Quando, in sede di separazione o divorzio, uno dei genitori si impegna a trasferire un immobile al figlio ma poi si rifiuta di formalizzare il rogito, l'altro genitore non resta senza strumenti. La sentenza del Tribunale di Avellino del 22 maggio 2025 ha chiarito che, in presenza di un accordo preciso e trascritto, è possibile agire in giudizio per ottenere l'esecuzione forzata dell'obbligo di trasferimento, anche senza il consenso del genitore inadempiente.
Ai sensi dell'art. 2932 del Codice Civile, quando una parte si obbliga a concludere un contratto e non vi adempie, l'altra può ottenere una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso. Nel contesto familiare, tale norma si applica in tutti i casi in cui un accordo tra ex coniugi preveda il trasferimento di un immobile, purché il bene sia identificato con chiarezza e l'intento risulti da un atto scritto approvato dal giudice.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Avellino, durante la procedura di divorzio, il padre aveva assunto l'impegno formale di trasferire al figlio minore un appartamento di sua esclusiva proprietà. Le parti avevano fissato l'appuntamento dal notaio, ma al momento della firma, il padre si è rifiutato di procedere, bloccando il rogito.
A quel punto, la madre ha promosso azione ex art. 2932 cc per ottenere una sentenza che producesse gli stessi effetti del contratto mancato.
Il giudice, accertata la volontà manifestata in sede di divorzio e la chiarezza dell'accordo patrimoniale, ha accolto la domanda. E quindi:
Il Tribunale ha ritenuto che l'accordo tra i genitori costituisse un vero e proprio contratto preliminare con efficacia obbligatoria. L'atto di trasferimento della casa, in questo caso, non rappresentava una donazione né una liberalità , ma un adempimento compensativo del dovere di mantenimento del genitore verso il figlio.
Questo significa che non serve il consenso del padre , se esiste un accordo chiaro e approvato in sede giudiziale. La madre ha potuto ottenere una sentenza sostitutiva del rogito, che ha avuto piena efficacia traslativa dell'immobile.
Quando è possibile agire con l'art. 2932 cc.
L'azione è ammissibile quando:
Trattare il trasferimento dell'immobile come una “promessa informale”: occorre sempre formalizzare l'accordo in sede giudiziaria, con descrizione chiara del bene.
Non fissare un termine per il rogito: senza una scadenza, diventa più complesso dimostrare l'inadempimento.
Confondere l'atto con una donazione: se il trasferimento avviene come misura compensativa del mantenimento, non si applicano i vincoli delle donazioni (come accettazione, testimonianze, ecc.).
La sentenza di Avellino ribadisce che l'accordo tra ex coniugi sul trasferimento dell'immobile al figlio è giuridicamente vincolante, e che l'inadempimento può essere superato con una sentenza sostitutiva del rogito. È quindi fondamentale redigere accordi completi e dettagliati in sede di separazione o divorzio, per garantire certezza, efficacia e tutela ai figli .
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Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.