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Immaginate un istituto di credito che, nel 2020, eroga a una società due finanziamenti chirografari — rispettivamente da 25.000 e 35.000 euro — qualificandoli come "misure di sostegno per ripristino di liquidità" ai sensi della L. n. 40/2020. Uno dei finanziamenti viene utilizzato per assorbire lo scoperto di conto corrente della medesima società presso lo stesso istituto, trasformando di fatto un credito chirografario in uno assistito da garanzia pubblica. L'impresa era già insolvente. Poco dopo fallisce. La banca chiede di insinuarsi al passivo. Il curatore eccepisce la nullità dei contratti. Il caso arriva in Cassazione.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 7134/2026, ha chiarito i presupposti in presenza dei quali il finanziamento concesso a un'impresa in stato di insolvenza può essere qualificato come illecito, con conseguente nullità del contratto e irripetibilità delle somme erogate, in quanto espressione di una condotta idonea ad aggravare il dissesto e ritardare l'emersione della crisi.
La concessione abusiva di credito e la nullità del finanziamento sono al centro di un orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando con una rapidità insolita per la Suprema Corte. In pochi mesi, tre ordinanze della Prima Sezione Civile hanno ridisegnato il perimetro della responsabilità bancaria in sede concorsuale. Vale la pena analizzarle nel dettaglio, perché le implicazioni pratiche — per le imprese, per i curatori e per i garanti pubblici — sono tutt'altro che teoriche.
Quando il finanziamento bancario è nullo per concessione abusiva di credito?
La concessione abusiva di credito in favore di impresa in decozione, oltre che nulla per contrarietà a norme imperative, è da ritenersi contraria al buon costume, integrando una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato. Questo, in sintesi, il principio fissato da Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7134, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo.
La nullità, però, non è automatica. La Corte ricorda i due contrapposti orientamenti sulle conseguenze giuridiche dell'abusiva concessione di credito: un primo e più tradizionale indirizzo, per cui essa produce soltanto conseguenze di natura risarcitoria; un secondo orientamento, più recente, per cui può determinare anche conseguenze di natura demolitoria come la nullità del contratto di credito.
La violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria non determina automaticamente la nullità del contratto di finanziamento, ma genera ordinariamente una responsabilità risarcitoria per l'eventuale aggravamento del dissesto. La nullità resta configurabile solo nell'ipotesi più grave del reato-contratto, quando il finanziamento sia collegato alla commissione di una specifica fattispecie penale.
La distinzione è fondamentale. La nullità può essere affermata, in ipotesi di concessione di credito a impresa in stato di crisi o insolvenza conclamata, solo ove il giudice accerti incidentalmente la sussistenza di un "reato-contratto" o di una condotta predatoria del finanziatore, ossia la stipulazione del contratto in violazione di specifiche norme penali, con concorso dell'ente creditizio (o dei suoi funzionari) nel fatto delittuoso dell'imprenditore e nesso causale tra erogazione del finanziamento e aggravamento del dissesto, come precisato da Cass. civ., Sez. I, ord. 11 giugno 2026, n. 19276, Pres. Terrusi, Rel. D'Acquino.
Nel caso concreto sfociato nella n. 7134/2026, il profilo penale rilevante era quello della bancarotta. L'abusiva concessione di credito aveva consentito l'aggravamento del dissesto integrando il reato di bancarotta semplice ex art. 323, comma 1, lett. d), CCII, per il quale la banca rispondeva quale concorrente. Ed è proprio questo — la partecipazione dell'istituto bancario, tramite i propri funzionari, a una condotta penalmente rilevante — il presupposto che fa scattare la nullità virtuale ex art. 1418 c.c. e, di conseguenza, l'operatività dell'art. 2035 c.c.
La banca può recuperare le somme erogate a un'impresa poi fallita?
L'art. 2035 c.c. stabilisce che chi ha eseguito una prestazione per uno scopo contrario al buon costume non può ripetere quanto ha prestato. La norma, tradizionalmente applicata in contesti distanti dal diritto bancario, trova qui una applicazione severa e, per molti, sorprendente.
I giudici di legittimità hanno confermato che il finanziamento concesso a un'impresa in stato di decozione irreversibile non solo è nullo, ma le somme erogate dalla banca diventano irripetibili ai sensi dell'art. 2035 c.c. Si tratta di una decisione che sposta l'asse della responsabilità bancaria dal semplice risarcimento del danno alla perdita integrale del credito, colpendo duramente le pratiche di "concessione abusiva di credito" finalizzate a ristrutturare debiti pregressi con garanzie pubbliche.
La ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in stato di crisi conclamata costituisce comportamento antigiuridico, in quanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per la risoluzione della crisi e si espone al concreto rischio di aggravare il proprio dissesto in danno dei creditori quale effetto della incauta prosecuzione dell'attività di impresa. Il finanziatore che eroghi un finanziamento in questo contesto, oltre a esporsi al rischio della mancata restituzione dello stesso, concorre con la propria condotta all'aggravamento del dissesto in danno dei creditori.
Il punto di vista dell'avvocato con esperienza consolidata in diritto bancario: c'è qui un elemento che merita attenzione critica. La soluti retentio dell'art. 2035 c.c. fu concepita per scoraggiare condotte immorali del solvens, non per sanzionare il creditore in sede fallimentare. Applicarla per far perdere alla banca l'intero credito — senza che vi sia alcun arricchimento ingiustificato della massa, ma anzi il contrario — produce un effetto che va ben oltre la logica rimediale della norma. Il vantaggio concreto va ai creditori concorrenti, che si trovano ad avere un passivo più snello grazie all'esclusione del credito bancario. È un risultato che può essere anche equo nelle fattispecie più gravi, ma che richiede una verifica rigorosa dei presupposti penalistici: senza reato accertato (sia pure incidentalmente), la nullità non può scattare.
Cosa cambia per i curatori fallimentari con la sentenza Cassazione n. 7134/2026?
La concessione del credito avvenuta in presenza di indici evidenti di insolvenza e in assenza di prospettive di risanamento, con conseguente configurabilità di una concessione abusiva di credito, è idonea a determinare la nullità dei contratti e l'irripetibilità delle somme erogate.
Per i curatori fallimentari — e oggi per i commissari di liquidazione giudiziale ex CCII — si apre uno strumento difensivo di notevole portata in sede di verifica dello stato passivo. Prima di queste pronunce, l'unica strada percorribile era l'azione risarcitoria, con tutti i relativi oneri probatori. Ora, qualora emerga il nesso tra erogazione del finanziamento e un fatto penalmente rilevante a carico dei funzionari bancari, il curatore può opporre la nullità del contratto e invocare l'irripetibilità ex art. 2035 c.c. direttamente in sede di opposizione allo stato passivo.
Ciò impone ai curatori una diligenza investigativa superiore rispetto al passato: l'esame dei flussi finanziari pre-fallimento, la ricostruzione della tempistica delle erogazioni rispetto agli indici di crisi, l'analisi delle comunicazioni interne alla banca diventano elementi istruttori decisivi. La vicenda processuale trae origine dalla domanda di insinuazione al passivo da parte di un istituto di credito per il debito derivante da un finanziamento chirografario concesso quale misura di sostegno per ripristino di liquidità ai sensi della L. n. 40/2020, utilizzata per assorbire l'esposizione del conto corrente intestato alla società poi fallita. Il Tribunale aveva accertato che la banca, per il tramite di tale operazione, aveva sostanzialmente ristrutturato un credito pregresso chirografario con altro di pari importo ma assistito da garanzia pubblica.
Questo schema — chirografario pregresso trasformato in finanziamento garantito dallo Stato — è esattamente il modello operativo che la Cassazione ha sanzionato con la nullità. E non è un caso isolato: riguarda potenzialmente centinaia di finanziamenti erogati nel 2020 nell'emergenza COVID, su imprese che già versavano in crisi strutturale prima della pandemia.
Non va trascurato l'impatto sulla garanzia pubblica. La Cassazione n. 7134/2026 stabilisce la nullità dei finanziamenti concessi a imprese decotte e l'irripetibilità delle somme erogate dalla banca: con impatti su Fondo di Garanzia, curatori e creditori. Se il contratto è nullo, la garanzia del Mediocredito Centrale — che era stata prestata su un finanziamento ab origine illecito — diventa anch'essa priva di causa. Le banche non potranno escutere il Fondo. Un tema destinato a generare contenzioso nelle sedi amministrative e civili.
Come ricordava Rudolf von Jhering, il diritto è lotta: "Der Kampf ums Recht", la lotta per il diritto, si combatte anche attraverso i meccanismi sanzionatori. La nullità del finanziamento abusivo è, in questo senso, uno strumento di lotta per la legalità del mercato del credito, non una mera sanzione privatistica. Ma perché funzioni, deve essere maneggiata con precisione chirurgica: la severità della conseguenza — perdita integrale del credito, irripetibilità delle somme — esige che il presupposto penalistico sia verificato con rigore, non assunto in via presuntiva.
L'orientamento che si sta consolidando — Cass. n. 7134/2026, poi Cass. nn. 19276 e 19302 dell'11 giugno 2026 (quest'ultima Pres. Terrusi, Rel. Crolla) — non chiude il dibattito, ma ne chiarisce le coordinate: la violazione delle regole di sana e prudente gestione non determina la nullità del contratto di finanziamento, ma può fondare la responsabilità dell'istituto di credito qualora l'erogazione abbia contribuito ad aggravare il dissesto del soggetto insolvente. La nullità è l'eccezione grave, riservata alle condotte più lesive. Il risarcimento resta la regola.
Eppure, anche la regola vale: chi ha erogato credito con superficialità, ignorando i segnali di crisi e omettendo una valutazione seria del merito creditizio, non può semplicemente rifugiarsi nell'alveo della responsabilità ordinaria come se nulla fosse. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt vale tanto per l'imprenditore che chiede credito quanto — e forse di più — per la banca che lo concede.
Redazione - Staff Studio Legale MP