«Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne l’infelicità», scriveva Dante Alighieri. Questa celebre frase illumina bene la condizione di chi, dopo un grave incidente stradale, si trova a convivere con un profondo disagio interiore. Le ferite fisiche possono guarire, ma spesso lasciano spazio a un tormento psicologico: attacchi di panico quando si risale in auto, flashback notturni dell’impatto, depressione e perdita di entusiasmo verso la vita quotidiana. In termini giuridici, tutto questo rientra nel danno psichico o danno biologico di natura psichica, parte integrante del danno alla persona. Si tratta di un pregiudizio reale, anche se non visibile esteriormente, che incide sul diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione. Ma come viene risarcito questo tipo di danno? E soprattutto, come si dimostra in giudizio di aver subito un trauma psicologico a causa di un sinistro?
Innanzitutto è importante chiarire che il nostro ordinamento riconosce pienamente il danno non patrimoniale derivante da lesioni alla sfera psichica. La Cassazione già alla fine degli anni ’90 sottolineò che anche lo stress psicologico può costituire un danno biologico risarcibile (v. Cass. civ. Sez. III, sent. 14/07/1999 n. 637). Oggi è pacifico che una patologia come il disturbo post-traumatico da stress (DPTS/PTSD), gli stati d’ansia cronici, la fobia di guidare (amaxofobia) o la depressione reattiva insorta dopo un incidente siano condizioni che, se adeguatamente accertate, danno diritto al risarcimento. In altre parole, la legge tutela non solo le fratture e le cicatrici, ma anche le “ferite dell’anima” quando compromettono l’equilibrio psicofisico della vittima.
Il ruolo della prova medico-legale: Una massima giurisprudenziale latina recita ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat: l’onere della prova spetta a chi afferma. Nel contenzioso civile ciò significa che il danneggiato deve dimostrare sia l’esistenza del danno psichico, sia il nesso di causa con l’incidente subito. Proprio perché il trauma psicologico è invisibile, la prova medico-legale diventa cruciale. Subito dopo l’evento, è fondamentale rivolgersi a medici specialisti (psicologi clinici o psichiatri) e documentare i sintomi: referti di pronto soccorso che segnalano uno stato d’ansia acuto, certificati del medico curante o dello specialista che diagnosticano un disturbo (ad esempio “disturbo post-traumatico da stress conseguente a incidente stradale”), eventuali prescrizioni di farmaci ansiolitici o antidepressivi, sono tutti elementi preziosi. Nel processo, questi documenti costituiscono la base per la valutazione peritale. Di norma, infatti, il giudice dispone una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) in ambito psicologico/psichiatrico: un esperto esaminerà la vittima, analizzerà la documentazione clinica e valuterà se sussista un danno psichico, quantificandolo eventualmente in termini di invalidità permanente percentuale. È grazie a questa perizia che si può “oggettivare” un danno di per sé soggettivo.
La Cassazione ha più volte ribadito l’importanza di un rigoroso accertamento tecnico in questi casi. Ad esempio, ha chiarito che il giudice non può discostarsi senza adeguata motivazione dalle conclusioni del perito medico-legale, specie in tema di microlesioni (Cass. civ. Sez. III, ord. 06/03/2025 n. 5984). In pratica, se il CTU conferma che il sinistro ha causato un disturbo psichico quantificabile, il giudice dovrà tenerne conto nel liquidare il danno. Il principio del “peritus peritorum” (il giudice quale esperto tra gli esperti) consente al magistrato di valutare criticamente la perizia, ma solo in presenza di elementi di evidente illogicità o carenza potrà ignorarne le conclusioni. Ciò tutela le vittime: una volta ottenuto un riscontro tecnico serio sull’esistenza del trauma, difficilmente il riconoscimento del danno potrà essere negato.
Nesso causale e contestazioni delle assicurazioni: Le compagnie assicurative spesso cercano di minimizzare questi profili di danno, talvolta insinuando che l’ansia o i disturbi psichici non dipendano dall’incidente ma da condizioni preesistenti o fattori esterni. Tuttavia, in diritto vige il principio secondo cui il danneggiante prende la vittima come si trova. Questo significa che eventuali fragilità preesistenti della persona offesa non escludono il risarcimento, anzi il responsabile risponde anche dell’aggravamento di condizioni già latenti, purché il trauma abbia fatto da concausa efficiente. Emblematico in proposito un caso deciso dalla Cassazione: un tamponamento di per sé lieve era stato seguito dal decesso della vittima, dovuto a un infarto su basi patologiche preesistenti; la Suprema Corte ha confermato che l’autore del sinistro risponde anche di esiti così imprevedibili, riaffermando la cosiddetta thin skull rule (Cass. civ. Sez. III, ord. 26/06/2025 n. 17179). Allo stesso modo, se una persona ha già un carattere ansioso o precedenti traumi, e l’incidente fa esplodere una sindrome psichica grave, il risarcimento deve coprire tutte le conseguenze (naturalmente, evitando duplicazioni per ciò che era del tutto preesistente e autonomo: distinguere questi aspetti è compito del CTU e del giudice).
È bene ricordare che il danno psichico rientra nel più ampio danno non patrimoniale, la cui liquidazione avviene spesso sulla base di tabelle orientative (come le Tabelle del Tribunale di Milano, riferimento nazionale). Queste tabelle prevedono già una quota di risarcimento per la componente di sofferenza morale correlata alle lesioni fisiche. In caso di lesioni micropermanenti (invalidità permanente inferiore al 10%), la legge (art. 139 Cod. Assicurazioni) consente una personalizzazione limitata del risarcimento biologico (massimo +20%) proprio per ricomprendere eventuali peculiari sofferenze; la Cassazione ha infatti imposto un rigoroso onere di allegazione in tali ipotesi, chiarendo che di regola nelle lesioni lievi eventuali ripercussioni sul piano morale sono assorbite nel danno biologico base, salvo prova rigorosa di conseguenze straordinarie (Cass. civ. Sez. III, sent. 20/05/2025 n. 13383). In concreto: per il classico colpo di frusta con pochi giorni di prognosi, difficilmente sarà riconosciuto un autonomo danno psichico duraturo, a meno di dimostrare che ha innescato un disturbo ansioso documentato. Di contro, per lesioni più gravi o traumi più significativi, è doveroso considerare a parte il danno morale inteso come sofferenza soggettiva e angoscia. Recenti pronunce di legittimità hanno censurato decisioni di merito che ignoravano questa voce: ad esempio, è stato stabilito che anche una vittima parzialmente colpevole (nel caso, un pedone investito con concorso di colpa) ha comunque diritto al ristoro sia del danno biologico sia del danno morale, e che quest’ultimo può essere liquidato anche in via presuntiva in base alla gravità della lesione subita (Cass. civ. Sez. III, ord. 28/10/2025 n. 27102). Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva riconosciuto solo l’invalidità permanente dell’11% alla pedona, senza nulla aggiungere per il “dolore morale”: la Cassazione ha annullato quella decisione, ricordando che le Tabelle di Milano già prevedevano, per un’invalidità dell’11%, una quota di risarcimento aggiuntiva per la sofferenza interiore, che non può essere ignorata. In sintesi, ogni pregiudizio non patrimoniale va valutato nella sua interezza, includendo sia l’aspetto dinamico-relazionale (cioè gli effetti sulla vita quotidiana, come ad esempio la rinuncia alla guida, le difficoltà nei rapporti sociali, nell’attività lavorativa, ecc.) sia l’aspetto interiore di turbamento e dolore intimo.
Come ottenere il risarcimento completo: Dal punto di vista pratico, chi ritiene di aver sviluppato un trauma psicologico a seguito di un incidente dovrà agire con un doppio binario: da un lato la cura di sé, perché la tutela della salute viene prima di tutto (non esitare a chiedere aiuto a specialisti, seguire terapie psicologiche o psichiatriche; ciò non solo favorisce la guarigione, ma crea anche una traccia documentale utile); dall’altro lato la tutela legale, per far valere i propri diritti nei confronti del responsabile e della sua assicurazione. In sede stragiudiziale, sarà importante inviare una dettagliata richiesta di risarcimento in cui, oltre ai danni materiali e alle lesioni fisiche, si descrivano anche le conseguenze psichiche sofferte, allegando i certificati medici relativi. Le compagnie tendono a valutare in prima battuta il danno biologico “visibile” (ad esempio X punti percentuali di invalidità per lesioni fisiche); starà all’avvocato del danneggiato insistere anche sulla componente psichica, magari supportato da una relazione di parte di uno psicologo forense. Se la trattativa non porta a un equo riconoscimento, si potrà avviare una causa civile. In giudizio, come detto, sarà il CTU a fornire una perizia imparziale. È utile che la vittima abbia persone vicine (familiari, amici) pronte a testimoniare sui cambiamenti osservati nel suo comportamento dopo il sinistro: ad esempio, un coniuge potrà confermare che il danneggiato soffre di incubi e irritabilità da quando ha subito l’incidente; un collega di lavoro potrà riferire che non conduce più l’auto o che ha avuto un calo di rendimento a causa dello stress. Queste testimonianze aiutano il giudice a contestualizzare e comprendere l’impatto concreto del trauma nella vita della persona.
Dal punto di vista della liquidazione del danno, una volta provata l’esistenza del danno psichico e stabilito il nesso causale col fatto illecito, si passa a quantificarne monetariamente il valore. Come accennato, si utilizzano criteri tabellari: il danno biologico psichico, se espresso in punti di invalidità, verrà risarcito secondo il valore previsto per quella percentuale (tenendo conto dell’età della vittima). A tale importo possono sommarsi le spese mediche e di assistenza eventualmente sostenute (ad esempio, costi per psicoterapia privata, farmaci, visite specialistiche): queste voci rientrano nel danno patrimoniale emergente e devono essere provate con ricevute o fatture, ma sono integralmente rimborsabili se necessarie in conseguenza dell’incidente. Inoltre, il giudice può riconoscere una somma ulteriore a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, qualora vi siano circostanze specifiche che rendono la sofferenza patita peculiare rispetto ai casi ordinari. Ad esempio, se la vittima dell’incidente è una persona molto giovane che, a causa del trauma psicologico, vede compromessi importanti progetti di vita (si pensi a un neopatentato che sviluppa una fobia assoluta della guida, perdendo così autonomia), potrebbe essere giustificato un risarcimento maggiore rispetto al caso standard. La Cassazione, comunque, ammonisce a utilizzare questa personalizzazione con criteri razionali e motivati, per evitare arbitrii o duplicazioni.
In conclusione, il danno psichico post-incidente non è affatto un “di meno” rispetto alle lesioni fisiche: è un aspetto fondamentale della sofferenza della vittima, che l’ordinamento riconosce e tutela. Certo, richiede un’attenta impostazione probatoria e un dialogo tra competenze legali e medico-legali. Ma oggi più che mai, grazie a pronunce illuminate dei giudici e a una crescente sensibilità verso i temi della salute mentale, chi soffre nell’animo a causa di un sinistro stradale può ottenere giustizia. Summum ius, summa iniuria dicevano i latini: applicare con eccessivo rigore formalistico le norme può produrre ingiustizia. Nel nostro contesto, ciò significa che non ci si può fermare ai referti radiologici: un paraurti ammaccato potrebbe nascondere una vita sconvolta dalla paura. Ogni caso andrà valutato nella sua unicità, ma il messaggio è chiaro – la sofferenza interiore conta e deve essere risarcita.
Redazione - Staff Studio Legale MP