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Contratto bancario senza firma: quando è nullo? - Studio Legale MP - Verona

Immaginate di aprire il cassetto dove conservate i documenti bancari e di accorgervi, per la prima volta, che il contratto di conto corrente porta solo la vostra firma. Nessuna sottoscrizione della banca, nessun timbro, nessuna sigla di un funzionario. Il contratto bancario senza firma della banca è nullo? La risposta, che molti danno per scontata, è molto più articolata di quanto sembri — e i tre errori descritti in questo articolo costano spesso anni di contenzioso inutile.

Il quadro normativo: cosa dice davvero l'art. 117 TUB

L'art. 117 TUB stabilisce che «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti; nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo». La norma appare perentoria. Eppure la Cassazione ha da tempo elaborato una lettura che ne ridimensiona la portata strutturale a vantaggio di una lettura funzionale, orientata alla tutela del cliente come parte debole del rapporto.

Il punto di svolta risale alle Sezioni Unite del 2018: il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità azionabile solo dal cliente, va inteso non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma; tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. SS.UU. n. 898/2018). Quel principio, nato nel campo dei contratti di intermediazione finanziaria ex art. 23 TUF, è stato esteso ai contratti bancari soggetti all'art. 117 TUB.

Con l'ordinanza Cass. Civ., Sez. I, n. 17409 del 2 giugno 2026 (Pres. Scoditti, Rel. Caprioli), la Corte si è pronunciata in merito all'assenza della sottoscrizione della banca nei contratti bancari, precisando che ai sensi dell'art. 117, co. 1, TUB «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti». Il requisito della forma scritta è da intendersi in senso funzionale, in quanto destinato alla tutela del cliente. È quindi rispettato nell'ipotesi in cui i contratti bancari siano redatti per iscritto e sia consegnata una copia al cliente, pur non presentando la sottoscrizione della banca, in quanto il suo consenso può essere desunto dai comportamenti concludenti da questa assunti.

Si tratta di un approdo che consolida un orientamento ormai stabile e che, proprio per questo, non sorprende più i professionisti del settore ma continua a sorprendere i clienti — con conseguenze a volte gravi sulla tenuta della loro strategia difensiva.

I tre errori più comuni — e come evitarli

Primo errore: pensare che la mancata firma della banca sia sempre causa di nullità.

È l'equivoco più diffuso, alimentato da una lettura letterale dell'art. 117 TUB. Come chiarito dall'ordinanza n. 17409/2026, «in materia di contratti bancari, l'omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385/1993». Il requisito formale è soddisfatto dalla redazione scritta, dalla consegna di copia al cliente e dall'esecuzione del contratto da parte della banca — che costituisce essa stessa un factum concludens inequivoco. Chi costruisce un'intera azione legale sul presupposto che il contratto sia nullo solo perché manca la firma dell'istituto, rischia di vedersi respingere il ricorso già in limine.

Secondo errore: confondere il vizio di forma con il vizio di contenuto.

La nullità ex art. 117 TUB per contratto bancario senza firma della banca è cosa diversa dalla nullità delle singole clausole economiche indeterminate o difformi. La nullità prevista dall'art. 117, commi 1 e 3, TUB per mancata stipulazione per iscritto configura una nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio ex art. 127, comma 2, TUB; tuttavia tale rilevazione officiosa incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio».

Questo significa che la banca non può invocare la nullità per difetto di forma a proprio favore. La nullità di protezione, come afferma il brocardo summum ius summa iniuria, non può essere trasformata in uno strumento che penalizza proprio colui che la norma intende proteggere. Il cliente, invece, può usarla — ma solo nei casi in cui la forma scritta sia davvero assente, non nel caso del contratto monofirma eseguito e corredato dalla copia consegnata.

Terzo errore: trascurare il rimedio effettivo — la sostituzione del tasso ex art. 117, co. 7, TUB.

Quando una clausola contrattuale è nulla per violazione dell'art. 117 TUB — ad esempio perché il tasso di interesse non è determinato o determinabile — il rimedio non è la caducazione dell'intero rapporto ma la sostituzione automatica del tasso nullo con il tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. L'art. 117, co. 7, TUB prevede che «in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento» del rapporto. Questo meccanismo sanzionatorio — e riparatorio — è spesso molto più conveniente per il cliente di qualsiasi dichiarazione di nullità integrale, ed è la via che la giurisprudenza indica come privilegiata. Chi non lo considera, rinuncia al rimedio più pratico.

Il contratto bancario che non porta la firma della banca è nullo?

Come si è visto, la risposta è no — salvo il caso in cui manchi del tutto la forma scritta o il documento non sia mai stato consegnato al cliente. Il requisito della forma scritta è da intendersi in senso funzionale, in quanto destinato alla tutela del cliente; è quindi rispettato nell'ipotesi in cui i contratti bancari siano redatti per iscritto e sia consegnata una copia al cliente, pur non presentando la sottoscrizione della banca, in quanto il suo consenso può essere desunto dai comportamenti concludenti da questa assunti.

Quali interessi devo pagare se il contratto di conto corrente è nullo per vizio di forma?

Se il contratto — o una sua clausola determinativa del tasso — è colpito da nullità ex art. 117 TUB, non si applica il tasso convenzionalmente pattuito, bensì quello sostitutivo previsto dall'art. 117, co. 7, TUB (tasso BOT minimo). Bisogna quantificare il danno: attraverso una perizia econometrica si ricostruisce l'intero andamento del conto o del finanziamento, sostituendo i tassi applicati dalla banca con i tassi legali, come stabilito dalla Cassazione. Questo calcolo è il presupposto indispensabile di qualunque azione di ripetizione dell'indebito.

Chi può eccepire la nullità del contratto bancario privo di requisiti di forma: solo il cliente o anche la banca?

Solo il cliente. Trattandosi di nullità relativa di protezione, la rilevazione officiosa da parte del giudice incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela» (Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242). La banca non può eccepire la nullità formale del proprio contratto per liberarsi da obbligazioni che le sarebbero altrimenti imputabili.

Il nodo della consegna della copia: cosa aggiunge Cass. n. 251/2026

Un profilo strettamente collegato riguarda il diritto del cliente a ottenere copia del contratto. Con l'ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026, la Cassazione interviene su un tema centrale nel contenzioso bancario — il diritto del cliente a ottenere copia del contratto e della documentazione — offrendo chiarimenti importanti sul rapporto tra gli artt. 117 e 119 TUB.

Il diritto a ricevere copia del contratto bancario discende dall'art. 117, comma 1, TUB, che impone la consegna di un esemplare al cliente al momento della stipula, ma non configura un obbligo generalizzato della banca di rilasciare ulteriori copie nel tempo. In altre parole, ai contratti bancari, in quanto diversi dai documenti contabili, non si applica il disposto dell'art. 119 TUB, comma 4, che prevede il diritto del correntista di ottenere copia della documentazione contabile relativa agli ultimi dieci anni; il diritto del correntista di ricevere copia del contratto sussiste unicamente ai sensi del primo comma dell'art. 117 TUB, norma che non gli riserva il diritto di richiedere ulteriori copie del documento.

Ma attenzione: diversa è l'ipotesi in cui la consegna iniziale non sia mai avvenuta — in tal caso il cliente conserva il diritto di ottenere il contratto, anche in via giudiziale, nel rispetto del termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dal momento della conclusione del negozio.

Questo dato è tutt'altro che secondario: se il cliente non ha mai ricevuto il documento contrattuale, la prova della mancata consegna diventa elemento centrale della difesa, perché da essa può derivare un vizio di forma rilevante ai fini della nullità protettiva.

Una lettura critica: il rischio sottovalutato del contenzioso seriale

Esiste un profilo che la maggior parte degli articoli su questo tema tende a trascurare: il rischio che l'eccezione di nullità per difetto di forma — proposta in modo seriale e strumentale — subisca una progressiva erosione giurisprudenziale a sfavore del cliente. La Cassazione, con l'ordinanza n. 17409/2026, ha confermato la lettura funzionale della forma scritta proprio perché il contenzioso bancario si è negli anni popolato di ricorsi fondati su vizi formali lievi, strumentalmente amplificati. Il giudice di legittimità ha risposto restringendo il perimetro della nullità strutturale e rafforzando invece la nullità parziale delle clausole economiche indeterminate, con sostituzione automatica ex art. 117, co. 7, TUB.

Il risultato pratico è chiaro: il cliente che vuole davvero tutelarsi non deve inseguire la nullità integrale del contratto — spesso insostenibile — ma deve concentrare l'analisi sulla conformità delle singole condizioni economiche, sull'applicazione corretta dei tassi e sull'effettiva consegna del documento. Come scriveva Norberto Bobbio, la norma giuridica non è mai soltanto un comando formale: è anche la risposta istituzionale a un bisogno di protezione. In materia di contratti bancari, quel bisogno si tutela meglio con strumenti chirurgici che con un'eccezione di nullità totale difficile da sostenere.

La distinzione tra forma come requisito strutturale e forma come requisito funzionale non è una sottigliezza accademica: è la linea che separa un'azione risarcitoria fondata da un ricorso destinato all'insuccesso. Conoscerla — prima di aprire un contenzioso — è il primo dovere di chi intende far valere i propri diritti nei confronti di un istituto di credito.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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