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Danno immagine minore: 3 costi che rischiate davvero - Studio Legale MP - Verona

La danno immagine minore e la sua quantificazione sono diventati, con l'inizio del 2026, una questione di numeri prima ancora che di principi. Non nel senso che i principi non contino — contano eccome — ma nel senso che la vera domanda che oggi si pone un'associazione sportiva, una onlus, una scuola di danza o un ente del terzo settore non è soltanto "abbiamo sbagliato?", bensì "quanto ci costerà?". La risposta, dopo una pronuncia di gennaio 2026, è diventata significativamente più precisa e, per molti operatori, più scomoda.

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III civile, con l'ordinanza n. 1169 del 20 gennaio 2026, è intervenuta su un tema di stringente attualità: la pubblicazione non autorizzata dell'immagine di una minore su un sito web e su un profilo Facebook associativo. Una associazione non lucrativa aveva pubblicato sul proprio sito internet e sulla pagina Facebook la fotografia di una minore in lacrime, senza acquisire il consenso dei genitori. I genitori avevano agito in giudizio chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d'appello avevano riconosciuto l'illiceità della pubblicazione, ma avevano rigettato la domanda risarcitoria; la Cassazione ha confermato solo in parte.

Questa parziale conferma è, in realtà, il nucleo più rilevante della pronuncia dal punto di vista economico. La Corte non ha detto che non vi fosse illecito: l'illecito c'era, ed era pacifico. Ha detto qualcosa di più sottile, e di più gravoso per chi si troverà in futuro a gestire un contenzioso analogo: che il tipo di danno che si può ottenere, e il modo in cui lo si deve provare, cambiano profondamente a seconda che si parli di danno non patrimoniale o di danno patrimoniale. I tre profili economici che seguono declinano questa distinzione in termini operativi.

Primo costo: il danno non patrimoniale non è più "gratis da provare"

Per anni, chi subiva l'illecita pubblicazione della propria immagine — o di quella del proprio figlio minore — poteva contare su un orientamento giurisprudenziale che rendeva il danno in re ipsa: la violazione era sufficiente, il danno si presumeva. Quel tempo è definitivamente chiuso. La Suprema Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato secondo il quale "la mera violazione del diritto all'immagine non comporta automaticamente un danno risarcibile": è necessario che il pregiudizio venga provato.

Dal punto di vista economico, questo significa che chi agisce in giudizio deve sostenere i costi di una prova che non è semplice da costruire. Non basta allegare lo screenshot della foto pubblicata senza consenso. La Corte d'appello aveva correttamente ritenuto illecito il comportamento dell'associazione, ma aveva escluso il danno non patrimoniale perché non era stata raggiunta una prova sufficiente delle concrete conseguenze pregiudizievoli subite dalla minore e dai genitori. La Cassazione ha confermato questo approccio. Significa, in concreto, che occorrerà documentare: il disagio psicologico subito dalla minore, eventuali ricadute sulla sua vita di relazione, la percezione dell'evento da parte della famiglia, la diffusione effettiva del contenuto, la sua permanenza online. Ognuno di questi elementi richiede attività istruttoria, e quindi costi processuali.

Il principio latino vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi veglia sui propri interessi — non ha mai avuto applicazione più concreta: chi non costruisce la prova del danno in modo rigoroso fin dall'inizio rischia di ottenere zero, anche a fronte di un illecito incontestabile.

Secondo costo: il "prezzo del consenso" entra in gioco anche contro le onlus

Questo è il profilo più innovativo, e quello che cambia davvero il calcolo del rischio per le organizzazioni non profit. Il secondo principio fissato dalla Cassazione è il prezzo del consenso come danno patrimoniale: pur in assenza di scopi di lucro immediati, come nel caso dell'associazione non profit, l'utilizzo di un'immagine per aumentare l'engagement o la visibilità è una "tecnica di comunicazione" economicamente valutabile.

In termini pratici: se un'associazione sportiva usa la foto di un bambino in allenamento per fare una campagna social di raccolta fondi, o se una onlus inserisce l'immagine di un minore su una landing page promozionale, quella foto ha un valore di mercato. Il valore non dipende dallo scopo dell'ente, ma dall'utilità comunicativa che l'immagine ha assolto. E quel valore diventa la base di calcolo del risarcimento patrimoniale. Nella giurisprudenza della Cassazione, il prezzo del consenso sta assumendo un rilievo sempre maggiore: in origine era utilizzato soprattutto nei casi di sfruttamento pubblicitario tradizionale dell'immagine; oggi viene sempre più considerato anche nei contesti digitali, dove il valore economico dell'immagine si misura nella sua capacità di generare attenzione, reputazione e coinvolgimento.

Come si quantifica concretamente questo importo? Il criterio è quello del compenso che la persona (o, nel caso dei minori, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale) avrebbe verosimilmente richiesto per autorizzare l'uso. La liquidazione avviene in via equitativa, ma non arbitraria: il giudice tiene conto del contesto d'uso, della durata della pubblicazione, del numero di piattaforme coinvolte, dell'eventuale natura promozionale — anche indiretta — del contenuto. Per un ente che usa sistematicamente immagini di minori nelle proprie campagne digitali, l'esposizione complessiva può diventare rilevante.

La vera novità dell'ordinanza n. 1169/2026 è che la Cassazione sposta l'attenzione dalle sole finalità commerciali "in senso stretto" alla più ampia nozione di utilità comunicativa. Un post che raccoglie like, condivisioni e nuovi iscritti ha un'utilità economica anche se non genera ricavi diretti. Questo è un passaggio che molte organizzazioni del terzo settore non hanno ancora metabolizzato.

Terzo costo: l'esimente dell'art. 97 LDA vale poco senza verifica concreta del contesto

Chi conosce la materia sa che l'art. 97 della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore consente, in determinate circostanze, la riproduzione dell'immagine altrui senza consenso: quando la persona è nota, quando la riproduzione è collegata a fatti o cerimonie di interesse pubblico, quando vi sono finalità scientifiche, didattiche o culturali. L'art. 97 della legge sul diritto d'autore dispensa dall'acquisizione del consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà della stessa e "quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico".

La giurisprudenza di merito, in casi come quello del Tribunale di Catania del 12 settembre 2025, ha valorizzato condotte concludenti e l'esimente di cui all'articolo 97 della legge sul diritto d'autore — riprese effettuate in luogo pubblico, rappresentazione di fatti di interesse pubblico, performance artistiche in spazi aperti — per escludere la necessità di un consenso scritto, ma ha contestualmente ribadito l'onere di provare il danno all'immagine come danno-conseguenza, non automatico.

Il punto critico — e spesso trascurato — è che per i minori le esimenti dell'art. 97 LDA subiscono un'applicazione particolarmente restrittiva. La minore age non è una variabile neutra nel bilanciamento degli interessi: l'immagine del minore non appartiene ai genitori, ma al minore stesso. Ciò implica che anche la foto scattata durante una gara sportiva pubblica, o nel corso di un evento benefico aperto al pubblico, può non rientrare nell'esimente se pubblicata in modo avulso dal contesto originario, accostata a messaggi promozionali, o utilizzata per finalità di visibilità istituzionale. Il terzo costo economico è dunque quello del contenzioso che nasce dalla convinzione — errata — che il contesto pubblico dell'evento originario copra qualunque successivo utilizzo dell'immagine.

Lo scrittore e giurista Norberto Bobbio osservava che la certezza del diritto è un valore in sé, ma che essa non si raggiunge con l'astrazione dei principi: si costruisce con la loro applicazione puntuale ai casi concreti. L'ordinanza n. 1169/2026 è un passo in questa direzione: abbandona l'automatismo del danno presunto — che era una fictio giuridica comoda ma imprecisa — e costruisce una tutela più articolata, in cui il danno patrimoniale misurato sul prezzo del consenso offre al soggetto leso uno strumento di recupero economico reale, purché il fatto sia allegato e dimostrato con cura.

La riflessione che emerge non è banale. Il superamento del danno in re ipsa può sembrare, a prima lettura, una riduzione di tutela per le vittime. In realtà, il meccanismo del prezzo del consenso può rivelarsi uno strumento più efficace e più equo: sostituisce una presunzione difficile da quantificare con un parametro economico verificabile, ancorato al mercato reale dei diritti d'immagine. Per un ente che ha usato sistematicamente immagini di minori in campagne digitali pluriennali, questo parametro può tradursi in un'esposizione risarcitoria significativamente più alta di quanto avrebbe prodotto il vecchio automatismo del danno morale simbolico. Il cambio di paradigma protegge di più, non di meno — a patto che chi agisce sappia costruire e quantificare la propria pretesa.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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