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Il giorno in cui arriva la notifica della separazione, il pensiero di chi resta nella casa di famiglia è spesso: almeno questa rimane. Il provvedimento di assegnazione sembra un approdo sicuro. Ma la vita cambia — e con essa cambia la situazione abitativa, lavorativa, affettiva di chi quell'immobile lo occupa. Quando il genitore collocatario decide di trasferirsi — per un nuovo lavoro, per riavvicinarsi alla famiglia di origine, per una scelta di vita — la certezza su cosa accada alla casa assegnata si incrina, e con essa la tenuta dei rapporti tra gli ex coniugi.
Questo è uno dei profili più insidiosi dell'assegnazione della casa familiare: non la convivenza del genitore con un nuovo partner (tema ampiamente esplorato), ma il trasferimento fisico del nucleo familiare in un luogo diverso. Un caso in cui il proprietario non assegnatario ritiene di avere finalmente le carte in regola per riottenere l'immobile — ma in cui la giurisprudenza più recente impone comunque un ragionamento articolato, non un automatismo.
Il fondamento dell'assegnazione e perché non cade per il solo trasloco
L'art. 337-sexies del codice civile è chiaro nel fissare la priorità: il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. La norma dispone che il giudice assegni la casa familiare tenendo conto in via prioritaria dell'interesse dei figli, e che l'assegnazione segua il genitore collocatario, indipendentemente da chi sia proprietario dell'immobile. Il legislatore, dunque, non ha costruito l'istituto come forma di tutela economica del coniuge più debole, bensì come strumento di continuità ambientale per i minori.
Questa premessa è decisiva per capire cosa succede quando il genitore assegnatario si sposta. L'assegnazione non ha natura assistenziale nei confronti del coniuge più debole, ma è uno strumento di protezione dei minori. Questo chiarimento è decisivo per comprendere perché la nuova situazione del genitore assegnatario non sia, di per sé, motivo sufficiente per la revoca. Dunque anche il trasferimento, se accompagnato dai figli, non azzera automaticamente il diritto sull'immobile: la questione si sposta su dove vivranno i minori e se il collegamento con l'abitazione originaria possa ancora dirsi sussistente.
È qui che si innesta un profilo sottovalutato: il concetto di "stabile dimora" come presupposto dell'assegnazione può resistere anche ad assenze non quotidiane. Secondo la giurisprudenza, la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, da intendersi però in senso ampio quando comunque sussista "un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile". La casa, in altre parole, non perde la sua funzione per il solo fatto che il figlio si assenti temporaneamente — ma cade quando l'abbandono è definitivo e l'immobile cessa di essere il centro di vita del minore.
Il trasferimento del collocatario: la Cassazione chiede sempre un giudizio concreto
La stagione giurisprudenziale del 2026 ha chiarito con crescente precisione che il trasferimento del genitore collocatario — con conseguente spostamento del figlio — non è una scelta libera e unilaterale, ma un atto che richiede una valutazione del giudice, fondata sull'interesse superiore del minore. In tema di affidamento condiviso, il trasferimento del genitore collocatario in una località distante dalla residenza dell'altro genitore non comporta automaticamente una violazione del diritto alla bigenitorialità né determina la perdita dell'idoneità genitoriale. Il giudice deve procedere a un bilanciamento tra il diritto del genitore alla libera scelta della propria residenza e il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, attribuendo prevalenza al superiore interesse del figlio.
La Corte di Cassazione, Sezione I civile, con la sentenza 27 aprile 2026 n. 11378, ha confermato la legittimità del trasferimento di una madre collocataria con tre figli minori in una città distante circa 850 km dalla residenza paterna, ritenendo prevalente il superiore interesse dei minori accertato in concreto sulla base delle risultanze istruttorie e del positivo inserimento dei figli nel nuovo contesto familiare, scolastico e sociale. Qualora il trasferimento risulti compatibile con il benessere psicologico, sociale e affettivo del minore, esso può essere autorizzato anche in presenza di una riduzione della frequentazione ordinaria con l'altro genitore, purché siano predisposte adeguate misure compensative idonee a preservare un'effettiva relazione familiare.
Ma attenzione: il trasferimento autorizzato del genitore collocatario non equivale al mantenimento automatico dell'assegnazione della casa nella città di origine. La Cassazione, con l'ordinanza n. 4110 e la sentenza n. 11378 del 2026, consolida un orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare un approccio casistico e sostanziale nella gestione dei conflitti derivanti dal trasferimento del genitore, confermando pronunce che escludono automatismi sanzionatori nei confronti del genitore che trasferisca la propria residenza con il figlio minore, imponendo invece una valutazione concreta e personalizzata fondata sul superiore interesse del minore.
La Cassazione civile, Sez. I, con l'ordinanza n. 33695 del 23 dicembre 2025 ha nel frattempo ribadito il principio-cardine: l'assegnazione è vincolata esclusivamente alla tutela dei figli e alla conservazione del loro ambiente di crescita, che prevalgono sulle scelte personali o sulle nuove relazioni intraprese dal genitore collocatario. Questa affermazione, apparentemente riferita alla nuova convivenza, vale a fortiori nella lettura sistematica: il parametro è sempre e solo il minore, non la condotta del genitore.
Il nodo pratico che ne deriva è il seguente: se il trasferimento del nucleo familiare è autorizzato dal giudice, o comunque non contestato, e se i figli non fanno più stabilmente ritorno alla casa originaria, il presupposto dell'assegnazione — la funzione di habitat domestico del minore — viene meno non per una colpa del genitore, ma per una trasformazione oggettiva della realtà. Quando l'abitazione diventa il luogo di una situazione diversa, la funzione originaria della casa come spazio dedicato alla vita familiare precedente viene meno. In questi casi, il giudice è chiamato a valutare se l'assegnazione continui a rispondere all'interesse che la legge intende tutelare. La perdita della giustificazione originaria non opera in modo automatico, ma richiede sempre una verifica concreta.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto aiuta chi veglia sui propri interessi — sintetizza bene la posizione che il genitore non assegnatario (spesso proprietario dell'immobile) deve tenere: non attendere passivamente che la situazione si consolidi, ma attivarsi tempestivamente per chiedere al giudice la revoca o la modifica del provvedimento, documentando l'abbandono stabile della casa da parte dei figli. Il ritardo nell'agire può pregiudicare la posizione, soprattutto se nel frattempo il genitore collocatario ha sostenuto spese sull'immobile o vi ha insediato terzi.
Come ha osservato il giurista Luigi Ferrajoli, il diritto non è mai neutro rispetto ai fatti: le situazioni giuridiche soggettive si trasformano al mutare delle circostanze concrete che ne costituivano il fondamento. Nell'assegnazione della casa familiare, questa trasformazione non è automatica ma richiede il filtro del giudice — il che, paradossalmente, può diventare uno strumento di resistenza per chi occupa l'immobile e uno strumento di tutela per chi ne è escluso, a seconda di come si costruisce la domanda giudiziale.
Cosa fare concretamente: errori da evitare e mosse giuste
Per il genitore non assegnatario (spesso proprietario) che si accorga che l'ex partner e i figli si sono trasferiti altrove in via stabile: il silenzio non è strategia. Il provvedimento di assegnazione non decade da sé; occorre un provvedimento giudiziale di revoca, da richiedere documentando l'abbandono stabile dell'immobile da parte dei figli. Gli elementi probatori rilevanti sono: cambio di residenza anagrafica dei figli, iscrizione scolastica in un'altra città, prove del mancato ritorno regolare all'abitazione.
Per il genitore collocatario che intenda trasferirsi: il trasferimento dei figli senza autorizzazione del giudice, o senza il consenso dell'altro genitore, espone al rischio sia della revoca dell'assegnazione sia della modifica del regime di affidamento. Spetta sempre al giudice del primo grado autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore. Procedere senza questo passaggio trasforma un diritto legittimo in un comportamento censurabile, con conseguenze che possono riverberarsi anche sull'assegnazione della casa.
Il rischio sottovalutato da entrambe le parti è quello del vuoto temporaneo: il periodo in cui il trasferimento è avvenuto di fatto ma non ancora ricevuto un inquadramento giuridico. In quel lasso di tempo, l'immobile resta formalmente assegnato al genitore che si è trasferito, con tutti gli oneri fiscali e gestionali che ne derivano per il proprietario non assegnatario — e spesso senza che nessuno dei due si attivi per regolarizzare la situazione.
L'assegnazione della casa familiare è dunque un istituto dinamico, che non cristallizza una situazione in eterno ma la fotografa al momento della pronuncia, restando soggetto a revisione ogni volta che cambiano le condizioni di fatto su cui si reggeva. Il trasferimento del genitore collocatario con i figli è forse il caso più emblematico di questo dinamismo: non porta alla revoca automatica, ma apre uno spazio di contenzioso in cui la parte più attenta e meglio assistita costruisce la posizione migliore.
Redazione - Staff Studio Legale MP