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Certificato di agibilità spettacolo: vale la sanzione più lieve? - Studio Legale MP - Verona

Immagina una società di produzione teatrale sanzionata anni fa con una ordinanza-ingiunzione da migliaia di euro per aver fatto lavorare nei propri locali dipendenti regolarmente assunti e assicurati, senza aver richiesto il certificato di agibilità. Nel frattempo il Parlamento interviene, nel 2017, e cancella quell'obbligo proprio per i lavoratori subordinati già coperti da contribuzione. La sanzione resta? Per anni, la risposta dei giudici di merito era stata: sì, perché il legislatore non ha detto nulla di diverso. Oggi quella risposta cambia. Con la sentenza n. 73 depositata il 12 maggio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1097, della legge n. 205/2017, nella parte in cui non prevedeva l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole introdotta in tema di violazione dell'obbligo del certificato di agibilità spettacolo retroattività sanzione.

Cos'è il certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo e chi deve richiederlo?

Il certificato di agibilità è il documento autorizzativo di cui le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi devono munirsi affinché sia consentito lo svolgimento della prestazione dei lavoratori dello spettacolo — artisti e tecnici — occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 in relazione ad uno specifico evento. Lo strumento è volto a contrastare i fenomeni di evasione ed elusione contributiva, garantendo una tutela particolare ai lavoratori artisti e tecnici.

La disciplina originaria dell'art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 16 luglio 1947 — convertito in L. 2388/1952 — imponeva alle imprese del settore teatrale, cinematografico e circense di ottenere il certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo impiegati nei propri locali, sanzionando l'inosservanza con 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore. Un meccanismo a moltiplicazione rapida: dieci artisti per dieci giorni di prova significano già 12.900 euro di sanzione, in aggiunta a qualsiasi profilo contributivo.

La legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 1097, L. n. 205 del 27 dicembre 2017) aveva introdotto una disciplina più favorevole, escludendo l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità per i lavoratori subordinati impiegati in locali di proprietà o in godimento del datore di lavoro, a condizione che fossero effettuati regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Tuttavia, non era stata prevista l'estensione di tale esenzione ai procedimenti ancora pendenti relativi a fatti antecedenti all'entrata in vigore della norma. Era questo il punto critico: la norma migliorava la posizione delle imprese per il futuro, ma lasciava in piedi le sanzioni già irrogate o in corso di accertamento per condotte che, nella nuova ottica legislativa, non avrebbero nemmeno costituito violazione.

Le sanzioni per mancata agibilità possono applicarsi retroattivamente anche se la legge è cambiata?

La questione era tutt'altro che scontata. In diritto amministrativo il principio di lex mitior — cioè l'applicazione della legge più favorevole sopravvenuta — non opera in modo automatico come nel diritto penale. La sua estensione al diritto punitivo extracriminale dipende, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dalla natura "sostanzialmente penale" della sanzione secondo i cosiddetti criteri Engel: la classificazione formale nell'ordinamento nazionale, la natura dell'illecito, la gravità e la funzione afflittivo-deterrente della pena.

Con ordinanza interlocutoria n. 23348 del 16 agosto 2025, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 1097, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, nella parte in cui non prevede l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole introdotta in tema di obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo. L'ordinanza è stata redatta sotto la presidenza di P. D'Ascola e la relazione di I. Tricomi.

Il cuore del dubbio sollevato dai giudici rimettenti era preciso: la sanzione prevista dall'art. 6 del DLCPS n. 708 del 1947 per la violazione dell'obbligo del certificato di agibilità ha natura "punitiva" ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)? In caso affermativo, dovrebbe applicarsi il principio della retroattività della lex mitior (la legge più favorevole), sancito dall'art. 7 CEDU e dall'art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

La risposta della Consulta è stata affermativa su entrambi i piani. Con la sentenza n. 73 del 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la mancata previsione della retroattività della disciplina più favorevole, riconoscendo natura sostanzialmente penale alla relativa sanzione amministrativa e affermando l'applicabilità del principio della lex mitior anche agli illeciti amministrativi aventi carattere punitivo-afflittivo.

Il percorso motivazionale seguito dalla Corte merita attenzione perché non si è arrestato alla constatazione astratta della natura sanzionatoria della misura. La Corte ha escluso la sussistenza di ragioni di rango costituzionale idonee a giustificare la deroga al principio di retroattività della lex mitior, concludendo che la scelta legislativa di non applicare retroattivamente la nuova disciplina in tema di violazione dell'obbligo del certificato di agibilità non supera il vaglio positivo di ragionevolezza e deve pertanto ritenersi costituzionalmente illegittima.

Vi è qui un passaggio tecnico che merita riflessione critica. La Corte non ha esteso il principio a tutta la normativa sanzionatoria successiva, ma ha operato una distinzione chirurgica tra le modifiche intervenute nel tempo. La norma del 2017 aveva introdotto una disciplina più favorevole e, in virtù del principio di retroattività della lex mitior, avrebbe dovuto essere esteso alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore. La modifica successiva, invece, non è ulteriormente favorevole rispetto a quella del 2017, poiché, pur escludendo l'obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori subordinati a prescindere dai versamenti contributivi, lo estende a tutti i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, anche di durata inferiore ai trenta giorni, che prima ne erano esonerati. Operando tale ampliamento dell'obbligo di agibilità in peius, la Consulta ha censurato soltanto l'art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017.

Questa scelta non è neutrale: la Corte evita un effetto domino indiscriminato e costruisce un'applicazione mirata del principio, ancorata alla singola finestra normativa più favorevole. Un approccio che richiama il brocardo summum ius summa iniuria: applicare la norma nella sua lettera più restrittiva, quando il legislatore ha già cambiato idea sull'illiceità del fatto, equivale a una forma di ingiustizia per eccesso di rigore formale.

Come scriveva Norberto Bobbio ne L'età dei diritti, le norme che regolano le conseguenze afflittive della condotta umana non possono essere isolate dal contesto di senso che le ha generate: quando quel senso muta per riconoscimento legislativo, l'ordinamento coerente non può ignorarlo verso chi agì nel regime precedente.

Cosa cambia per le imprese dello spettacolo dopo la sentenza della Corte Costituzionale?

Per le imprese del settore la pronuncia offre uno strumento di difesa contro sanzioni irrogate in passato per condotte oggi non più illecite. In concreto, questo significa che chi abbia ricevuto un'ordinanza-ingiunzione per omessa richiesta del certificato di agibilità in relazione a lavoratori subordinati regolarmente assicurati, impiegati nei locali di proprietà o in godimento dell'impresa, può ora fare affidamento sulla declaratoria di incostituzionalità per ottenere la revoca o il non luogo a procedere in sede di opposizione.

Attenzione però al perimetro esatto: la pronuncia riguarda le violazioni contestate alle imprese per lavoratori inquadrati con contratto di lavoro subordinato — a tempo determinato o indeterminato — impiegati in locali dell'impresa stessa, per i quali fosse documentato il regolare adempimento contributivo. Non si tratta, dunque, di una sanatoria generalizzata: per le violazioni relative a lavoratori autonomi, specialmente quelli con rapporti di collaborazione breve, la disciplina resta distinta e tendenzialmente più rigorosa.

Sul piano procedurale, la via più diretta per le imprese che hanno ancora giudizi pendenti è l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione dinanzi al Tribunale competente in funzione di giudice del lavoro, invocando direttamente la sentenza n. 73/2026 e la norma così come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità. Per le sanzioni già passate in giudicato, il percorso è più articolato e dipende dall'esistenza di strumenti revocatori o dalla pendenza di giudizi non definitivamente conclusi: si tratta di un profilo su cui la giurisprudenza di merito dovrà progressivamente pronunciarsi nei prossimi mesi.

La sentenza n. 73/2026 della Corte Costituzionale rappresenta un importante tassello nell'evoluzione del diritto sanzionatorio amministrativo, con ricadute concrete per il settore dello spettacolo. Confermando l'applicazione del principio lex mitior anche alle sanzioni amministrative di natura punitiva, la Consulta ha bilanciato l'esigenza di certezza del diritto con la tutela degli interessi individuali, senza compromettere la vigilanza contributiva che resta il vero strumento di protezione dei lavoratori.

Un punto, quest'ultimo, che non deve essere trascurato nell'impostare qualsiasi strategia difensiva: la ratio del sistema agibilità non era sanzionatoria fine a sé stessa, ma previdenziale. L'obbligo contributivo resta intatto. Ciò che la Consulta ha espunto dall'ordinamento è la sanzione per la mancanza di un documento formale quando la sostanza — la copertura previdenziale del lavoratore — era già garantita. È una distinzione che separa il rispetto formale dell'obbligo dalla sua finalità materiale: le imprese del settore che abbiano sempre versato i contributi dovuti ai propri dipendenti non possono essere equiparate a quelle che abbiano eluso il sistema contributivo, e l'ordinamento non può trattarle allo stesso modo senza violare il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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