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Diritti immagine atleta: 3 errori da non fare nel contratto sportivo - Studio Legale MP - Verona

Un club di Serie A usa la foto del proprio attaccante su un maxischermo pubblicitario davanti allo stadio. L'immagine mostra il giocatore da solo, in posa, con il nome e il numero di maglia. L'atleta non ha mai firmato alcun accordo specifico per quel tipo di utilizzo. Chi ha torto?

La risposta, per molti, è sorprendente: il club. Eppure questa scena si ripete con una frequenza sconcertante, spesso perché le parti — agenti, dirigenti, atleti — continuano a confondere due rapporti giuridici che la legge italiana tiene nettamente separati: il contratto di lavoro sportivo e la cessione dei diritti d'immagine dell'atleta. Capire questa distinzione prima che il problema si verifichi è oggi più urgente che mai.

Il principio di base: cosa dice davvero la legge

Quando un calciatore stipula un contratto di lavoro sportivo, ai sensi della Legge 91/1981, cede alla società i diritti relativi alle sue prestazioni sportive, ma non i diritti di immagine. Esiste infatti una netta distinzione tra la prestazione sportiva — oggetto del contratto di lavoro subordinato — e l'immagine dell'atleta che esegue quella prestazione.

L'immagine personale dell'atleta — il suo volto, il suo nome, la sua voce, i suoi gesti caratteristici — è un diritto distinto, tutelato dall'art. 10 c.c., nonché dagli artt. 96 e 97 della Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941), che subordinano qualsiasi utilizzo dell'immagine al previo consenso dell'interessato, salvo le eccezioni tassativamente previste dalla legge.

La società, in veste di datore di lavoro, al fine di poter utilizzare le immagini relative alle prestazioni sportive di ciascun atleta, avrà necessariamente bisogno del previo consenso dell'interessato. Questo vale tanto per il calciatore di Serie A quanto per il tennista professionista o il cestista.

Il D.Lgs. 36/2021 — il cosiddetto Testo Unico dello Sport — ha rafforzato questo impianto: l'art. 27 del D.Lgs. 36/2021 impone la forma scritta ad substantiam per il contratto di lavoro sportivo e il suo deposito entro 7 giorni dalla stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale, unitamente a tutti gli altri accordi intercorrenti tra società e lavoratore sportivo, inclusi quelli relativi alla cessione dei diritti d'immagine dell'atleta. In altri termini, il legislatore ha reso trasparente e obbligatoriamente documentata la separazione tra i due titoli giuridici, rendendo ancora meno difendibile la tesi per cui il contratto di lavoro assorbirebbe anche la cessione dell'immagine.

L'Accordo Collettivo FIGC-Lega-AIC: la distinzione che molti ignorano

Nel calcio professionistico, il quadro si precisa ulteriormente grazie all'Accordo Collettivo siglato tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti e AIC — Associazione Italiana Calciatori. L'accordo collettivo AIC-LNPA FIGC, firmato digitalmente il 31 luglio 2025, regola in modo puntuale le attività promopubblicitarie del calciatore.

Nei contratti dei calciatori professionisti italiani — disciplinati dall'Accordo Collettivo tra FIGC, Lega e AIC — esiste una distinzione tra image rights "di squadra" — l'atleta autorizza la società a usare la propria immagine in contesti collegiali: foto di gruppo, materiali istituzionali della squadra, attività promozionali del club in cui l'atleta appare insieme ai compagni — e questa autorizzazione è generalmente inclusa nel contratto standard.

Gli image rights "individuali", invece — l'uso dell'immagine del singolo atleta per campagne pubblicitarie, endorsement, merchandise personalizzato o qualsiasi iniziativa in cui l'atleta è protagonista — richiedono un accordo separato, con un corrispettivo specifico, e non sono automaticamente inclusi nel contratto di lavoro.

Pertanto, mentre le immagini riprese durante un allenamento rientrano pienamente nei diritti del club, al contrario ne rimangono escluse quelle riprodotte a seguito di un eventuale servizio fotografico in studio. La linea di confine non è sempre netta come vorremmo, ma il criterio ordinatore è chiaro: si guarda al contesto e alla funzione dell'immagine, non al semplice fatto che l'atleta indossi la maglia sociale.

Nei contratti dei calciatori di Serie A e delle leghe europee maggiori, la negoziazione degli image rights è spesso il capitolo più complesso e remunerativo dell'intero accordo.

3 errori da non fare prima della firma

Dalla prassi contrattuale e dall'analisi della giurisprudenza emergono tre errori ricorrenti che atleti, agenti e club commettono in sede di negoziazione — e che sarebbe sufficiente prevenire con la dovuta attenzione.

Primo errore: confondere la prestazione sportiva con l'immagine. Come illustrato, il contratto di lavoro sportivo trasferisce al club il diritto di sfruttare il risultato della prestazione agonistica. Non trasferisce il volto, il nome né l'identità commerciale dell'atleta. Firmare un contratto standard senza una clausola esplicita sull'immagine individuale significa lasciare una lacuna che potrà essere riempita dal giudice in modo imprevedibile per entrambe le parti.

Secondo errore: non definire il perimetro degli image rights "di squadra". L'autorizzazione collettiva inclusa nel contratto standard non è illimitata. L'atleta mantiene la piena disponibilità della propria immagine personale, mentre sulla sua immagine sportiva il club concorre con alcuni diritti di sfruttamento che non richiedono suo espresso consenso, ma che derivano direttamente dal rapporto professionistico. Le prestazioni sportive vengono svolte in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato, di cui il datore di lavoro ha diritto di acquisire e disporre di tutti i risultati. Il risultato dell'attività sportiva non si limita però a quello prettamente agonistico, ma si compone altresì del nome e dell'immagine dei giocatori ripresi nello svolgimento dell'attività per conto della squadra. Il confine tra utilizzo collettivo legittimo e utilizzo individuale non autorizzato deve essere tracciato nel contratto, non lasciato alla disputa successiva.

Terzo errore: ignorare le conseguenze del danno da uso non autorizzato. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1276/2026, ha qualificato come illecito permanente l'uso non autorizzato online di fotografie, facendo decorrere la prescrizione dalla cessazione della condotta lesiva, e ha riconosciuto tutela anche alle fotografie non creative, liquidando il danno secondo il criterio del prezzo della licenza, valorizzandone il valore di mercato. Il principio, elaborato in tema di fotografie commerciali, si applica per analogia all'immagine sportiva: ogni giorno in cui una campagna pubblicitaria non autorizzata rimane online o affissa è un giorno in cui l'illecito si rinnova.

Sul punto del danno risarcibile, la Corte di Cassazione, sez. III civile, con l'ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1169, ha confermato il definitivo superamento del danno non patrimoniale in re ipsa: il soggetto leso deve allegare e dimostrare specifiche conseguenze pregiudizievoli, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre il danno patrimoniale può essere liquidato ricorrendo al criterio del compenso che l'interessato avrebbe verosimilmente richiesto per autorizzare l'uso dell'immagine — il cosiddetto prezzo del consenso. Questo orientamento ha un effetto pratico importante: in assenza di una documentazione della propria politica di cessione dell'immagine (tariffari, contratti con altri sponsor, precedenti accordi), l'atleta troverà difficoltà a dimostrare il quantum del danno. Motivo in più per costruire un archivio contrattuale rigoroso fin dall'inizio della carriera.

Cosa fare in concreto prima che il problema si verifichi

La strategia preventiva si articola su tre livelli.

Sul piano contrattuale, ogni accordo con un club deve contenere una clausola specifica sui diritti d'immagine individuali: definizione del perimetro autorizzato, durata, corrispettivo separato, diritto di veto su categorie di prodotti o campagne incompatibili con lo stile dell'atleta, e obbligo di deposito ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 36/2021. Il deposito in Federazione non è solo un adempimento burocratico: è una prova documentale del contenuto dell'accordo, opponibile a terzi.

Sul piano della gestione commerciale, non di rado l'atleta costituisce una società dedicata — una image rights company, spesso con sede fiscale in giurisdizioni favorevoli — a cui trasferisce i propri diritti d'immagine. La Cassazione ha valorizzato il fatto che la società di gestione dei diritti d'immagine svolgesse una reale attività imprenditoriale, negoziando contratti, assumendo costi e rischi, amministrando rapporti con sponsor e licenziatari. Questo modello, quando strutturato correttamente, offre protezione tanto sul piano civilistico quanto su quello fiscale.

Sul piano della gestione dei conflitti, dalla revocabilità del consenso all'utilizzo della propria immagine consegue una notevole precarietà dei contratti di sponsorizzazione, che spesso non possono prescindere dall'utilizzo dell'immagine dell'atleta. Per ovviare a tale situazione di incertezza, è possibile prevedere nel contratto il diritto al risarcimento dei danni in favore dello sponsor in caso di impropria revoca del consenso da parte dello sponsorizzato. Una clausola penale ben calibrata protegge entrambe le parti: il club o lo sponsor da revoche arbitrarie, l'atleta da utilizzi non concordati.

Una riflessione originale sul rischio sistemico

C'è un aspetto che la discussione giuridica corrente tende a trascurare: il problema dei diritti d'immagine nel contratto sportivo non è solo bilaterale — atleta contro club — ma è sempre più triangolare. Nell'ecosistema digitale attuale, la società sportiva cede a sua volta i contenuti che includono l'immagine dell'atleta a piattaforme, aggregatori, produttori di videogame, operatori di fantasy sport e sistemi di intelligenza artificiale generativa. La campagna WIPO/FAPAV del maggio 2026 sul copyright nello sport ha messo in luce esattamente questa catena: il club che non ha acquisito i diritti individuali dell'atleta non può cederli a terzi, ma spesso lo fa comunque, trascinando in responsabilità extracontrattuale anche il cessionario finale.

Il principio nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet — nessuno può trasferire ad altri più diritti di quanti ne abbia — assume qui una concretezza operativa che va ben oltre il brocardo: una piattaforma di streaming che ha pagato per i diritti audiovisivi di una competizione non ha automaticamente acquistato il diritto di usare il volto del singolo atleta in una campagna di abbonamento. Questo è il rischio sottovalutato del mercato attuale, e il momento in cui affrontarlo è prima della firma del contratto — non davanti al giudice.

Come scrisse il giurista Rudolf von Jhering, il diritto non è soltanto uno strumento di reazione contro l'illecito già commesso: è soprattutto un progetto di prevenzione. Nel diritto sportivo moderno, dove i valori in gioco sono considerevoli e le catene di sfruttamento commerciale si moltiplicano, una clausola contrattuale ben scritta vale infinitamente più di una sentenza ottenuta dopo anni di contenzioso.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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