Chi si è visto negare il rimborso di un buono fruttifero postale perché ritenuto “prescritto” da Poste Italiane, non deve necessariamente rinunciare al proprio credito. In specifiche circostanze, infatti, è possibile ottenere un risarcimento del danno, anche oltre i 10 anni dalla scadenza del buono stesso.
Vediamo in che casi è possibile far valere i propri diritti e cosa si può fare concretamente per recuperare le somme.
La normativa vigente prevede che i buoni fruttiferi postali si prescrivano dopo 10 anni dalla loro scadenza. Questo significa che, trascorso quel termine, il diritto al rimborso diretto decade. Tuttavia, non è tutto perduto.
Come affermato da una recente e significativa giurisprudenza – tra cui spicca la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 1265/2024 – è possibile agire nei confronti di Poste Italiane per ottenere un risarcimento, laddove si dimostri che non è stata fornita un’informazione corretta o completa riguardo alla scadenza del titolo.
Il principio chiave è semplice: se il titolare del buono non ha ricevuto adeguate informazioni sulla scadenza, si configura una responsabilità da parte di Poste Italiane. In altre parole, la mancata comunicazione da parte dell’emittente può dar luogo a un danno patrimoniale risarcibile.
Ciò accade, ad esempio, nei casi in cui:
In tutti questi casi, il termine di prescrizione per richiedere il risarcimento non è di 10 anni, bensì di 5 anni dalla data in cui si ha conoscenza del danno, cioè quando Poste Italiane nega il rimborso.
Vediamo, punto per punto, quali azioni è opportuno intraprendere:
Molti risparmiatori rinunciano al rimborso senza approfondire, pensando che la prescrizione rappresenti un ostacolo definitivo. In realtà:
Se ti è stato negato il rimborso di un buono fruttifero perché considerato prescritto, non tutto è perduto. La mancata informazione da parte di Poste Italiane può dare diritto a un risarcimento, anche oltre i dieci anni dalla scadenza.
La giurisprudenza ha chiarito che il danno derivante da omessa comunicazione è tutelabile separatamente e soggetto a una prescrizione diversa, più favorevole per il risparmiatore.
Contattaci e insieme esamineremo gratuitamente il tuo caso, valutando se ci sono i presupposti per un’azione di rimborso o risarcimento.
Non aspettare che sia troppo tardi, ti guideremo passo dopo passo alla tutela dei tuoi diritti.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.