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La prova della catena traslativa del credito NPL è oggi il vero campo di battaglia del contenzioso bancario. Non la validità del contratto originario, non i vizi del mutuo o del conto corrente: è la titolarità del diritto in capo a chi agisce in giudizio il punto che, sempre più spesso, decide l'esito della causa.
Lo dimostra con nettezza la pronuncia del Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile (Sezione Specializzata in materia di Impresa), sentenza n. 17361 del 10 dicembre 2025: il giudice ha rigettato tutte le domande avanzate da una società veicolo (SPV) operante nel settore dei crediti deteriorati, accogliendo in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla controparte. La motivazione è tranchant: in assenza di prova certa, completa e documentata di ogni passaggio della cessione, il presunto cessionario non ha titolo per agire né per resistere in giudizio.
Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto non è ciò che si afferma di possedere, ma ciò che si è in grado di dimostrare all'interno delle regole del gioco. Nel contenzioso NPL, questa massima si traduce in una regola processuale precisa e implacabile.
Cosa significa "catena traslativa del credito" e perché è decisiva per difendersi da una società NPL
Nelle operazioni di cartolarizzazione, i crediti deteriorati transitano attraverso una filiera complessa: la banca originaria cede il portafoglio a una prima SPV, la quale può a sua volta cederlo a un'altra società veicolo, che affida il recupero a un servicer. Ciascun passaggio è un atto traslativo autonomo, che deve essere provato in modo specifico e individuato.
La catena traslativa è quindi la sequenza documentale che collega il creditore originario all'ultimo soggetto che si presenta in giudizio pretendendo di essere titolare del credito. Se anche uno solo di questi anelli è mancante o non dimostrato, l'intera costruzione cede. Il debitore ceduto ha pieno diritto di non sapere chi sia il suo creditore, e il giudice non può supplire alle lacune probatorie della cessionaria.
Il fondamento normativo è l'art. 2697 del codice civile: actori incumbit probatio. Chi agisce in giudizio affermando di essere creditore deve provare ogni elemento costitutivo della propria pretesa, compresa — e soprattutto — la propria qualità di titolare del diritto. Non si tratta di un'eccezione in senso stretto sollevabile solo dalla parte, ma di un elemento del merito che il giudice è tenuto a verificare.
La Corte di Cassazione ha chiarito questo perimetro in modo progressivamente più rigoroso. Con l'ordinanza Cass. civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798, Pres. Scaldaferri, Rel. Terrusi, la Suprema Corte ha affermato che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli ceduti: occorre prova documentale dell'inclusione. Poi, con la sentenza Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405, Pres. Sestini, Rel. Tassone, la Cassazione ha ribadito che per provare la cessione in blocco non basta l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale: è necessario produrre il contratto di cessione con tutti gli elementi identificativi del credito specifico.
Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 17361/2025, si inserisce consapevolmente in questo solco, applicando il principio con rigore al caso concreto e dando un segnale chiaro: la giurisprudenza di merito si sta allineando alla legittimità, e non vi è più spazio per le scorciatoie documentali.
Errori tipici delle cessionarie NPL in giudizio e come il debitore può sfruttarli in difesa
La sentenza romana consente di tracciare una mappa degli errori più frequenti che le SPV commettono quando agiscono in giudizio, spesso confidando in una prassi ormai superata. È utile esaminarli uno per uno, perché ciascuno rappresenta specularmente uno spazio difensivo per il debitore ceduto.
Il primo errore — il più diffuso — è la produzione della sola Gazzetta Ufficiale. L'avviso pubblicato ai sensi dell'art. 58, comma 2, TUB ha una funzione essenzialmente notiziale: esonera la cessionaria dalla notifica individuale al debitore ceduto, rende la cessione opponibile ai terzi, ma non prova l'esistenza di un contratto di cessione né, tanto meno, l'inclusione di quel singolo credito nella massa ceduta. Confondere la pubblicità-notizia con la prova del trasferimento è un errore concettuale prima ancora che processuale.
Il secondo errore è l'assenza degli allegati identificativi al contratto di cessione. Le operazioni di cartolarizzazione di portafogli NPL hanno per oggetto migliaia di posizioni, elencate in prospetti allegati al contratto. Se la cessionaria produce il contratto quadro senza l'allegato che identifica il credito oggetto di causa — o produce l'allegato in forma anonimizzata, o priva dei dati identificativi del debitore — la prova resta incompleta. Il giudice non può presumere l'inclusione: deve accertarla.
Il terzo errore è la mancanza di documentazione sulle sub-cessioni intermedie. Quando il credito è passato per più mani — banca cedente, prima SPV, seconda SPV, fondo di recupero — ogni passaggio deve essere documentato. Una catena provata per il primo e l'ultimo anello, ma lacunosa nel mezzo, non dimostra la continuità della titolarità. Come ha osservato la Corte d'Appello di Roma in una pronuncia successiva del febbraio 2026, ogni "buco" nella catena traslativa paralizza le pretese dei successivi cessionari.
Il quarto errore — spesso trascurato — riguarda il timing della produzione documentale. Alcune cessionarie tentano di integrare la documentazione mancante in sede di appello o in corso di causa, dopo che la controparte ha già sollevato l'eccezione. Ma i termini processuali per le produzioni documentali sono perentori: la prova della legittimazione deve essere offerta tempestivamente, e la sua tardiva allegazione non può essere ammessa.
Il quinto errore, più sottile, è affidarsi a dichiarazioni della cedente. Alcune SPV producono una lettera o una dichiarazione della banca cedente che attesta l'inclusione del credito nella cessione. La giurisprudenza più recente è chiara: una dichiarazione unilaterale della parte interessata non equivale alla prova documentale del contratto. La Cassazione, nelle pronunce del 25 agosto 2025 (nn. 23834, 23849 e 23852), ha precisato che il mero possesso da parte del cessionario di copia dei documenti attestanti l'esistenza del credito non dimostra la titolarità del diritto ceduto, in mancanza del contratto stesso.
Per il debitore ceduto, la strategia difensiva più efficace è la contestazione specifica e tempestiva della titolarità del credito. L'eccezione non è un'eccezione in senso stretto — non decade se non sollevata nel primo atto difensivo — ma è comunque opportuno sollevarla con precisione e corredandola di richieste istruttorie mirate: esibizione del contratto di cessione integrale con allegati, documentazione di eventuali sub-cessioni, estratto autentico con indicazione del numero di posizione (NDG) corrispondente al credito oggetto di causa.
Vale la pena soffermarsi su un aspetto che gli altri commentatori trascurano. Il rigore probatorio imposto dalla giurisprudenza non è una forma di favore verso i debitori inadempienti: è la risposta di sistema a un fenomeno strutturale. Il mercato italiano degli NPL ha visto, nell'ultimo decennio, la proliferazione di operazioni di cartolarizzazione stratificate, con catene di cessioni opache e documentazione frammentata. La scelta delle corti di pretendere la prova puntuale di ogni passaggio è, in realtà, un presidio di certezza del diritto: il debitore deve sempre sapere chi è il suo creditore, e il giudice deve poterlo verificare. Non è una questione di simpatia per chi non paga: è una questione di legalità dell'azione esecutiva.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 17361/2025, allineandosi all'orientamento del Tribunale di Prato del 9 novembre 2025 e alle pronunce della Cassazione richiamate, consolida un indirizzo che sta diventando dominante. Le società di recupero crediti che non adeguano le proprie prassi di produzione documentale a questo standard rischiano di vedersi rigettare le domande non già nel merito, ma in limine, per un difetto formalmente insanabile.
Per i debitori — persone fisiche o imprese — che si trovino a fronteggiare un'azione giudiziale di una SPV o di un servicer NPL, la prima domanda da porre al proprio difensore non riguarda la validità del debito originario, ma la completezza della catena traslativa: ogni documento, ogni passaggio, ogni allegato.
Redazione - Staff Studio Legale MP