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Concessione abusiva di credito: finanziamento nullo? - Studio Legale MP - Verona

Un istituto di credito eroga due finanziamenti chirografari a un'impresa nel 2020, nell'ambito delle misure emergenziali per il ripristino della liquidità. L'impresa fallisce. La banca chiede di essere ammessa al passivo. Il tribunale la esclude, dichiarando i contratti nulli e le somme irripetibili. La Cassazione conferma. Questo è, in estrema sintesi, il fatto che ha generato la pronuncia più discussa degli ultimi mesi in materia di concessione abusiva di credito: Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo.

La Sezione Prima della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7134 del 25 marzo 2026 (Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo), ha dichiarato la nullità di un finanziamento concesso a un'impresa in grave stato di decozione, nonché l'irripetibilità delle somme versate, per violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e contrarietà al buon costume economico.

Il principio è di portata dirompente. I giudici di legittimità hanno confermato che il finanziamento concesso a un'impresa in stato di decozione irreversibile non solo è nullo, ma le somme erogate dalla banca diventano irripetibili ai sensi dell'art. 2035 c.c., spostando l'asse della responsabilità bancaria dal semplice risarcimento del danno alla perdita integrale del credito.

Cos'è la concessione abusiva di credito e come si differenzia dalla responsabilità risarcitoria?

Prima di misurare la portata del contrasto giurisprudenziale, occorre fissare i termini del problema. La Cassazione n. 7134/2026 ha definito la concessione abusiva di credito come l'illecito commesso dal finanziatore che, con dolo o colpa, eroga credito a un imprenditore in stato di insolvenza o crisi conclamata, in assenza di fondate prospettive di superamento della crisi, violando i doveri di sana e prudente gestione e aggravando il dissesto dell'impresa, ritardandone la dichiarazione di fallimento.

Su questo punto la giurisprudenza era già consolidata da tempo. La novità non stava nella definizione dell'illecito, ma nelle sue conseguenze: la Cassazione aveva per anni ricondotto la fattispecie nell'alveo della responsabilità extracontrattuale o da contatto, con obbligo di risarcire il danno alla massa dei creditori, ma senza toccare la validità del contratto. Lo stesso orientamento ricordava che la concessione di un finanziamento in violazione delle disposizioni di vigilanza e di "sana e prudente gestione dei soggetti vigilati" (art. 5 TUB), tale da trasmodare in abusiva o illecita concessione di credito in favore di una impresa in fase di insolvenza o crisi conclamata, viola una norma imperativa del sistema finanziario e innesca i profili risarcitori a tutela della massa dei creditori.

Con Cass. 7134/2026 si compie però un salto: il contratto non è soltanto il veicolo di un illecito, ma partecipa direttamente della sua illiceità quando il finanziamento è strumento del reato. La questione esaminata riguarda la configurabilità della nullità dei contratti di finanziamento (art. 1418 c.c.) stipulati in violazione dell'art. 217 l. fall., in particolare per l'aggravamento del dissesto e il ritardo nell'emersione dell'insolvenza, quale ipotesi di cosiddetto reato-contratto, e la conseguente irripetibilità delle somme erogate ai sensi dell'art. 2035 c.c., in quanto trattavasi di prestazione contraria al buon costume economico. Nel caso specifico, a monte dell'azione esercitata dal curatore vi era stata una condanna in sede penale sia dell'amministratore della fallita sia del direttore della banca.

Quando la banca perde definitivamente il diritto a recuperare il finanziamento concesso a un'impresa fallita?

Pochi mesi dopo, l'11 giugno 2026, la stessa Prima Sezione deposita due ordinanze — nn. 19276 e 19302 — che ridimensionano sensibilmente la portata del principio appena enunciato, ristabilendo un confine che Cass. 7134 rischiava di cancellare.

La Suprema Corte chiarisce che la concessione abusiva del credito, anche in violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria, non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento, ma genera ordinariamente una responsabilità risarcitoria per l'eventuale aggravamento del dissesto. La nullità resta configurabile solo nell'ipotesi più grave del reato-contratto, quando il finanziamento sia collegato alla commissione di una specifica fattispecie penale.

Con l'ordinanza n. 19276/2026, la Corte di Cassazione chiarisce che la violazione delle regole di sana e prudente gestione non determina la nullità del contratto di finanziamento, ma può fondare la responsabilità dell'istituto di credito qualora l'erogazione abbia contribuito ad aggravare il dissesto del soggetto insolvente.

Il ragionamento si salda alla dogmatica contrattuale generale: la Corte ricorda l'arresto delle Sezioni Unite n. 26724/2007, in tema di intermediazione finanziaria, ove si è ritenuto che la violazione di regole di semplice condotta può dar luogo a conseguenze di carattere risarcitorio: pertanto, le regole di correttezza e buona fede, per quanto di carattere imperativo, non necessariamente assurgono a nullità "testuale" (art. 1418, c. 3, c.c.) o a nullità "virtuale" per contrarietà a norme imperative (art. 1418, c. 1, c.c.), esaurendo i loro effetti nella fase funzionale o esecutiva del contratto, ma non attingono quella genetica.

Quanto a Cass. n. 19302 dell'11 giugno 2026 (Pres. Terrusi, Rel. Crolla), la Prima Sezione Civile torna sulle conseguenze per la banca della concessione abusiva di credito verso l'impresa in crisi poi fallita, in termini di nullità del contratto di finanziamento erogato, assistito da garanzia pubblica. Il fallimento ha proposto ricorso per Cassazione, la quale lo ha accolto cassando con rinvio il decreto impugnato per una nuova valutazione, aderendo al recente orientamento della Corte sulle conseguenze dell'abusiva concessione di credito in termini di nullità dei contratti di finanziamento con garanzia statale. In questo caso la nullità viene quindi riaffermata, ma — si badi — previa verifica puntuale dei presupposti penalistici del reato-contratto, non come conseguenza automatica della mera violazione dei criteri di valutazione del merito creditizio.

Le tre decisioni, lette insieme, ricordano i due contrapposti orientamenti sulle conseguenze giuridiche dell'abusiva concessione di credito: un primo e più tradizionale indirizzo, per cui la concessione abusiva di credito produce soltanto conseguenze di natura risarcitoria; un secondo orientamento per cui la concessione abusiva di credito può determinare anche conseguenze di natura demolitoria come la nullità del contratto di credito. Il punto di equilibrio — almeno allo stato attuale — è che la nullità demolitoria è la via d'eccezione, non la regola.

La nullità del contratto di finanziamento si applica anche ai crediti assistiti da garanzia pubblica?

Il tema acquista una dimensione sistemica quando si considerano i finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia PMI, di cui la fattispecie alla base di Cass. 7134/2026 è un esempio emblematico: la vicenda processuale trae origine dalla domanda di insinuazione al passivo da parte di un istituto di credito per il debito derivante da un precedente finanziamento chirografario concesso quale misura di sostegno per ripristino di liquidità ai sensi della Legge n. 40 del 2020, utilizzata per assorbire l'esposizione del conto corrente intestato alla società poi fallita.

Questo profilo è gravido di implicazioni. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 1° aprile 2026, si è pronunciato sul tema della nullità dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, in caso di omessa valutazione del merito creditizio di imprese in difficoltà finanziaria da parte della banca, conformandosi al recente orientamento della Cassazione n. 7134/2026. Nel caso di specie il finanziamento, assistito da garanzia statale, era stato accordato quando la società aveva già accumulato debiti ingenti nei confronti del fisco, in presenza di evidenti scorrettezze nelle scritture contabili e nella predisposizione dei bilanci.

La nullità del contratto travolge inevitabilmente la garanzia accessoria: se il titolo principale è nullo, il Fondo di Garanzia PMI può essere chiamato a rispondere solo in via autonoma, con conseguenze ancora non del tutto esplorate in termini di rivalsa pubblica e di allocazione definitiva delle perdite. Si apre un fronte di contenzioso nuovo, in cui lo Stato rischia di farsi garante di operazioni giudicate contrarie al buon costume economico.

Sul piano teorico, il nodo più critico che le tre pronunce lasciano irrisolto è la relazione tra l'elemento soggettivo della banca — dolo specifico predatorio o semplice colpa grave nella valutazione del merito creditizio — e il tipo di sanzione applicabile. Come ricorda il brocardo fraus omnia corrumpit, la frode inficia radicalmente ogni atto giuridico che ne costituisce lo strumento; ma quando manca la frode in senso stretto, e si è in presenza di una colpa anche grave nella concessione del credito, la tutela risarcitoria appare più coerente con la struttura del sistema.

Come osserva l'ordinanza della Cassazione n. 19276/2026, la ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in stato di crisi conclamata costituisce comportamento antigiuridico, in quanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per la risoluzione della crisi e si espone al concreto rischio di aggravare il proprio dissesto in danno dei creditori quale effetto della incauta prosecuzione dell'attività di impresa. Il finanziatore che eroghi un finanziamento in questo contesto, oltre a esporsi al rischio della mancata restituzione dello stesso, concorre con la propria condotta all'aggravamento del dissesto in danno dei creditori.

Luigi Ferrajoli ha ricordato che un sistema giuridico maturo non si misura solo sulla severità delle sanzioni, ma sulla loro prevedibilità: è la certezza della conseguenza, non la sua gravità, a orientare i comportamenti. Ebbene, il panorama attuale — tre sentenze della stessa sezione in tre mesi con esiti diversi — mette a dura prova proprio questa prevedibilità. Per le banche, per i creditori, per le curatele.

La conseguenza pratica più sottovalutata è questa: un istituto di credito che non abbia svolto una valutazione adeguata del merito creditizio rischia oggi non solo di vedere opposta in compensazione una domanda risarcitoria dalla curatela, ma di perdere integralmente la pretesa restitutoria sul capitale erogato, senza possibilità di insinuarsi al passivo nemmeno per sorte capitale. È un esito sproporzionato rispetto alla condotta colposa ordinaria, e proprio per questo le pronunce di giugno — nn. 19276 e 19302 — sembrano voler frenare un'espansione incontrollata della nullità, riservandola ai casi in cui la condotta della banca sia qualificabile come concorso in reato.

Rimane aperta una questione pratica di primaria importanza per chi gestisce contenziosi fallimentari: in assenza di una condanna penale preesistente — o anche solo di un procedimento penale in corso — è ipotizzabile che il giudice civile autonomamente accerti l'elemento penalistico necessario per dichiarare il contratto nullo come reato-contratto? La tematica della concessione abusiva del credito rappresenta uno degli snodi più complessi del diritto bancario contemporaneo, collocandosi all'intersezione tra autonomia negoziale, tutela dell'affidamento dei terzi, correttezza professionale dell'intermediario e disciplina della crisi d'impresa. La risposta a questa domanda determinerà, nei prossimi anni, se Cass. 7134/2026 rimarrà un precedente isolato legato alle sue peculiari circostanze fattuali, oppure se diventerà il punto di partenza di una stagione giurisprudenziale di reale rottura con il passato.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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