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Costi procedura sovraindebitamento: la mappa 2026 - Studio Legale MP - Verona

Quando un debitore in crisi si avvicina per la prima volta al tema del sovraindebitamento, la domanda che pone quasi invariabilmente non è "come funziona?" ma "quanto mi costerà?". È una domanda legittima, concreta, spesso carica di ansia: chi è già sommerso dai debiti non può permettersi di affrontare una procedura senza sapere in anticipo se ha le risorse per sostenerla. Eppure questa voce resta tra le meno documentate in modo chiaro e aggiornato. Il dossier che segue prova a colmare questo vuoto, ragionando sulla struttura reale dei costi di una procedura di sovraindebitamento alla luce degli aggiornamenti tariffari del 2026 e della giurisprudenza più recente.

Il principio che governa la materia lo ha detto bene il giurista Rudolf von Jhering: "Il diritto non è un pensiero ma una forza viva." Nel sovraindebitamento questa forza deve essere accessibile anche a chi non ha nulla — e il legislatore lo sa. Ma accessibilità non significa gratuità incondizionata, e capire dove finisce l'una e dove inizia l'altra è esattamente il compito di questo articolo.

La voce principale: il compenso dell'OCC e del gestore della crisi

L'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è il fulcro operativo di qualunque procedura di sovraindebitamento prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Senza l'OCC non si parte. Il suo compenso è quindi la voce di costo strutturalmente inevitabile, e dal luglio 2026 esistono parametri minimi aggiornati fissati dalla Camera Arbitrale di Milano — tra i principali OCC accreditati a livello nazionale — che forniscono un riferimento concreto.

Il compenso minimo dell'OCC, comprensivo della figura del gestore della crisi, è stato fissato a € 1.000 per la procedura di esdebitazione del debitore incapiente (la cosiddetta "esdebitazione a zero", riservata a chi non ha alcun patrimonio né reddito da offrire ai creditori) e a € 2.000 per tutte le altre procedure: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. Si tratta di minimi, dunque di soglie al di sotto delle quali l'OCC non può scendere: nella pratica, per procedure di media complessità, il compenso effettivo oscilla in una forbice significativamente più ampia, che può raggiungere o superare i 3.000-4.000 euro, in funzione della dimensione del passivo, del numero di creditori, della presenza di beni da liquidare e della durata complessiva dell'incarico.

Un chiarimento decisivo su questa voce è arrivato dalla Cass. civ., Sez. I, n. 14401 del 29 maggio 2025: la Corte ha stabilito che il compenso dell'OCC non costituisce un costo generale della procedura destinato a gravare pro quota su tutti i creditori. In particolare, esso non si deduce automaticamente dal ricavato dei beni gravati da ipoteca. Questo significa, in termini pratici, che il creditore ipotecario mantiene piena priorità sul ricavato della vendita dell'immobile, e che il compenso del gestore non può essere "scaricato" su quella somma prima di soddisfare il credito garantito. È un punto tecnico ma con ricadute concrete: il debitore deve essere consapevole che questa spesa potrebbe non trovare copertura interna alla procedura e potrebbe gravare direttamente sul patrimonio libero, o andare a carico del Fondo ministeriale ove operativo.

Le altre voci di costo: avvocato, contributo unificato e spese vive

Il compenso OCC non esaurisce il quadro. Una procedura di sovraindebitamento comporta tipicamente anche:

Il compenso del difensore, ossia dell'avvocato che assiste il debitore nella predisposizione della domanda, nella redazione del piano o della proposta, e nel corso delle udienze. Questa voce non è obbligatoriamente prevista dalla legge — il debitore potrebbe in astratto presentare la domanda attraverso l'OCC stesso — ma nella pratica l'assistenza legale è pressoché indispensabile, specialmente in presenza di contestazioni da parte dei creditori o di patrimonio immobiliare. I parametri forensi di riferimento collocano il compenso per queste attività in una fascia orientativa tra 1.500 e 3.000 euro a seconda della complessità, fermo restando che ogni studio determina i propri onorari nel rispetto dei minimi regolamentari.

Il contributo unificato, dovuto al momento del deposito del ricorso in tribunale. Il suo importo varia in funzione del tipo di procedura e del valore della controversia, ma per le procedure di sovraindebitamento si attesta generalmente su cifre contenute (alcune centinaia di euro), e in molti casi può essere azzerato quando il debitore accede al gratuito patrocinio.

Le spese vive di procedura: notifiche, comunicazioni ai creditori, eventuali perizie su beni immobili, spese di cancelleria. Sono voci singolarmente modeste ma che sommate possono incidere per alcune centinaia di euro.

Ragionando su queste componenti, la stima complessiva più attendibile per una procedura di sovraindebitamento di media complessità si colloca tra € 3.500 e € 7.000, con punte superiori in caso di passivo elevato, massa creditoria articolata o contenziosi con singoli creditori. L'esdebitazione incapiente, per sua natura destinata a soggetti privi di ogni risorsa, presenta invece costi strutturalmente inferiori, potenzialmente limitati al solo minimo OCC se assistita da gratuito patrocinio.

È possibile fare sovraindebitamento gratis se non ho reddito?

Questa è probabilmente la domanda più frequente, e la risposta è: dipende, ma esistono strumenti concreti che possono ridurre drasticamente il costo effettivo per il debitore.

Il primo è il gratuito patrocinio: l'istituto previsto dal D.P.R. 115/2002 consente, a chi ha un reddito imponibile annuo inferiore alla soglia aggiornata annualmente (per il 2025 fissata a 11.746,68 euro), di accedere al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure civili, con copertura del compenso del difensore e delle spese di giustizia. Numerosi tribunali italiani ammettono il gratuito patrocinio nelle procedure di sovraindebitamento, trattandosi di procedimenti giurisdizionali a tutti gli effetti. La prassi dei singoli uffici giudiziari — incluso il Tribunale di Verona — può presentare variazioni applicative che è opportuno verificare con l'ufficio ammissioni o con il proprio difensore prima del deposito.

Il secondo strumento è il Fondo ministeriale per i soggetti incapienti, previsto dall'articolo 283 del CCII, pensato specificamente per coprire le spese della procedura quando il debitore non dispone né di reddito né di patrimonio. L'operatività concreta di questo fondo dipende dall'adozione del relativo decreto attuativo ministeriale, la cui situazione aggiornata è da verificare direttamente con l'OCC di riferimento o con il proprio legale.

Chi paga le spese dell'OCC nella procedura di sovraindebitamento?

La risposta dipende dall'esito e dalla struttura della procedura. In via generale, il compenso dell'OCC è anticipato dal debitore o — qualora ammesso il gratuito patrocinio — coperto dallo Stato. Nelle procedure in cui esiste un attivo da liquidare, il compenso del gestore viene prededotto dal ricavato della liquidazione, ma — come precisato dalla già citata Cass. n. 14401/2025 — questa prededuzione non può operare sui beni gravati da ipoteca in modo da ridurre la quota spettante al creditore garantito.

Nella procedura di esdebitazione del debitore incapiente, dove per definizione non esiste attivo, il peso del compenso OCC ricade in astratto sul Fondo ministeriale o viene assorbito dal gratuito patrocinio quando concesso. In assenza di entrambi, si tratta di un costo che il debitore deve comunque anticipare, sia pure nella misura minima di € 1.000 ora formalmente stabilita.

Quanto costa avviare una pratica di sovraindebitamento in media?

Tenendo ferme le variabili descritte, il costo medio all'avvio — cioè quello che il debitore deve essere in grado di sostenere per depositare la domanda e avviare concretamente la procedura — comprende tipicamente: il compenso iniziale dell'OCC (spesso richiesto in parte all'avvio), il compenso del difensore per la fase preparatoria, e il contributo unificato. In termini concreti, si tratta di una somma che raramente scende sotto i 1.500-2.000 euro anche nei casi più semplici, salvo accesso al gratuito patrocinio.

Il principio vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi si attiva — vale qui in senso letterale: chi si muove per tempo, raccoglie la documentazione necessaria e si rivolge a un OCC o a un professionista con esperienza consolidata in materia di sovraindebitamento, ha le migliori possibilità di accedere agli strumenti di riduzione dei costi previsti dalla legge e di impostare la procedura nel modo economicamente più sostenibile.

Un profilo che merita attenzione critica, e che gli articoli sul tema tendono a trascurare, riguarda il rischio di sottostima dei costi nella fase iniziale. Accade frequentemente che il debitore venga informato del solo compenso minimo OCC, senza che gli vengano preventivate in modo trasparente le altre voci: difensore, spese vive, eventuali costi di perizia. Questo produce aspettative distorte e, in qualche caso, l'impossibilità di proseguire la procedura per mancanza di risorse. Una corretta pianificazione finanziaria della procedura — paradossalmente necessaria proprio per chi è in stato di crisi — è parte integrante di un approccio serio al sovraindebitamento, e la trasparenza del preventivo iniziale è il primo indicatore dell'affidabilità del professionista o dell'OCC con cui ci si interfaccia.

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  • 02 settembre 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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