
Immaginiamo uno scenario purtroppo frequente: un automobilista viene coinvolto in un sinistro stradale causato da un altro conducente, riportando danni e lesioni. Tuttavia, c’è un elemento anomalo: il veicolo della vittima era privo di assicurazione RCA al momento dell’incidente. Circolare senza la copertura assicurativa obbligatoria è un illecito (sanzionato dall’art. 193 Codice della Strada), ma cosa comporta questo sul piano civilistico? La vittima può comunque chiedere il risarcimento danni all’assicurazione del responsabile oppure perde tale diritto a causa della propria mancanza di assicurazione? Negli scorsi anni, questa domanda ha dato luogo a interpretazioni divergenti, mettendo in dubbio la tutela del danneggiato “irregolare”. Vediamo come si è evoluta la situazione.
La legge impone a ogni proprietario di veicolo a motore di stipulare una polizza di responsabilità civile auto (art. 122 D.lgs. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private). Questo obbligo serve a garantire che, in caso di incidente, vi sia un’assicurazione pronta a indennizzare i danni causati a terzi. Chi circola senza assicurazione commette un illecito amministrativo e rischia pesanti sanzioni, oltre al sequestro del mezzo (art. 193 CdS). Tuttavia, è fondamentale distinguere due piani: da un lato la violazione di legge commessa dal proprietario non assicurato, dall’altro il suo diritto al risarcimento se egli subisce un danno per colpa altrui. La domanda chiave è: l’assenza di copertura può privare il danneggiato della tutela risarcitoria? In teoria, l’ordinamento civile prevede che chiunque cagioni ingiustamente un danno ad altri è tenuto a risarcirlo (art. 2043 c.c.), e che la polizza RC Auto del responsabile copre tali danni con un’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore (art. 144 Cod. Ass.). Nessuna norma afferma esplicitamente che la vittima senza RCA debba rimanere senza indennizzo. Tuttavia, alcuni giudici di merito avevano cercato di leggere un’implicita limitazione, come vedremo, facendo leva sul concetto di “danno non ingiusto” in caso di circolazione contra legem.
Per alcuni anni, soprattutto in alcune sedi giudiziarie, ha preso piede un orientamento restrittivo sfavorevole al danneggiato non assicurato. Un caso emblematico è stato quello deciso dal Tribunale di Napoli nel 2021 (sentenza n. 9783/2021), seguito poi dal Tribunale di Nola con una pronuncia del 28 maggio 2022. Tali decisioni sostenevano in sostanza che il proprietario/conducente di un veicolo non assicurato, se vittima di un incidente, non potrebbe agire in azione diretta contro l’assicurazione del responsabile civile. La tesi era che, avendo egli stesso violato la legge mettendo in circolazione un mezzo privo di copertura, si creerebbe una situazione “contra legem” tale da escludere la risarcibilità del danno. In altre parole, queste sentenze argomentavano che il danno patito da chi circola senza polizza non sarebbe “ingiusto” (cioè meritevole di tutela) poiché conseguente a una condotta illegalmente autorizzata dallo stesso danneggiato. Addirittura, nel caso di Nola si arrivò a sostenere che l’aver circolato senza assicurazione costituirebbe causa esclusiva dell’evento dannoso, quasi come se l’incidente non si sarebbe mai verificato “senza” quella situazione irregolare. Si tratta evidentemente di un ragionamento forzato: far guidare un veicolo scoperto non provoca di per sé l’impatto (che invece dipende dalla condotta colposa di un altro conducente) e confonde il piano della regolarità amministrativa con quello della responsabilità civile. Eppure, tali orientamenti hanno creato incertezza, negando in concreto il risarcimento a diverse vittime. Era dunque necessario l’intervento chiarificatore dei giudici superiori.
Di fronte a questi contrasti, è intervenuta la Corte di Cassazione riportando il principio sui giusti binari e ribadendo la centralità della tutela del danneggiato. Già con un’importante pronuncia del 17 gennaio 2022 (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1179/2022) la Suprema Corte aveva smentito l’impostazione restrittiva, affermando che nessuna norma impedisce al proprietario non assicurato, vittima del sinistro, di ottenere il risarcimento. Anzi, la Cassazione ha sottolineato che la normativa assicurativa nazionale ed europea è tutta improntata a garantire il risarcimento ai danneggiati della strada, e non prevede eccezioni punitive di questo tipo. Tale linea è stata definitivamente confermata di recente con l’ordinanza 3 marzo 2025, n. 5653 della Cassazione civile (Sez. III), destinata a fare da riferimento sul tema. In questa pronuncia, gli “Ermellini” (così sono chiamati i giudici di Cassazione) hanno dichiarato illegittimo negare l’azione risarcitoria al danneggiato non assicurato: la mancanza di copertura RCA sul veicolo della vittima non gli preclude affatto il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione del responsabile. La Corte ha evidenziato che obbligo assicurativo e diritto al risarcimento operano su piani distinti: la sanzione per chi circola scoperto (sanzione amministrativa, sequestro del mezzo) non incide sulla legittimazione ad agire per i danni subiti. Non è dunque applicabile in questi casi l’art. 1227 c.c. (concorso di colpa del creditore) per ridurre o escludere il risarcimento, perché il fatto di non avere l’assicurazione non ha alcun nesso causale con il sinistro. Negare il ristoro al danneggiato senza polizza equivarrebbe a una gravissima ingiustizia, un caso di “summum ius, summa iniuria”: applicare in modo eccessivamente rigido una norma (l’obbligo assicurativo) tradendo la sua finalità ultima. L’obbligo di assicurazione, infatti, esiste per garantire meglio i risarcimenti, non per fornire un pretesto per negare tutela a chi ha già subito un danno. La Cassazione 5653/2025, in linea con questo, ha sancito una volta per tutte che chi subisce un incidente per colpa altrui dev’essere risarcito integralmente, anche se al momento circolava senza assicurazione, perché il suo diritto nasce dall’illecito altrui e non può essere annullato da una mancanza amministrativa. Semmai, sarà soggetto a sanzione per la violazione commessa, ma parallelamente dovrà essere messo in condizione di ottenere giustizia per il torto subito.
Approfondendo le motivazioni adottate dalla Suprema Corte, emergono alcuni punti fermi: (1) Né il Codice delle Assicurazioni né le direttive europee contemplano l’eccezione di “mancata assicurazione” come causa di diniego del risarcimento alla vittima. Anzi, la direttiva UE 2009/103/CE impone agli Stati membri di assicurare la massima protezione dei terzi danneggiati in ambito di circolazione stradale. (2) L’obbligo di avere una polizza RCA serve a proteggere le vittime e anche i potenziali responsabili (che altrimenti risponderebbero illimitatamente con i propri beni). Ma questo obbligo non trasforma il fatto di circolare senza polizza in una sorta di “licenza di nuocere impunemente” a danno di chi non è assicurato. In altre parole, un conducente negligente non può sottrarsi alle proprie responsabilità solo perché la sua controparte era senza assicurazione. (3) Il diritto fondamentale alla salute e all’integrità (art. 32 Costituzione) di chi subisce lesioni non può essere degradato o negato come “non meritevole” solo per una irregolarità amministrativa. Su questo punto la Cassazione è molto chiara: il risarcimento dei danni fisici e morali subiti dalle persone deve essere garantito in ogni caso di responsabilità altrui, salvo casi eccezionali espressamente previsti dalla legge. (4) Sul piano causale, è erroneo sostenere che la mancanza di assicurazione “abbia causato” il sinistro: la causa dell’incidente risiede invece nella condotta colposa (violazione del Codice della Strada, distrazione, velocità ecc.) dell’altro veicolo. L’assenza di polizza nel veicolo danneggiato non è certo l’antecedente che ha provocato l’urto, ma semmai una condizione indipendente. Interpretare diversamente, come avevano fatto alcuni giudici di merito, significa distorcere i principi sulla causalità e negare evidenze di fatto.
L’indirizzo ormai consolidato a livello di Corte di Cassazione comporta effetti pratici significativi. In caso di incidente stradale dove tu (danneggiato) stessi circolando senza assicurazione, potrai comunque agire per il risarcimento integrale contro l’assicurazione del veicolo responsabile. Ciò avviene tramite la già citata azione diretta ex art. 144 Cod. Assicurazioni, che resta pienamente esercitabile. In passato si temeva che le compagnie assicurative potessero eccepire la “scopertura” come motivo per rigettare o decurtare le richieste di indennizzo; alla luce della giurisprudenza attuale, tale eccezione è destituita di fondamento e, se sollevata, verrà respinta dal giudice. Ovviamente la vittima non assicurata dovrà comunque subire le conseguenze amministrative della propria mancanza (multa salata e altre sanzioni accessorie da parte degli organi di polizia stradale), ma questo avviene su un binario separato rispetto alla causa civile di risarcimento. È importante anche chiarire che l’assenza di assicurazione sul veicolo danneggiato non influisce sui massimali di risarcimento: l’assicurazione del responsabile dovrà pagare i danni fino al limite del massimale di polizza previsto per legge (come farebbe per qualsiasi vittima). In caso di danni molto gravi che eccedano tale massimale, il danneggiato potrà rivalersi per l’eccedenza direttamente sul responsabile civile (come avviene normalmente). Dunque, dal punto di vista della vittima, non vi sono differenze nell’iter risarcitorio rispetto a un danneggiato “in regola” con la RCA. È comunque consigliabile, per evitare contestazioni, che chi ha subìto un sinistro in queste condizioni si affidi a un avvocato esperto in infortunistica stradale, il quale saprà gestire i rapporti con l’assicurazione antagonista e far valere i più recenti orientamenti pro-vittima, qualora la compagnia tenti inizialmente di negare il dovuto.
È utile non fare confusione tra l’ipotesi qui trattata e altri scenari apparentemente simili ma giuridicamente differenti. Se infatti il veicolo responsabile dell’incidente è non assicurato o non identificato (pirata della strada), la vittima dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito da Consap, come previsto dagli artt. 283 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. In quel caso il Fondo interviene per risarcire i danni al posto dell’assicurazione mancante. Nel nostro contesto, invece, il veicolo responsabile è assicurato (e sarà la sua compagnia a pagare), mentre è il veicolo della vittima a essere scoperto: circostanza che – come abbiamo visto – non incide sul diritto al risarcimento, trattandosi di un problema esclusivamente a carico del danneggiato stesso sul piano amministrativo. Un’altra situazione ancora è quella del trasportato su veicolo non assicurato: ad esempio un passeggero su una moto priva di copertura. Anche in quel caso, la Cassazione (ordinanza n. 1179/2022 citata) ha chiarito che il passeggero mantiene pienamente i propri diritti risarcitori: la qualità di terzo trasportato gli garantisce tutela a prescindere dalla regolarità assicurativa del mezzo su cui viaggiava, in virtù dell’art. 141 Cod. Ass. (che permette al trasportato di agire contro l’assicurazione del vettore). Insomma, in ogni configurazione dove c’è un soggetto innocente che subisce un danno da circolazione, l’ordinamento cerca di offrire una riparazione economica, anche trovando soluzioni tecniche diverse ma convergenti verso lo stesso obiettivo: proteggere le vittime.
La vicenda della vittima non assicurata dimostra come il diritto vivente possa correggere prassi interpretative inizialmente punitive, restituendo centralità ai principi di equità. La Cassazione, intervenendo con decisione, ha ristabilito che l’assenza di assicurazione da parte del danneggiato non può mai tradursi in una negazione di giustizia nei suoi confronti. Si tratta di un messaggio forte anche in termini di civiltà giuridica: le norme vanno applicate nel rispetto della loro ratio e dei valori costituzionali (come la tutela effettiva dei diritti), evitando formalismi eccessivi. Come ammoniva Piero Calamandrei, “troppi giudici sono come quei medici che preferiscono lasciar morire il paziente secondo le regole, piuttosto che salvarlo contro le regole”. Fortunatamente, la Suprema Corte in questo caso ha scelto di salvare il “paziente” giustizia, impedendo che un eccesso di zelo verso la regola assicurativa potesse sacrificare le legittime aspettative di chi ha subito un torto. Resta aperta la possibilità che il legislatore intervenga in futuro per rendere ancora più chiaro e univoco il quadro, magari prevedendo espressamente nella legge ciò che oggi è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale. Ad esempio, nulla vieterebbe di introdurre una disposizione che confermi il diritto al risarcimento del danneggiato non assicurato, fugando ogni dubbio. Nel frattempo, però, la strada tracciata è netta: la vittima va risarcita, sempre, purché ovviamente vi sia la responsabilità di un altro. Il messaggio è coerente con la finalità sociale dell’assicurazione obbligatoria: proteggere tutti i danneggiati della strada, nessuno escluso, indipendentemente dalle loro eventuali mancanze amministrative. La giustizia sostanziale ha così il sopravvento su quella meramente formale, e il principio del neminem laedere (non ledere ingiustamente) viene onorato in pieno.
Redazione - Staff Studio Legale MP