscere vicende private […] che non siano attinenti all’attività professionale della persona nota, né fatti di pubblico rilievo” (Cass. civ. n. 11353/2010). La notorietà, insomma, non è un lasciapassare per diffondere impunemente dettagli privati scabrosi se questi non soddisfano un autentico bisogno informativo pubblico.

Violazione della privacy e dignità: un ulteriore profilo esaminato è la tutela dei dati personali e dell’immagine. L’ordinanza rileva che la pubblicazione di chat e foto intime del ricorrente, senza consenso, costituisce un illecito trattamento di dati personali (per di più sensibili in quanto attinenti alla vita sessuale) in violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa italiana di settore. Il Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) all’art. 137 esenta i soli giornalisti dall’obbligo di consenso, ma comunque impone il rispetto dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. Nel caso in esame, il resistente non poteva certo beneficiare di tale esimente, avendo ampiamente travalicato ogni limite: divulgare immagini di nudo e contenuti privati per puro sensazionalismo configura un vulnus grave della dignità personale, nemmeno lontanamente giustificato da finalità di cronaca. Anzi, ci si trovava di fronte a una palese violazione del diritto all’immagine (art. 10 c.c. e artt. 96–97 L. 633/1941): la legge tutela chiunque dalla pubblicazione non autorizzata di fotografie che possano recare pregiudizio all’onore o al decoro della persona ritratta. Il Tribunale ha rimarcato che neppure la fama del soggetto ritratto rende lecita la diffusione di foto intime quando queste ledono la sua dignità – principio di civiltà giuridica a tutela di ogni individuo.

Alla luce di tutte queste considerazioni, il giudice ha rigettato il ricorso cautelare, negando l’oscuramento preventivo dei materiali online. La decisione, pur sfavorevole al ricorrente nell’immediato, contiene un forte monito: la libertà di espressione online non copre operazioni diffamatorie travestite da informazione. Non si è trattato – sottolinea anche la Federazione della Stampa (FNSI) commentando il caso – di imporre censure illiberali, bensì di riconoscere che “non esiste un diritto a diffamare” e che anche influencer e piattaforme digitali “devono rispettare la legge”. In particolare, il richiamo al diritto di cronaca fatto dal resistente è risultato del tutto improprio, “non essendo Falsissimo una testata registrata, né l’autore un giornalista”. Non siamo quindi di fronte a informazione da tutelare, ma a un’attività meramente commerciale che nulla ha a che fare con la stampa in senso costituzionale. Come ha ricordato la FNSI, il vero diritto di cronaca di cui godono i giornalisti non è mai assoluto, ma subisce i vincoli di verità, pertinenza e continenza sopra descritti, e si esercita solo nel trattare vicende di pubblico interesse reale. Chi aggira questi paletti – travestendosi da giornalista per diffondere contenuti offensivi – non può trovare scudo nella libertà di espressione. Al contrario, potrà essere chiamato a rispondere dei danni causati e, se del caso, sanzionato in sede penale. Va capito in quest'alveo se la limitazione addirittura anticipata sia possibile o, al contrario, eccessiva e “pericolosa”.

 

Libertà di espressione: principi costituzionali e limiti

La Costituzione italiana del 1948 ha elevato la libertà di pensiero e di parola a diritto fondamentale (art. 21 Cost.), riconoscendone il ruolo centrale in una società democratica. Questa libertà si esplica in diverse forme: libertà di stampa e di informazione, libertà di critica (anche politica), libertà di satira, ecc. Tuttavia, sin dai lavori dell’Assemblea Costituente era chiaro che tale diritto dovesse convivere con la tutela di altri beni di pari rango. In particolare, l’onore, la reputazione e la riservatezza delle persone rientrano tra i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.) e la stessa Costituzione, all’art. 3, richiama la “pari dignità sociale” di ogni individuo. Ne consegue che la manifestazione del pensiero non può spingersi fino a ledere la dignità e i diritti altrui impunemente.

Il testo costituzionale, peraltro, prevede espressamente un limite intrinseco alla libertà di espressione: il buon costume (art. 21 co. 6 Cost.). Si tratta di un concetto ampio, riferito in origine alla pubblica moralità e decenza: ad esempio, contenuti osceni o pornografici possono essere censurati. Ma al di là del buon costume, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno nel tempo elaborato ulteriori limitazioni di natura sistemica, ricavandole dal necessario bilanciamento con altri valori costituzionali. È pacifico in giurisprudenza che la libertà di stampa/informazione trovi un confine nel rispetto dei diritti della persona: non può essere strumentalizzata per giustificare diffamazioni, discorsi d’odio (hate speech), istigazioni a delinquere o violazioni della privacy. Ad esempio, già la Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 1740/2011 affermò che l’ordinamento democratico non può mai consentire l’insulto puro e semplice: espressioni che si riducono a una gratuita aggressione verbale, senza alcun contributo a idee o informazioni di interesse pubblico, restano prive di tutela e anzi integrano reato di diffamazione (art. 595 c.p.). Allo stesso modo, la critica politica, per quanto dura, non legittima l’uso di falsità dirompenti o di toni talmente eccessivi da travalicare nella mera denigrazione personale.

Un principio basilare stabilito dalla Corte di Cassazione è che la libertà di espressione “non implica il diritto di offendere”. La tutela costituzionale copre le opinioni, anche forti e sgradite, e le notizie di rilevanza pubblica, ma non protegge la falsità e la diffamazione. Già in una sentenza risalente (Cass. n. 126/1980) si coniò la formula secondo cui “il diritto di cronaca non è diritto di rango tiranno”, dovendo esercitarsi nei limiti tracciati dalla legge e dal contemperamento con altri diritti. Questo orientamento è stato negli anni arricchito e specificato:

Diritto di cronaca – Chi fa informazione (giornalisti ma anche blogger o autori di inchieste) può pubblicare fatti anche scomodi o lesivi della reputazione altrui solo se tali fatti sono veri (o seriamente verosimili), se c’è un interesse pubblico concreto a divulgarli, e se la narrazione avviene in forma misurata e civile. In mancanza di anche uno solo di questi requisiti, scriminanti come il diritto di cronaca decadono e l’autore può essere chiamato a rispondere di diffamazione a mezzo stampa o equivalente. Un recente arresto a Sezioni Unite ha ribadito con forza il requisito della verità: la Cassazione civile, Sez. Unite, sent. n. 13200/2025 ha stabilito che l’esimente del diritto di cronaca viene meno se si attribuisce falsamente a qualcuno uno status o un fatto di maggiore gravità di quello reale. Nel caso affrontato dalle Sezioni Unite, un articolo aveva definito “imputato” un soggetto che in realtà era solo indagato, aggravando anche la descrizione del reato contestato. La Suprema Corte ha chiarito che simili inesattezze non sono marginali, ma “inevitabilmente distorcono l’opinione pubblica” e gettano discredito ingiustificato sulla persona, facendo perdere all’articolo la protezione della cronaca giudiziaria. In altre parole, alterare i fatti essenziali (es. indicare un’accusa più grave o uno stadio processuale più avanzato) significa pubblicare una notizia non autentica, e chi pubblica notizie false o gravemente imprecise non può invocare la libertà di informazione. La verità sostanziale del fatto narrato resta un presupposto imprescindibile, come ha ribadito anche una recentissima pronuncia di legittimità in tema di diffamazione politica: “la verità dei fatti è un limite invalicabile anche per la critica politica più aspra” (Cass. civ., ordinanza del 2025, numero omesso). In quel caso, la Cassazione ha confermato la condanna per un articolo online diffamatorio verso un politico, proprio perché le accuse mosse non erano sorrette da fatti veri accertati – la giornalista aveva omesso le necessarie verifiche sulle fonti, pubblicando una notizia rivelatasi infondata.

Diritto di critica – Diverso dal cronista che riferisce fatti è il ruolo di chi esprime valutazioni, opinioni e giudizi anche severi: è il cosiddetto diritto di critica. La critica, specie se rivolta a personaggi pubblici o figure istituzionali, gode di un’ampia tutela: comprende anche il diritto di essere polemici, sarcastici e di utilizzare toni forti, rientrando nella dialettica propria di un sistema libero. La Cassazione ha però delineato il confine da non oltrepassare: la critica non deve mai trasformarsi in un attacco personale distruttivo slegato da qualunque argomento. In termini giuridici, anche per la critica vale il parametro della continenza. Una frase emblematica in giurisprudenza afferma che la critica, pur aspra, “non si deve tradurre in una gratuita e immotivata aggressione personale” (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. V, n. 25157/2008). Ciò significa che l’insulto fine a se stesso non è coperto dall’esimente: occorre sempre che le espressioni, per quanto taglienti, conservino una funzionalità argomentativa, ossia servano a esprimere il dissenso su un fatto o un comportamento, senza scadere nel mero turpiloquio. Una sentenza recente della Cassazione penale (Sez. V, n. 22341/2025) ha fornito un esempio pratico in ambito social network: in quel caso una donna era stata condannata per alcuni post offensivi su Facebook contro una coppia. Ebbene, la Cassazione ha annullato la condanna riconoscendo che una frase volgare da lei usata – “non riuscirebbe a riempire il cesso di casa sua” riferita alla scarsa capacità di attrarre pubblico a eventi culturali – pur offensiva, rimaneva nell’alveo di una critica (per quanto colorita) e non era una diffamazione penalmente rilevante. La Corte ha sottolineato due aspetti: da un lato, nel contesto dei social è tollerata una comunicazione più diretta e “colorita”, dall’altro però ciò non esonera dal rispetto dei valori fondamentali della persona. In quella vicenda si è ritenuto che la frase, per quanto sgradevole, aveva uno scopo polemico preciso (contestare l’abilità professionale della parte offesa) e rispondeva a precedenti provocazioni; non mirava dunque a insultare “gratuitamente” sul piano personale. Si trattava di critica sferzante ma non gratuita. Questo orientamento conferma che il metro di giudizio tiene conto anche del contesto digitale: le discussioni online spesso usano un linguaggio informale e sopra le righe, ma il giudice deve valutare se il contenuto resta pertinente al tema oppure degenera in mero hate speech. In sintesi, anche sui social “fai pace col cervello” o epiteti simili possono rientrare nel lecito dissentire, se collegati a un fatto oggetto di discussione, mentre attacchi sull’aspetto fisico, volgarità assolute o minacce escono dal diritto di critica.

Diritto di satira – Particolare forma di espressione è la satira, che la nostra giurisprudenza considera una “modalità corrosiva e spesso impietosa” di esercitare il diritto di critica. La satira ha dignità costituzionale di diritto autonomo (sempre ricondotto però all’art. 21 Cost.): è quella manifestazione di pensiero che, attraverso l’ironia, il paradosso, l’esagerazione e il sarcasmo, mette in ridicolo vizi, mancanze o semplicemente caratteristiche di personaggi e situazioni, spesso con intento di denuncia sociale. Proprio per la sua natura peculiare, la satira gode di maggiore libertà espressiva: le è riconosciuto, ad esempio, di poter utilizzare caricature, metafore assurde, hyperbole e perfino una certa dose di distorsione dei fatti reali. La Cassazione penale (Sez. V) con sentenza n. 12101/2023 ha esplicitamente affermato che “la satira è sottratta al parametro della verità”: non è tenuta al rigoroso vero storico, perché il suo scopo è spesso surreale o simbolico. Tuttavia – avverte la stessa sentenza – la satira non è priva di limiti: resta infatti soggetta ai limiti della continenza e della finalità sociale delle espressioni. In pratica, jus murmurandi sì, ma non licenza di diffamare. La critica satirica può usare anche espressioni fortemente lesive o dissacranti, purché siano strumentalmente collegate a un messaggio di denuncia o di opinione sottostante e non si risolvano in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui. Insulti fini a se stessi, volgarità gratuite o attacchi puramente personali non sono salvati solo perché magari formulati in chiave scherzosa. La Cassazione ha infatti escluso l’esimente satirica, ad esempio, nel caso di un manifestante che durante una protesta chiamò il sindaco della città “Bruttocesso” storpiandone il cognome (Cass. pen. V, n. 320/2022): qui non vi era alcuna arguta metafora o paradosso, ma solo dileggio personale. Altro limite importante: la satira non deve diventare un espediente per veicolare fake news o accuse infondate spacciandole per scherzo. Pur non vincolata alla verità letterale, la satira normalmente prende spunto da un nucleo di fatto vero (per poi deformarlo caricaturalmente). Inventare di sana pianta fatti gravemente lesivi e diffonderli sotto forma di “satira” non è lecito: in tal caso si sconfina nella diffamazione mascherata. Dottrina e giurisprudenza concordano sul punto: “nessuna scriminante può ammettersi allorché la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo o distruzione della dignità altrui” (Cass. civ. Sez. III, n. 5499/2014).

Riassumendo, il sistema italiano tende a garantire un largo spazio alla libertà di espressione in tutte le sue forme (informazione, critica, satira), ma esige responsabilità e rispetto dei diritti della persona. Chi comunica notizie deve attenersi alla verità sostanziale; chi esprime opinioni deve ancorarle a fatti veri e usare un linguaggio che, pur energico, non si tramuti in insulto. Il dissenso, anche acceso, è il sale della democrazia – la circolazione del dissenso è tutelata per far progredire il dibattito pubblico – ma non può scadere nell’aggressione verbale o nella lesione della dignità. I confini sono sottili e vengono tracciati caso per caso dai giudici, con un occhio attento al contesto (tradizionale o digitale) e alla finalità delle espressioni.

 

GDPR, privacy e diritto all’oblio: protezione dei dati personali online

Oltre al profilo strettamente diffamatorio, la diffusione di contenuti lesivi online pone un’altra grande questione giuridica: la tutela dei dati personali e dell’identità digitale. La reputazione di una persona oggi viaggia anche attraverso i suoi dati diffusi in rete: immagini, video, informazioni private possono fare il giro del web in poche ore, diventando indelebili nella memoria digitale. Per questo il legislatore europeo e italiano hanno approntato strumenti normativi specifici, in parallelo alle tradizionali azioni per diffamazione.

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), applicabile dal 2018, ha rafforzato i diritti degli individui sul trattamento dei propri dati personali, anche in ambiente online. Un principio cardine è quello di liceità e correttezza del trattamento: pubblicare dati personali altrui (nome, immagini, chat, video identificabili etc.) richiede una base giuridica valida (consenso dell’interessato, oppure altro fondamento previsto dalla legge). Nel caso di “Falsissimo”, il resistente non aveva alcun titolo per divulgare le foto intime e i messaggi privati del ricorrente: mancava il consenso e non può invocarsi la libertà di informazione, perché – come visto – quei contenuti non soddisfacevano affatto l’interesse pubblico né rispettavano criteri di essenzialità dell’informazione. Di fatto, si configurava un trattamento illecito di dati, sanzionabile sia in sede amministrativa (dal Garante Privacy) sia civile.

Va ricordato che l’art. 85 del GDPR lascia agli Stati membri il compito di bilanciare privacy e libertà di espressione per scopi giornalistici o artistici. L’Italia, tramite il D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal D.lgs. 101/2018, ha previsto specifiche esenzioni per finalità giornalistiche o di manifestazione del pensiero: in questi casi alcuni obblighi del GDPR, come il consenso, vengono meno. Ma tale esenzione non è uno scudo assoluto: richiede comunque il rispetto dei limiti del diritto di cronaca. In particolare l’art. 137 Cod. Privacy ribadisce che anche chi tratta dati per informare deve rispettare “i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2 Cost.” e in particolare il principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Dati personali eccedenti, irrilevanti o inutilmente dettagliati non dovrebbero essere pubblicati. Nel nostro caso, foto a contenuto sessuale o insulti pesanti non possono mai considerarsi “essenziali” per informare il pubblico su alcunché: la loro diffusione è quindi illecita a prescindere.

In base al GDPR, la vittima di una violazione può chiedere la cancellazione (diritto all’oblio) dei dati personali diffusi illecitamente. Ad esempio, il Dott. S. avrebbe potuto attivarsi presso i gestori delle piattaforme (YouTube, Instagram) invocando proprio la violazione della normativa privacy e chiedendo la rimozione immediata dei contenuti che lo riguardavano. In parallelo, l’art. 77 GDPR consente reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che ha il potere di disporre provvedimenti urgenti (fino al blocco dei dati o oscuramento di pagine web) se rileva trattamenti illeciti. Queste strade, come ha rilevato la difesa nel procedimento milanese, erano percorribili e in parte più mirate rispetto al ricorso giurisdizionale d’urgenza. In effetti, il Garante Privacy italiano è intervenuto in vari casi mediatici imponendo la rimozione di articoli o video online che diffondevano dati sensibili senza base legale, anche a tutela della dignità delle persone coinvolte.

Sul piano civilistico, il D.lgs. 196/2003 prevede all’art. 167 e seguenti specifiche tutele e sanzioni per il trattamento illecito di dati personali, compreso il risarcimento del danno non patrimoniale. Il Codice civile, dal canto suo, con l’art. 10 c.c. tutela il diritto all’immagine e alla vita privata, consentendo di agire in giudizio per impedire ulteriori diffusioni illecite e ottenere il risarcimento del pregiudizio morale ed esistenziale sofferto.

Importante è anche il concetto di diritto all’oblio, affermato in varie pronunce sia della Corte di Giustizia UE sia della Cassazione italiana. Tale diritto – complementare alla tutela dell’onore – consiste nell’essere dimenticati dal web per fatti ormai passati o non più pertinenti, soprattutto se la permanenza online di certe informazioni arreca un danno sproporzionato alla reputazione personale. Nel nostro contesto, però, l’oblio riguarda eventi remoti: non è invocabile per contenuti di attualità appena pubblicati. Piuttosto, qui rileva il diritto alla rimozione immediata di contenuti illeciti (take-down), che gli operatori di piattaforme hanno il dovere di eseguire quando ricevono segnalazione valida.

Va segnalato, infine, che le grandi piattaforme online (come Google/YouTube, Meta/Facebook/Instagram, ecc.) stanno divenendo a loro volta oggetto di attenzione giurisprudenziale: si discute della loro eventuale responsabilità nel non aver prontamente eliminato contenuti manifestamente diffamatori o lesivi. La FNSI, commentando il caso Corona, ha espresso soddisfazione per il fatto che “possano finalmente essere chiamate a rispondere di diffamazione le grandi piattaforme che lucrano profitti dallo sfruttamento dell’odio e del discredito online”. Si tratta di un tema in evoluzione: allo stato, i provider godono di un regime di responsabilità limitata (safe harbor) finché non abbiano concreto knowledge dell’illiceità del contenuto. Ma con i nuovi regolamenti europei (es. il Digital Services Act in vigore dal 2024) si richiede maggiore diligenza proattiva alle piattaforme nel moderare i contenuti nocivi, bilanciando sempre la libertà degli utenti con la protezione degli altri utenti da abusi. Insomma, la protezione della reputazione in rete chiama in causa non solo l’autore diretto delle esternazioni, ma anche l’ecosistema digitale in cui queste si propagano.

 

Giurisprudenza recente: casi emblematici

Negli ultimi due anni, la Corte di Cassazione ha affrontato più volte il tema del conflitto tra libertà di espressione e tutela della reputazione, adattando i principi classici alle nuove forme di comunicazione online. Oltre alle pronunce già citate, meritano attenzione alcuni casi emblematici:

Cass. civ. Sez. Unite n. 13200/2025(Cronaca giudiziaria e falsi status) – Abbiamo già menzionato questa sentenza epocale: le Sezioni Unite civili hanno posto fine a un contrasto giurisprudenziale, stabilendo che definire pubblicamente “imputato” un semplice “indagato” integra diffamazione a mezzo stampa. L’errore terminologico in cronaca giudiziaria non è veniale perché aggrava la percezione pubblica di colpevolezza. Il principio affermato è di portata generale: anche in ambito giornalistico, non sono ammesse inesattezze che alterino gli elementi essenziali dei fatti a danno della reputazione altrui. Questa pronuncia richiama gli operatori dell’informazione alla massima precisione e responsabilità, soprattutto nei titoli e sommari online dove l’attenzione del lettore è superficiale e un termine sbagliato può gettare ombre indelebili su una persona.

Cass. pen. Sez. V n. 22341/2025(Social network e continenza espressiva) – Sentenza della Quinta Sezione Penale in materia di diffamazione tramite social network. Oltre ad aver chiarito che post e commenti sui social integrano il reato di diffamazione aggravata (equiparati alla “stampa” ai sensi dell’art. 595 co.3 c.p. per la loro diffusione potenzialmente ampia), questa pronuncia ha delineato i “confini della diffamazione sui social”. La Corte ha annullato senza rinvio una condanna, ritenendo che l’imputata, pur avendo usato epiteti volgari, era rimasta entro i limiti della critica ammessa. La motivazione sottolinea come il linguaggio dei social tollera espressioni più dirette e colorite, ma “senza però derogare al rispetto dei valori fondamentali della persona”. È una conferma del delicato equilibrio: su Facebook o Instagram il dibattito può essere più informale, e giudizi aspri verso personaggi pubblici possono essere leciti se non trascendono. Ma rimane fermo che gratuiti insulti online non godono di immunità alcuna. La Cassazione invita dunque a valutare sempre il contesto digitale e la ratio delle parole: una volgarità isolata, se parte di una discussione su fatti di interesse, può non costituire reato; al contrario, un post deliberatamente diffamatorio resta tale anche se pubblicato nel “far west” apparente dei social.

Cass. pen. Sez. V n. 879/2026(Identificabilità e offese sul web) – Questa recente pronuncia (gennaio 2026) ha confermato la condanna per diffamazione in un caso di video offensivo pubblicato online. Un punto chiave affrontato è l’identificabilità della persona offesa: anche se nel video non veniva fatto il nome completo della vittima, la Corte ha ritenuto che attraverso riferimenti e dettagli concreti il soggetto fosse comunque riconoscibile da parte del pubblico. Dunque, non serve indicare espressamente nome e cognome per diffamare qualcuno: basta che dall’insieme degli elementi divulgati si possa risalire alla sua identità. Ciò è frequente nei blog o canali YouTube, dove si allude a persone con soprannomi, iniziali o descrizioni. La Cassazione ribadisce che questa tecnica non mette l’autore al riparo da responsabilità: se la comunità di riferimento capisce di chi si tratta, l’offesa è “pubblicata” a tutti gli effetti. Inoltre, in tale sentenza la Suprema Corte ha evidenziato l’aggravante dell’utilizzo di un mezzo di pubblicità (internet), confermando che la diffusione sul web amplifica il disvalore del fatto (la diffamazione online è aggravata ex art. 595 c.3 c.p.) proprio per la potenzialità virale e la permanenza delle informazioni in rete.

Trib. Milano, caso “Corona vs. Signorini” (2026) – Pur essendo un provvedimento di merito già ampiamente discusso sopra, vale la pena inserirlo tra i casi notabili, poiché destinato a fare scuola. Il Tribunale (con una decisione che vedremo se sarà confermata in sede di reclamo cautelare) ha sancito che un influencer che diffonde contenuti lesivi spacciandoli per informazione di pubblico interesse non gode delle guarentigie dell’art. 21 Cost. se manca il presupposto dell’interesse pubblico e dei requisiti di veridicità e continenza. La libertà di manifestazione del pensiero non protegge chi agisce per finalità di lucro personale creando campagne d’odio o scandalo. Inoltre, la sentenza (ordinanza) Corona ha un risvolto inedito nel chiamare in causa la responsabilità delle piattaforme digitali. Si è affermato in sede civile che chi gestisce piattaforme di condivisione di contenuti potrebbe rispondere delle diffamazioni ospitate, qualora tragga profitto da esse e non intervenga per rimuoverle una volta avvisato. Questo mette in guardia i colossi del web: non basta dichiararsi meri host tecnici, occorre attivarsi per prevenire e cessare abusi conclamati. Tale principio, in linea con le nuove tendenze normative europee, ridefinisce gli equilibri nella responsabilità per i contenuti generati dagli utenti.

Cass. pen. Sez. V n. 19102/2025(Critica eccedente e ambito lavorativo) – Un ultimo cenno merita una pronuncia del 2025 in cui la Cassazione ha trattato dei limiti del diritto di critica nel contesto lavorativo. Un lavoratore aveva rivolto frasi molto dure e offensive verso i propri superiori su un gruppo social aziendale. La Suprema Corte ha distinto tra legittima manifestazione di un dissenso sulle condizioni di lavoro (che può essere energica) e denigrazione personale ingiuriosa dei dirigenti. Nel confermare la sanzione disciplinare, la Cassazione ha affermato che la critica del dipendente verso il datore di lavoro è lecita solo se circoscritta all’oggetto di interesse (es. questioni contrattuali) e mantenuta entro termini civili, mentre epiteti umilianti rivolti alla persona del datore travalicano il diritto di critica sindacale e possono giustificare provvedimenti sanzionatori. Questo per evidenziare come la linea di demarcazione tra critica e offesa attraversi anche altri ambiti oltre a quello mediatico, e la risposta dell’ordinamento è uniforme: non v’è diritto di critica che tuteli l’insulto estraneo da ogni argomentazione di pubblico interesse.

Come si evince, la giurisprudenza più recente – tanto di legittimità quanto di merito – sta affinando i criteri applicabili all’ecosistema digitale. In particolare, riconosce le peculiarità comunicative dei social media (linguaggi più informali, platee interattive, rapida propagazione delle notizie) ma senza derogare ai principi di fondo. Anzi, in un’epoca di disinformazione e di character assassination online, le Corti sembrano voler lanciare un messaggio chiaro: la reputazione personale è un bene giuridico prezioso, da proteggere anche sul web. Frasi come “la penna ferisce più della spada” risuonano oggi riferite alla tastiera e alla webcam: un video diffamatorio o un post denigratorio possono ferire profondamente, distruggendo carriere e vite personali. Il diritto interviene dunque per responsabilizzare chi comunica (che sia un giornalista, un blogger, un influencer o un utente qualsiasi) e per offrire strumenti di tutela a chi subisce abusi mediatici.

 

Considerazioni finali

Il delicato bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione richiede un approccio caso-per-caso, guidato dai principi enunciati ma adattabile alle circostanze. In generale, possiamo trarre alcune linee guida sistematiche:

La libertà di espressione rimane un cardine intangibile: va protetta ogni volta che contribuisce al libero dibattito, alla denuncia di fatti veri o all’espressione di opinioni nel merito di questioni di pubblico interesse. Le idee, anche urticanti o minoritarie, hanno diritto di cittadinanza in un consesso democratico. “Non condivido ciò che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire” recita un famoso adagio illuminista attribuito a Voltaire.

La reputazione personale è però un bene altrettanto fondamentale. Come ricorda la citazione shakespeariana in apertura, il buon nome è il gioiello dell’anima: perderlo ingiustamente significa subire un danno umano profondo. Il diritto non permette che, in nome di un malinteso senso di libertà, si distrugga la dignità di qualcuno con menzogne o aggressioni verbali. La Costituzione stessa impone di garantire la pari dignità e inviolabilità della persona.

L’era digitale non elimina questi principi, ma li rende più complessi da applicare. Internet ha dato voce a tutti, decentralizzando l’informazione: non ci sono solo testate giornalistiche, ma anche canali YouTube, blog, social, podcast. Ciò significa che chiunque può potenzialmente “fare informazione” o diffondere contenuti, senza filtri editoriali. La legge allora si sforza di estendere le regole del gioco a tutti gli attori: se pubblichi contenuti per un vasto pubblico, assumiti le stesse responsabilità di un giornalista. Non conta se non hai un tesserino: non puoi nasconderti dietro a uno pseudonimo o al fatto di essere un “semplice utente” per evadere dalle norme su diffamazione e privacy. Allo stesso tempo, chi subisce un attacco alla reputazione in rete ha oggi più strumenti per difendersi: può denunciare penalmente, chiedere un risarcimento civile, attivare il Garante Privacy, e anche sfruttare la visibilità mediatica per ristabilire la verità (con tutti i rischi, però, di amplificare ancor più la vicenda).

Verità, pertinenza, continenza restano i fari nella valutazione di qualsiasi contenuto controverso. Queste parole chiave giuridiche riassumono un concetto semplice: la libertà di parola implica anche un dovere di veridicità e di civiltà espressiva. Il dissenso è benvenuto, la satira è benvenuta, ma il rispetto non può venir meno. Criticare sì, insultare no. Denunciare fatti veri e rilevanti sì, diffondere dicerie infondate o dettagli morbosi no.

Un altro equilibrio da custodire è quello tra diritto di cronaca e privacy. La società dell’informazione tende a essere voyeuristica, ma la legge impone il principio di minimizzazione dei dati: raccontare ciò che serve, non indulgere nel gossip o nella morbosità. Su questo fronte, un richiamo alla deontologia professionale dei giornalisti è d’obbligo: evitare di farsi megafoni di campagne diffamatorie orchestrate sui social, verificare le fonti di quello che circola in rete, e se necessario rettificare o rimuovere contenuti ingiusti. Anche le piattaforme digitali dovranno fare la loro parte attiva per prevenire la viralità dell’odio (ad esempio moderando i commenti, rimuovendo velocemente i contenuti segnalati come illeciti, ecc.), in un’ottica di corresponsabilità.

In conclusione, libertà di espressione e tutela della reputazione non sono valori antitetici, ma facce della stessa medaglia in un ordinamento che punta a un’informazione libera e corretta. Come in una bilancia, i due piatti vanno tenuti in equilibrio: da un lato evitare derive censorie che soffochino la critica legittima o la denuncia giornalistica, dall’altro impedire che la libertà si trasformi in una giungla dove vince il più spregiudicato nell’infangare il prossimo. È un equilibrio dinamico, che le Corti continuano a regolare affinando i criteri interpretativi di fronte ai cambiamenti tecnologici e sociali. Tuttavia, a parere di chi scrive, occorre mettere in guardia dal rischio che un’eccessiva tutela preventiva della reputazione personale – specie in sede cautelare, mediante provvedimenti inibitori o sequestri – possa comprimere in modo sproporzionato la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libera circolazione delle idee, libertà fondamentali in uno Stato democratico. È quindi necessario bilanciare con attenzione tali esigenze, evitando derive censorie che minerebbero il pluralismo e il confronto pubblico.

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  • 31 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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