Nel concordato semplificato, la presenza di crediti bancari assistiti da garanzie rilasciate dal Medio Credito Centrale (MCC) solleva questioni rilevanti in tema di par condicio creditorum. Un recente decreto del Tribunale di Rimini (20 marzo 2025) ha chiarito la possibilità di prevedere un trattamento differenziato di tali crediti attraverso la costituzione di una classe dedicata e l’istituzione di un fondo rischi, con l’obiettivo di preservare l’equilibrio tra creditori garantiti e chirografari.
Il concordato semplificato, disciplinato dagli articoli 284 e ss. del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, consente all’imprenditore in crisi di proporre un piano liquidatorio con modalità semplificate, purché vi sia una situazione di evidente squilibrio patrimoniale. In questo contesto, la normativa vigente prescrive che le cause legittime di prelazione debbano essere rispettate e che la proposta debba garantire una distribuzione coerente delle risorse tra i creditori, in base alla loro posizione giuridica. Ai sensi dell’art. 2741 c.c., infatti, i creditori devono essere soddisfatti secondo l’ordine delle cause di prelazione, salvo diverso accordo.
Quando una banca concede credito a un’impresa con la garanzia del MCC, si attiva un meccanismo particolare: in caso di insolvenza del debitore, è il MCC a intervenire, surrogandosi nel credito verso l’impresa. Questo subentro comporta il mutamento della natura del credito da chirografario a privilegiato, poiché il garante, una volta escusso, acquisisce un diritto di prelazione.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Rimini, la società debitrice ha proposto un piano di concordato semplificato che includeva:
Tale struttura è stata ritenuta legittima, in quanto consente di isolare l’eventuale passaggio da credito chirografario a privilegiato, evitando che i creditori non garantiti siano penalizzati.
Il fondo rischi si configura come una riserva destinata a coprire le possibili surroghe del MCC. In pratica, funge da cuscinetto tra i creditori originari e il nuovo creditore privilegiato (cioè il MCC), nel caso in cui quest’ultimo eserciti il diritto alla surroga. In assenza di surroga, il credito resta chirografario e i titolari mantengono la propria posizione. Solo nel caso in cui il MCC intervenga nel pagamento del debito, il fondo viene utilizzato per evitare che i chirografari vedano ridotta la propria quota.
Uno degli errori più comuni nella predisposizione di piani di concordato è quello di non considerare l’impatto della surroga sui rapporti tra creditori. La mancata previsione di un fondo rischi adeguato o l’inserimento indiscriminato di tutti i creditori nella medesima classe può portare a rilievi da parte del giudice e al rigetto del piano. È altresì fondamentale non sottovalutare la posizione del MCC, che può trasformarsi in creditore privilegiato con diritto di prelazione sulle risorse future generate, ad esempio, da azioni risarcitorie o liquidazioni patrimoniali.
Come affermato dal Tribunale di Rimini, la proposta che distingue i creditori garantiti da MCC attraverso una classe separata, attivabile solo in caso di surroga, non viola il principio di parità di trattamento. Anzi, lo rafforza. Infatti, garantisce un corretto bilanciamento tra chi ha un credito tutelato da garanzia pubblica e chi invece si trova in posizione meramente chirografaria. Il meccanismo consente al MCC di esercitare il proprio diritto senza compromettere i diritti degli altri creditori.
È opportuno, per i professionisti coinvolti nella redazione di piani di concordato semplificato, valutare attentamente la presenza di garanzie MCC e prevedere meccanismi ad hoc per gestirne l’eventuale attivazione. La corretta strutturazione del piano, anche attraverso il fondo rischi e l’individuazione di classi autonome, può fare la differenza tra l’omologazione e il rigetto della proposta. Se hai dubbi, prendi appuntamento col nostro studio, ti seguiremo passo dopo passo.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.